Tom65513 Inserito: 2 febbraio 2014 Segnala Share Inserito: 2 febbraio 2014 Agli esperti del forum, vorrei chiedere se vi è mai capitato di usare la norma di cui in titolo nel caso di centrali termiche a gas metano. Parlando da termotecnico i VVF ci dicono che è sufficiente non avere passaggi di cavi o illuminazione nella parte dove può formarsi la "sacca di gas metano" (tanto per capirci se l'apertura permanente non è a filo soffitto la sacca si forma fra il filo superiore della finestra ed il soffitto). vorrei sapere se invece bisogna fare delle valutazioni specifiche secondo questa norma. Grazie mille! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
time Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2014 (modificato) Per prima cosa, è bene precisare che per la classificazione di questi ambienti è richiesto un professionista o quanto meno qualcuno che dimostri di conoscere oltre che la specifica norma CEI anche il gas o i gas in esame ed i relativi comportamenti qualora il gas e/o i gas fuoriescano dall'impianto/apparecchiatura prevista onde evitare di prendere provvedimenti inadeguati e talvolta anche non necessari per il caso specifico. Per quanto attiene ai luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, la norma di riferimento per la valutazione/classificazione della presenza di eventuali zone pericolose (Zone tipo 0, 1 o 2) è la CEI 31-87 (CEI EN 60079-10-1) la cui relativa guida per facilitarne l'applicazione è la CEI 31-35. Nella Guida CEI 31-35/A da te citata, non trovi altro che una serie di esempi applicativi a quanto sopra scritto, che è bene precisare, in quanto esempi non si pensi possano esser presi in considerazione e quindi applicati per tutte le centrali termica a gas metano visto che, la valutazione delle zone e quindi dell'ambiente, dipende da molteplici fattori quali ad esempio, la sorgente di emissione, la presenza o meno di ventilazioni naturali e/o forzate, dal volume dell'ambiente considerato, ecc. in buona sostanza, si dovrà valutare con conizione di causa se l'esempio riportato nella CEI 31-35/A può essere considerato idoneo anche nel nostro caso specifico altrimenti l'unica soluzione è di applicare quanto previsto dalla norma CEI 31-87. Per quanto attiene alle aperture di ventilazione permanente richieste dai VV.F sono riferite all'applicazione del DM relativo alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi che nulla hanno a che vedere con la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione ai quali si applica la norma specifica prevista per gli impianti elettrici (sopra scritta) anche se dette aperture di ventilazione saranno prese in considerazione nella classificazione del locale. Ricordo che nei DM dei VV.F a proposito degli impianti elettrici viene scritto che gli stessi devono essere realizzati a regola d'arte così come definita dalla legge 1 marzo 1968, n.186 e quindi all'impianto elettrico si applicano le norme tecniche e le leggi specifiche. Modificato: 28 febbraio 2014 da time Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora