Microchip1967 Inserita: 29 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2014 Personalmente, quando è capitato di fare impianti di dispersione per i cantieri, allegavo le piantine di come era fatto l'il tutto (e anche con le foto) nel collaudo indicavo i valori letti dallo strumento, proprio per tutelarmi contro le "magagne" (e le modifiche che necessariamente vengono fatte durante la costruzione) che capitano spesso in questi posti. Una DDC completa, fatta bene e chiara è una tutela soprattutto per l'installatore. Tra l'altro, nel collaudo, allego anche la verifica del corretto coordinamento tra i dispositivi di protezione e l'impianto di dispersione, con i dati rilevati strumentalmente. Ultimamente sto allegando, proprio come controprova, anche la stampata dello strumento. Ricordatevi che quando succede qualche cosa siamo sempre tutti tirati in ballo. E sicuramente una ddc in cui dichiaro che ho collaudato l'impianto di diseprsione e non riporto neppure il valore che ho rilevato di certo non è un bel biglietto da visita. p.s. anche quando si va a cambiare anche solo una lampada e i miei ragazzi devono procedre all'allacciamento, gli è fatto obbligo di eseguire la misura di continuità del conduttore di protezione (se presente) e la prova completa del differenziale, con il valore di icc e zs al punto di misura.Questi dati vengono trascritti su un modulo, firmato dal dipendente e consegnato successivamente al cliente al momento del passaggio in ufficio per saldare l'intervento. In questo modo raggiungo 2 risultati: sono sicuro che il dipendente ha fatto le verifiche necessarie e sono "tranquillo" che almeno un minimo di protezione è esistente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Juri Cioffo IL Professore Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2014 Il problema è uno solo. Siamo in Italia. Troppi enti e soggetti competenti sulla medesima materia! Interpretazione di norme e leggi, peraltro poco chiare, a piacere di chiunque! Una selva di norme anche in contrasto tra loro! Ecco questo è il problema principale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2014 Spesso basterebbe solo applicare il buonsenso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 30 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2014 (modificato) Personalmente, quando è capitato di fare impianti di dispersione per i cantieri, allegavo le piantine di come era fatto l'il tutto (e anche con le foto) nel collaudo indicavo i valori letti dallo strumento, proprio per tutelarmi contro le "magagne" (e le modifiche che necessariamente vengono fatte durante la costruzione) che capitano spesso in questi posti. Una DDC completa, fatta bene e chiara è una tutela soprattutto per l'installatore. Tra l'altro, nel collaudo, allego anche la verifica del corretto coordinamento tra i dispositivi di protezione e l'impianto di dispersione, con i dati rilevati strumentalmente. Ultimamente sto allegando, proprio come controprova, anche la stampata dello strumento. Ricordatevi che quando succede qualche cosa siamo sempre tutti tirati in ballo. E sicuramente una ddc in cui dichiaro che ho collaudato l'impianto di diseprsione e non riporto neppure il valore che ho rilevato di certo non è un bel biglietto da visita. p.s. anche quando si va a cambiare anche solo una lampada e i miei ragazzi devono procedre all'allacciamento, gli è fatto obbligo di eseguire la misura di continuità del conduttore di protezione (se presente) e la prova completa del differenziale, con il valore di icc e zs al punto di misura.Questi dati vengono trascritti su un modulo, firmato dal dipendente e consegnato successivamente al cliente al momento del passaggio in ufficio per saldare l'intervento. In questo modo raggiungo 2 risultati: sono sicuro che il dipendente ha fatto le verifiche necessarie e sono "tranquillo" che almeno un minimo di protezione è esistente. Ecco, un esempio di ottimo procedimento di valutazione... Modificato: 30 dicembre 2014 da Elettroplc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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