Gabriele Riva Inserito: 18 aprile 2007 Segnala Inserito: 18 aprile 2007 Altra novita', sono le email certificate, che si potranno avere con un minimo contributo aggiuntivo.Che cos'e' la posta certificata?Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati.Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":- che il messaggio è stato spedito- che il messaggio è stato consegnato- che il messaggio non è stato alteratoIn ogni avviso inviato dai gestori e' apposta anche una marca temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte.I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.La posta elettronica certificata si rivolge a tutti coloro che hanno l'esigenza di inviare e ricevere messaggi o allegati in modo sicuro, con attestazione di invio e consegna, comodamente dal proprio pc senza code o lunghe attese. Inoltre, paragonando la Posta Elettronica Certificata ai tradizionali strumenti di comunicazione quali fax o Raccomandate e' evidente il risparmio che si puo' ottenere dato che il costo della PEC e' fisso e non dipende dalla quantita' o dimensione dei messaggi spediti o ricevuti.Vantaggi:Semplicita': il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (Es. Outlook Express) che via web tramite webmail.Sicurezza: Il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni sono protette perche' crittografate e firmate digitalmente. Per questo avrete sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC e' riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch'esse opponibili a terzi.No Virus e Spam : l'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si possano ricevere messaggi non certificati, rendono il servizio PEC pressoche' immune dalla fastidiosa posta spazzatura.Risparmio: Confrontando i costi di una casella PEC con quello di strumenti quali fax e raccomandate e' evidente il risparmio che si puo' ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo.L'email avra' il seguente formato: <username>@pec.plcforum.infoPer avere una casella di posta certificata, inviare la richiesta in email . Il costo annuo del servizio e' di 7euro
Piero Azzoni Inserita: 18 aprile 2007 Segnala Inserita: 18 aprile 2007 ricordo a tutti:- il fax, a differenza del telex, non ha pieno valore legale, la ricevuta dell'invio di un fax non vale nulla- chiunque puo' semplicente modificare il tag < telefono > sul suo fax. per assumenre falsamente un'identita' non sua da questo discende che l'identita' del mittente non vale nulla il fax puo' essere usato solo per rapporti amichevoli ove si escluda possibili contestazioni future dal punto di vista legale e' lo strumento in assoluo piu' pericoloso, e' da evitare per rapporti critici- il telex era uno strumento eccezionale, e lagalmente valido sempre e comunque personalmente lo userei ancora oggi ma e' caduto in disuso (peccato)- le raccomandate e le assicurate costano e sono lente- le forme elettroniche di comunicazione, quando certificate opportunamente, hanno pieno valore legale sono [quasi] real time il costo reale e' prossimo a zero
Claudio Monti Inserita: 19 aprile 2007 Segnala Inserita: 19 aprile 2007 il fax, a differenza del telex, non ha pieno valore legaleazz... non lo sapevo!!!PEC: davvero interessante, provero' ad informarmi meglio anche x le email del lavoro
Del_user_23717 Inserita: 21 aprile 2007 Segnala Inserita: 21 aprile 2007 Il fax ha un' alto valore formale, ma un bassissimo valore legale, se ci mettiamo che a volte chi lo riceve non riesce a visualizzare più di qualche geroglifico carboncino... però chi lo ha spedito ha la ricevuta di trasmissione! e allora??
Piero Azzoni Inserita: 21 aprile 2007 Segnala Inserita: 21 aprile 2007 lla ricevuta di trasmissione dimostra che il ricevente lo abbia ricevuto, non che sia stato stampanto in maniera comprensibile
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2007 Segnala Inserita: 21 aprile 2007 Il fax ha volore legale se il ricevente lo vuole usare! In altri termini se io mando un'ordine a 1/2 fax il venditore può considerarlo valido e spediremi il materiale. Viceversa può ignorarlo ed io non ho nessun mezzo per obbligarlo a mantener fede all'impegno (se non mi ha inviato la conferma).
Gabriele Riva Inserita: 19 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 Per chi non lo sapesse:Obbligo casella PEC (posta elettronica certificata) per le società iscritte al Registro Imprese:L’art. 16, comma 6 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (GU n. 280 del 29/11/2008 – Suppl. Ordinario n. 263) stabilisce che :“Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata.L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”Mentre le società già esistenti dovranno istituire tale casella mail e comunicarla alla Camera di Commercio entro il novembre 2011.
