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Centralino Per Palazzina


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Inserito:

Buonasera,

a seguito della ristrutturazione di un appartamento in una palazzina composta da una decina di appartamenti, mi sono dovuto recare nel locale contatori posto nel sotterraneo dove si trovano anche i box dei condomini; all'uscita di ogni contatore ovviamente partono le linee che vanno a servire ogni singolo appartamento ma con stupore noto che non esiste alcun quadro con relativi magnetotermici a protezione delle singole montanti….. A questo punto mi chiedo, ma non e' obbligatorio secondo le norme che ogni condominio avente i contatori " fuori casa " abbia l obbligo di avere un quadro composto da singoli magnetotermici ?? Il magnetotermico a bordo del contatore non si può' considerare come protezione?

Grazie anticipatamente…..


Maurizio Colombi
Inserita:

Se si dovssero "sistemare" tutti gli impianti, singoli e condominiali, con le caratteristiche che descrivi, avremmo risolto il problema della disoccupazione.

Inserita:

Scusate, ma a dire il vero - la rettifica di tali situazioni impiantistiche ha avuto luogo dopo la famosa è coraggiosa L46/90...che stabiliva chi doveva fare e come lo doveva fare, e ha imposto l'instalalzione dei famigerati e poco diffusi "differenziali" per la protezione dei contatti diretti ed indiretti ove non preventivamente inseriti in sede di installazione, in questo paese questa fattispecie normativa a interessato moltissime utenze residenziali.

Premesso questo, dato che il 1990 è passato da un po di tempo, e io avevo più lire in tasca del corrispettivo in Euro che ho ora e tutto costa di più, credo che l'amministratore di condominio - se ha studiato un po - debba sapere che è sua cura aggiornare le caratteristiche tecniche delle parti comuni del complesso. Anche se le utenze sono parte dell'impianto utente - la dottrina giurisprudenziale - in questo ambito associa il locale centralizzato del Gem (gestione energia migliorata e/o contatore) è di pertineza e sotto la responsabilità di esso o costui: l'Amminstratore condominiale.

Così come l'impianto di terra comune,.adduzione Gas Acqua..etc etc.

Ci sono Amministratori che, non hanno nemmeno l'idea se nle palazzo vi è un impianto di terra condominiale e se esso sia a norma o normalizzato all'epoca della installazione...etc etc...credo sia ora di pensarci...

Maurizio Colombi
Inserita:

Bisogna anche sottolineare che non esiste nessun obbligo di adeguamento degli impianti, e che l'impianto esistente sarà stato realizzato con la normativa in vigore al momento della messa in funzione.

Inserita:

Se non vi sono le protezioni nel vano contatori, presumo a naso che siamo alle spalle della 46/90 ..di fatto antecedente il 1990, periodo in cui - da un punto di vista normativo era tutto possibile, ovvero accadeva che chiunque poteva realizzare impianti, ma questa è un'altra storia.

La 46/90 imponeva almeno l'adozione del differenziale con id 30mA, e protezione montante (vado a memoria per questo ultimo apssaggio) per quelle realizzazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della norma, con l'esclsione di adottare anche l'impianto di terra a norma per qesta tipologia, poiché la prescrizione era stata presentata in bozza ma non attuata. In pratica, come tu sai, agli albori del 1992, gli installatori hanno avuto un surplus di lavoro per l'aggiornamento di queste prescrizioni neglim impianti non conformi.

E' chiaro che - nell'insieme è stato associata anche la protezione montante.Ora, se l'amministratore pensa che la questione rimane a carico dell'untente, si sbaglia.Se l'immobile è stato realizzato dopo il 1991 chi ha realizzato l'impianto ha commesso una omissione e andrebbe denunciato, fatto salvo che la fattispecie amministrativa cadrebbe in prescrizione.Se l'immobile è stato realizzato prima del 1990 ..rientra nella patologia dell'epoca, ma nulla toglie che andava rettificato in tal senso. E' chiato che - la normativa è stata recepita col tempo e quasi tutti si sono aggiornati.Io a quei tempi ero impegnato uno stage formativo in una ditta di impianti elettrici.

Se l'amministratore è contento così..? Quante volte ci siamo imbattuti nel caso in cui in una ristrutturazione di una unità immobiliare l'installatore non poteva contare sulla certificazione dell'impianto di terra comune allo stabile condominiale, mentre l'amminstratore face finta di cadere dalle nuvole..!! ci sono casi in cui neppure l'impianto di terra comune è certificato..!!


Alla fine ...la 46/90 poteva imporre molto di più, ma chi l'ha redatta sapeva che era razionale per gli immobili ante 1990, imporre le prescrizioni minime nei temini sicurezza ai fini della regola dell'arte, in pratica quelle che si potevano adottare in pratica senza imporre oneri insostenibili.

Maurizio Colombi
Inserita:

Ma una prescrizione normativa, non è retroattiva e soprattutto, non impone nessun vincolo di rimessa a norma degli impianti esistenti; così sono nati e così resteranno fino alla fine dei loro giorni.

O fino all'intervento di un tecnico scrupoloso che può limitarsi a consigliare al proprietario / amministratore pro tempore, di "sanificare" il tutto.

Inserita:

Quello che hai espresso è il pensiero di Carrescia, il professore del Politecnico di Torino autore della rivista Tuttonormel, ma riguarda gli aggiornamenti normativi aggiornati rispetto alla 46/90 che ha imposto dei vincoli, per la prima volta..

L'amministratore dello stabile, per prima persona è responsabile della sicurezza e salubrità dello stabile, soprattutto delle parti comuni, è vincolato da un indirizzo giurispridenziale che lo pone responsabile anche delle unità centralizzate dei contatori; Gem come acornimo di gestione energia miogliorata.

Se l'amministratore, se ne infischia delle prescrizioni della 46/90 e delle successive, buon per lui, si vede che ha una bella armatura, fino a quando non accade nulla tutto bene, quando accade qualcosa, è difficiel tirarsi fuori.

Se in quello stabile - risalente ed antecedente alla data del 1990 - non hanno adottato nemmeno i criteri minimi imposti dalla 46/90 nei termini della normativa 46/90, io non ne ho colpa...è una omissione di chi era deposto a tale incarico all'epoca.

L'aggiornamento normativo, come dice l'onorevole Professore Carrescia (spedo di averlo scritto bene) - non sarebbe un imperativo per la parte funzionale o di prescrizione, ma è imprescindibile il rispetto della legge 186/1968 sulla regola dell'arte, e delle successive prescrizione in ordine alla sicurezza degli impainti. In questo caso, la mancanza dei requisisito della regola dell'arte e delal sicurezza lasciano una lacuna: l'omissione.

Un impianto elettrico - è condivisibile come tale, se all'epoca della realizzazione rispettava le prescrizioni dell'epoca, ma in questo caso, non viene rispettata alcuna di esse.

Ci sono aziende che non hanno recipo ancore la normativa Atex che ha avuto il suo escorso nel 2006, è sono principi inerenti la sicurezza.

In questo caso, neppure si può redicere una DIRI, poiché a cosa si dovrebbe riferire..? a nulla.!!!

Ci sono degli amministratori che ancora non hanno deposto l'aggiornamento dell'impianto di terra..!!

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