Paolo1964 Inserito: 20 settembre 2013 Segnala Share Inserito: 20 settembre 2013 Ciao a tutti, non so se è giusto postare qui e forse è fuori argomento ma ci provo, il mio idraulico mi dice che in base alla legge 457/78 art 31 (manutenzione ordinaria e straordinaria) su mia dichiarazione posso farmi fare l'iva al 10%, mi ha fatto vedere una dichiarazione di una sua cliente (che lavora da un commercialista) in tal senso. Altri mi dicono che è una pazzia e la legge consente la riduzione dell'iva solo in ambito di ristrutturazioni edilizie e non per la ""mera"" sostituzione, poi facendo dei calcoli perché non tutta la fattura può essere fatta al 10 ma solo una parte. c'è qualcuno in linea che ne sa qualcosa ?? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 20 settembre 2013 non ne sono certo ma quasi sicuramente al privato iva al 10% sia per manutenzione che per cambio caldaia. alle ditta 21% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1964 Inserita: 20 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 20 settembre 2013 è un po' che giro per la rete, allora, io ho capito questo... la legge 457/78 art 31 definisce solo i criteri di manutenzione ordinaria e straordinaria, poi l'iva è regolata da questo secondo me, copio e incollo dall'agenzia delle entrate, nota esplicativa del giugno 2013, pag 18, notare che parla sempre di ristrutturazioni edilizie e contratto di appalto, poi comunque non tutto si può mettere al 10 alla fine c'è una spiegazione molto chiara su come fare i conti: 2. L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di: ascensori e montacarichi infissi esterni e interni caldaie video citofoni apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni impianti di sicurezza. Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. ESEMPIO Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui: a) per prestazione lavorativa 4.000 euro costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%. 18 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raf2000 Inserita: 22 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2013 Paolo, non sono un esperto, ma sto sostituendo la mia caldaia il commercialista e 2 idraulici mi hanno confermato quanto tu scrivi altri 2 idraulici mi dicono tutto al 21 % ciao raf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dragstar Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 ma quindi se uno prende la caldaia da solo e si fa installare paga: caldaia al 21% installazione al 10% indipendentemente dagli importi ed entrambi verranno detratti al 65%. Mentre se compro dall'installatore si avrà iva al 10% su installazione e sul bene (caldaia) iva al 10% per il valore uguale alla manodopera e il restante al 21%. Tutto anche qui scalato al 65%. dico bene? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 23 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 23 settembre 2013 Se non ho capito male se te la compri e la fai installare paghi tutto al 21%. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo1964 Inserita: 24 settembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2013 I conti giusti li ha fatti gragstar secondo me, però resta sempre il dubbio se si può fare per la mera sostituzione della caldaia, cioè, tutte queste cose sono inserite nell'ambito di ""ristrutturazioni edilizie"" quindi con alla base un progetto ecc ecc quindi non so se è possibile farlo per la semplice sostituzione...... mia sorella che lavora nello studio di un geometra mi dice di no, effettivamente poi sul modello di dichiarazione dell'agenzia delle entrate che ho trovato e che uno deve compilare per farsi fare l'iva al 10 c'è il campo per mettere il permesso rilasciato dall'ufficio urbanistica del comune o la dia (dichiarazione inizio attività) io penso che non vale la pena rischiare per 100 euro, difficile che facciano un controllo al privato, più facile alla ditta ............. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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