Giulio Ohm Inserita: 18 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Mi conforta nella mia sensazione che quanto esposto nella tabella: "Tabella codifica colori attuatori, indicatori, cavi e tubi".http://www.plcforum....lla_colori.html è per larga parte una indicazione di buon senso e non una normativa vigente.
Elettroplc Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Ma i verificatori ASL vengono pure nelle civili abitazioni?? Vado OT: I verificatori ASL possono intervenire a campione per i nuovi impianti ed i rifacimenti parziali; entro ed non oltre i 6gg dal deposito della Dico allo sportello unico, orta non più obbilgatoria solo per i rifacimenti parziali e le abitazioni con già in essere l'agibilità anche in occasione di rifacimento integrale di impianto elettrico..sempre più ingarbuigliato, ma nonnè vietato depositarla comunque, la maggior parte dei Comuni l'accetta comunque. Chi è del mestiere sa che i verificatori - spesso formalizzano criteri arbitrari dei più disparati, chi ha esperienza sa come comportarsi; esempio le prese nei locali bagno in zona 3 ad una altezza superiore ai 30 cm. Ricodiamo che, un C16 interviene per sovraccarico con una corrente nominale di almeno 18A con temperatura ambiente di 25°. Per definizione normativa, è consigliabile assolvere la prima protezione - di norma quella del montante - di taglia doppia rispetto alla prima a valle.
vinlo Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Per definizione normativa, è consigliabile assolvere la prima protezione - di norma quella del montante - di taglia doppia rispetto alla prima a valle. Onestamente è la prima volta che sento ciò. Quindi asserisci che se ho come generale Quadro un MT da 25A, quello prima a protezione del montante, deve essere almeno un 50A?? E se la sezione della conduttura non lo permette??
Maurizio Colombi Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Elettroplc, perdonami, ma io riscriverei una delle tue frasi, in questo modo: " ......I verificatori ASL possono intervenire a campione per i nuovi impianti......" dove quel possono è interpretato in modi diversi!
Riccy Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 sempre più ingarbuigliato, ma nonnè vietato depositarla comunque, la maggior parte dei Comuni l'accetta comunque. Ecco....sul sempre più ingarbugliato Elettroplc siam d'accordo Ricodiamo che, un C16 interviene per sovraccarico con una corrente nominale di almeno 18A con temperatura ambiente di 25°. A me pare che fossero 30°C Per definizione normativa, è consigliabile assolvere la prima protezione - di norma quella del montante - di taglia doppia rispetto alla prima a valle. Che normativa? La norma in questione consiglia questo uso?
Livio Orsini Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 Vado OT: I verificatori ASL possono intervenire a campione per i nuovi impianti ed i rifacimenti parziali; entro ed non oltre i 6gg dal deposito della Dico allo sportello unico, orta non più obbilgatoria solo per i rifacimenti parziali e le abitazioni con già in essere l'agibilità anche in occasione di rifacimento integrale di impianto elettrico..sempre più ingarbuigliato, ma nonnè vietato depositarla comunque, la maggior parte dei Comuni l'accetta comunque. Dovresti citare la legge, perchè quello che affermi non è assolutamente vero, almeno sul piano nazionale. Potrebbe esserci una regione che ha un regolamento più restrittivo, ma comunque deve rimanere entro i limiti della legge nazionale che stabilisce il quadro di riferimento Che ci siano pubblici funzionari che fanno i "cattivi" per tentare di concutere purtroppo è oramai un dato nazionale, ma questo non giustifica certi abusi. Ci sono leggi e regolamenti non solo nazionali, ma sovrannazionali (europei) che regolano la materia. L'unica cosa su cui si può concordare è l'ingarbugliamento delle regole. Ti ho già invitato in precedenza a non diffondere notizie "terroristiche". Può essere che sei l'unico ad essere veramente informato. se sei sicuro di quello che affermi devi solo citare leggi e norme. in assenza di riferimenti certi le tue affermazioni son solo fantasie e.......fantanorme.
Elettroplc Inserita: 18 luglio 2014 Segnala Inserita: 18 luglio 2014 A me pare che fossero 30°C Si prende come riferimento la temperatura ambiente, ma in realtà è la temperatura intrinseca del dispositivo. Che normativa? La norma in questione consiglia questo uso? L'ultimo aggionamento della cei 64.8 - cap 37 - consiglia la filiazione della protezione termica con i termini che ho dettato, Per il resto, potevo anche lasciare perdere la citazione inerente le eventuali verifiche. Per il resto ..penso che abbiamo scritto a sufficienza...
Livio Orsini Inserita: 19 luglio 2014 Segnala Inserita: 19 luglio 2014 Si prende come riferimento la temperatura ambiente, ma in realtà è la temperatura intrinseca del dispositivo. I fogli tecnici fanno sempre riferimento alla temperatura dell'ambiente, dove si intende l'ambiente in cui è alloggiato il dispositivo, quindi armadio, scatola, etc. Questo dato considera automaticamente la sovratemperatura del dispositivo stesso, sovratemperatura che dipende dalla resistenza termica del dispositivo. Differente è il caso delle curve di intervento in funzione della temperatura; queste curve si riferiscono alla temperatura dell'elemento sensibile.
hfdax Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 (modificato) I verificatori ASL possono intervenire a campione per i nuovi impianti ed i rifacimenti parziali; entro ed non oltre i 6gg dal deposito della Dico allo sportello unico, orta non più obbilgatoria solo per i rifacimenti parziali e le abitazioni con già in essere l'agibilità Ma da quando? io ero rimasto al DM 37/08 articolo 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo. comma 1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), , c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', ...(omissis.).., l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia ...(omissis)..., la dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5...(omissis) Quando è cambiata? @ Elettropic potresti darmi un riferimento (norma, legge, DM o altro)? ciao Modificato: 5 agosto 2014 da hfdax
Giuseppe Campione Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 credo dovresti consultare la variante V3 della 64/8 ormai diventata esecutiva, inerente alla classificazione degli impianti civili .... detta delle regole ben precise in base, soprattutto, alle dimensioni dell'appartamento....
Elettroplc Inserita: 5 agosto 2014 Segnala Inserita: 5 agosto 2014 Vero per la presa in atto della V3 come sopra consigliato, ...a memoria ricordo che, un decreto sulla semplificazione amministrativa, esludeva dall'obbligo di deposito le DICO sugli impianti rifatti integralmente quando sono realizzati in complessi già previsti con pregresso certificato di abitabilità. Anche se non corre più l'obbligo per questa sola fattispecie, da parte della ditta installatrice, molti sportelli lo ricevono comunque, anche perché molti non sanno che non corre più l'obbligo. Devo ricercare il riferimento del decreto sulla semplificazione. Per le nuove realizzazioni ex-novo corre sempre l'obbigo, è ovvio.
Carlo Albinoni Inserita: 6 agosto 2014 Segnala Inserita: 6 agosto 2014 dovresti consultare la variante V3 della 64/8 ormai diventata esecutiva La variante V3 si riferiva alla vecchia edizione della Norma 64-8. Ora è stata abaolita, c'è la settima edizione della 64-8.
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