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Conformità Allo Sportello Unico Solo Per Nuovi Impianti?


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Inserito:

Ciao a tutti mi hanno chiesto di dare una "sistemata" all'impianto elettrico di un appartamento ma senza fare opere edili generali, magari solo qualche traccetta;

Premesso che ,rifarò il quadro controllerò le sezioni dei conduttori e se necessario e possibile reinfilerò quelle che non vanno , rilascerò la dico di un impianto inteso come: "altro" (ne nuovo,ne manutenzione straord. ne ampliamento) e scriverei rifacimento parziale. In questo caso la DICO va consegnata anche allo sportello unico pur non essendo un NUOVO impianto?

Grazie a chi mi toglie questo dubbio.

P.S. stessa cosa vale per manutenzione straord. ampliamento e tutte le voci che non siano "nuovo"?


Inserita:

...secondo il DL 5/12 convertito con L.35/12, l'impresa non è più tenuta ad inviare la dichiarazione di conformità allo sportello unico, ma deve conservarla per eventuali controlli e richieste future. Resta fermo l'obbligo (per il cliente, titolare dell'impianto-abitazione) di presentare copia della DICO allo sportello unico per ottenere l'agibilità.

Inserita:

Non conosco il DL 5/12 convertito con L.35/12 ,ho googlato ma i risultati sono copia e incolla di cose troppo ... diciamo dispersive,

io conosco il DM 37/08 che dice che la DICO di impianti NUOVI VA e DEVE essere consegnata allo sportello unico. Felice di essere smentito(neanche troppo ... :) )

La mia domanda era differente...

Inserita:

Guarda ho trovato il testo della legge 35/12 ma non ho trovato quello che dichiari tu, ci sono diverse agevolazioni per le imprese artigiane ma questa della DICO non la vedo. Mi suggerisci che titolo/articolo è?

Grazie comunque per la risposta.

Inserita: (modificato)

edit: ok trovato articolo 9 punto due;

ma qui si parla del nuovo modello di dichiarazione unica di conformità che ad oggi ancora non è stato pubblicato(e quando lo sarà allora non si consegnerà più allo sportello unico e qui tutte le mie perplessità che chiunque ,come forse già avviene, firmi conformità non avendone i requisiti);quindi almeno fino ad ora si continuano ad usare i modelli attuali e mandare la DICO al SUE come prescrive il DM37/08.

Attendo risposta al mio quesito iniziale: per rifacimenti parziali, manutenzioni straordinarie o ampliamento va consegnata al SUE?

Grazie

Riedit ma l'art 9 parla solo di impianti termici...

Modificato: da ciciusx
Inserita: (modificato)

...se controlli bene la L.35/12 oltre ad aver convertito il Legge il DL 5/12 ha introdotto delle piccole modifiche, esempio ha tolto la parola "termici" in modo tale da estendere il campo a tutti gli impianti...

...la risposta alla tua domanda iniziale la trovi all'art. 11 del DM 37/08 comma 1, cosi come modificato dalla L.35/12. (è una legge, in vigore e pertanto può modificare un DM).

Modificato: da Daddo79
Inserita: (modificato)

TUTTONORMEL DICEMBRE 2012.

Modificato: da archimede72
Inserita:

Conosco bene il DM 37/08 e so che l'articolo 11 si riferisce ai NUOVI impianti e quindi l'obbligo di consegnarla al SUE, volevo essere soltanto certo che per ampliamenti, o manutenzione straordinaria venisse data solo al cliente.

Visto che è in vigore la legge 35/12, avete mai visto il nuovo modello di dichiarazione unica di conformità citato nella legge?

Poi ho controllato bene il pdf della gazzetta ufficiale, ma la parola termici c'è ancora;

e poi perché ho consegnato nell'ultimo mese due conformità a due municipi diversi a Roma e nessuno mi ha detto che non devo più consegnarla e se la sono presa entrambi?

Inserita:

Conosco bene il DM 37/08 e so che l'articolo 11 si riferisce ai NUOVI impianti e quindi l'obbligo di consegnarla al SUE, volevo essere soltanto certo che per ampliamenti, o manutenzione straordinaria venisse data solo al cliente.

Se lo conoscevi bene non avresti avuto dubbi!

Visto che è in vigore la legge 35/12, avete mai visto il nuovo modello di dichiarazione unica di conformità citato nella legge?

La Legge è in vigore, ancora non è stato emanato il decreco che regolamenterà il nuovo modello, ma questo non inficia la valenza della Legge stessa, si continuerà ad utilizzare il modello previsto dal DM 37/08, cosi come modificato dal Decreto 19.05.2010 (ti risulta questa modifica oppure no?? :lol: )

Poi ho controllato bene il pdf della gazzetta ufficiale, ma la parola termici c'è ancora;

Avrai sicuramente controllato il pdf del D.L. 5/12, non la L. 35/12 perchè su questa è chiaramente riportato "Articolo 9: ... nella rubrica, la parola: «termici» e' soppressa". Altrimenti hai controllato male!

e poi perché ho consegnato nell'ultimo mese due conformità a due municipi diversi a Roma e nessuno mi ha detto che non devo più consegnarla e se la sono presa entrambi?

...forse perchè non tutti sono aggiornati o semplicemente non gli interessa molto... o forse perchè non sanno neanche a cosa serve...pensano magari ad una richiesta di agibilità...

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