Gabriele Riva Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Il decreto è diventato legge:Legge 28/01/2009 n 2 (conv Decreto Legge 29/11/2009 n 185): Obbligatoria la PEC per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con LeggeDecreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (GU n. 22 del 28-1-2009 - Suppl. Ordinario n. 14), recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono scritte con caratteri corsivi.) (omissis)Titolo II - SOSTEGNO ALL'ECONOMIA (omissis)Art. 16. - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (omissis) 6.Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.7. Iprofessionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.8. Le amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codicedell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, cheprovvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sideve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.9. Salvoquanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronicacertificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. (omissis)
Gabriele Riva Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 Posta elettronica certificata per tutti!!!Il decreto in via di emanazione 29 aprile 2009 :ART. 1(oggetto)1 . Il presente decreto definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella diposta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'articolo 16-bis,commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito : "PEC", conparticolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 delcodice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n . 82 del 2005,nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenzapubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto .ART. 2(Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino)1 . Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affdatariodel servizio, assegna un indirizzo di PEC .2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta caselladi PEC sono senza oneri per il cittadino .3 . Le modalità di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PECsono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto .ART. 3(Utilizzo della PEC per il cittadino)1 . La PEC consente l'invio di documenti infonmnatici per via telematica la cuitrasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui aldecreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'articolo 16- bis, comma5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n . 185 .2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effettogiuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quelloespressamente rilasciato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 .3 . Le modalità e le procedure tecniche relative alla conoscibilità dell'atto sarannoprecisate nell'ambito delle specifiche del servizio.4. La volontà del cittadino espressa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, rappresenta laesplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubblicheamministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano .ART. 4(Modalità di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni)1 . Le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogniregistro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede allapubblicazione in rete consultabile per via telematica .2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto dall'articolo 57,comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n . 82, includono gli estremi dieventuali pagamenti per ogni singolo procedimento .3 . Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, lepubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, perciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro diistanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per 1'espletamento della procedura.4 . Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramitePEC nel rispetto dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n . 82del 2005 . L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensidell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n . 82 del 2005 ; le pubblicheamministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensidell'articolo 65, comma 2, del citato decreto legislativo .ART. 5(Procedura di scelta dell'afdatario)1 . Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in associazione temporanead'impresa o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, la Presidenza del Consigliodei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure dievidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensidel decreto legislativo 12 aprile 2006, n . 163, recante "Codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive2004/17/CE e 2004/18/CE".2 . Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecnichedel servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi,dell'affidatario nonché gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche conspecifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8del decreto legislativo n . 82 del 2005.ART. 6(Monitoraggio del servizio PEC)1 . L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni,per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativirelativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti,nonché ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva funzionalità, anche conriferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC .2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultaticonseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia .ART. 7(Accessibilità degli indirizzi di PEC ai cittadini)l . L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'articolo 6, comma 1, rendeconsultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PECdi cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualità e sicurezza edinteroperabilità definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia ditutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n . 196 .Art. 8(Diffusione e pubblicità dell'iniziativa)1 . La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e letecnologie cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffonderee pubblicizzare i contenuti dell'iniziativa e le modalità di rilascio e di uso dellacasella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio diesclusione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n . 82 del 2005 .Art. 9(Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti)1 . I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da partedell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa aifini di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 .2 . Per adempire alle finalità di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggettipubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, medianteconvenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei ministriDipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio,definiscono le modalità, nel rispetto della normativa vigente, con le quali vieneattribuita la casella di PEC ai propri dipendenti .
Gabriele Riva Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 ALLEGATO AMODALITÀ PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E ILRECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER ICITTADINIModalità di richiesta del servizioQualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, può chiederel'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato alservizio dì posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito) .Sul sito sono evidenziate:le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte del cittadino ;i requisiti tecnici per l'accesso al servizio ;-- le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza ;-- i manuali d'uso di riferimento.Sul sito è altresì disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gliobblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento .Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensividel codice fiscale ; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro alservizio . Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite .La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadinodichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate . Laregistrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisceevidenza, valida ai fmi di legge, della volontà del cittadino di aderire alle condizioni d'uso delservizio dì posta elettronica certificata .La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazionedelle modalità di attivazione .Attivazione del servizioL'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso ufficipubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, lacui tipologia e localizzazione è resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa . L'elencodi tali uffici è inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio .I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dalsito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di undocumento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale .AALLEGATO AMODALITÀ PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E ILRECESSO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER ICITTADINIL'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e,nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedentedando così luogo all'attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accessoal medesimo .AL'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sullecondizioni d'uso del servizio .Utilizzo del servizioIl cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalità operative ed alle regole indicate sulsito.L'uso del servizio è personale e riservato . Non è consentito accedere ad un'utenza per conto di terzio cedere la propria utenza a terzi .La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamenteseguendo le regole pubblicate sul sito .II cittadino può richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell'avvenutaricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altroindirizzo di posta elettronica da lui prescelto . L'affidatario del servizio può rendere disponibili,secondo regole predefinite, funzionalità addizionali utili per la gestione della corrispondenza, qualila notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato cartaceo, l'inoltro dei messaggi versoaltre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc .All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o piu'recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonché numeri ditelefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumentoutile per comunicazioni inerenti il servizio . In caso di variazione, è compito e responsabilità delcittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione delsuo profilo personale .Possono altresì essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitaleconcernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione,nonché altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalità della PEC. L'affidatario devealtresì assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendonedisponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni .L' afftdatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata edadotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, lasicurezza e l'integrità nel tempo delle informazioni .Recesso dal servizioIn qualunque momento il cittadino può comunicare la sua volontà di recedere dal servizio di postaelettronica certificata. La comunicazione è effettuata, previa autenticazione, tramite un'appositafunzione del sito.Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchicontenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro oredall' avvenuta comunicazione del recesso .In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione sirealizzano secondo le procedure tradizionali .pdf scaricabile qui
Gabriele Riva Inserita: 19 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2010 Il servizio è temporaneamente sospeso.----------------------------------------------------------------Segnalo il sito del governo italiano da cui è possibile fare richiesta della casella di posta elettronica certificata in modo gratuito: link
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