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Ponti Wifi


antonio.arg

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Salve a tutti. Trovo molto utile questo forum. Ultimamente mi sto appassionando di reti wifi e in particolari di ponti a lunghe distanze. Sono riuscito, con una singola connessione adsl e delle antenne che lavorano a 5 Ghz, a servire il servizio da casa dei miei a casa mia (600 metri in linea d'aria) e da casa mia alla nostra casa in campagna (4,5 km in linea d'aria).

Ho notato però che in questo forum non c'è una sezione dedicata appunto a questo argomento.
Che ne pensa se si aggiungesse?
saluti

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Si però sarebbe utile suddividere la parte in sezioni. tipo la sezione degli allarmi che è suddivisa per marche.

Quella che mi hai indicato è molto generica.

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Quella che mi hai indicato è molto generica.

E' generica per il fatto che le discussioni aperte sono in numero tale che non è conveniente aprire una sezione apposita.

Si rischierebbe di avere tante sezioni con all'interno poche discussioni.

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La domanda di Mestesso è :

come hai realizzato questa connessione wifi a lunga distanza?

hai qualche foto, marca modello WiFi ?

Parabole autocotruite ?

Modificato: da dnmeza
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Ho utilizzato 2 osbridge 5gi e 2 mikrotik 5shpn. Le prime due hanno antenna integrata, mentre sulle altre due ho messo due antenne gregoriane acquistate. Purtroppo leggendo tutte le normative sono venuto a conoscenza che devono essere utilizzati tutti prodotti marchiati CE. Quindi non so un antenna autocostruita quanto sarebbe legale.

Per quanto riguarda le foto le caricherei volentieri, ma qui è tremendamente complicato riuscire a caricarle. Una volta con tapatalk era una passeggiata. :)

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e' comunque un lavoro illegale.

i wi fi privati servono per collegare apparati all'interno della stessa proprieta'.

il fenomeno delle reti wi fi a lungo raggio non autorizzato si sta moltiplicando.

ne va' che prima o poi interverra' l'autorita' e dara' un brusco giro di vite

leggete qui: http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.html

Modificato: da ivano65
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Vi riporto un articolo preso dal sito del ministero delle comunicazioni della regione liguria.

Autorizzazioni

Il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs 259/2003) distingue tra due diverse tipologie di utilizzo delle reti Wi-Fi.

Uso privato

Non è prevista alcuna autorizzazione. Le apparecchiature sono comprese in quelle previste di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del Codice delle comunicazioni elettroniche, così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012. Per uso privato si intende che la rete deve essere utilizzata soltanto per trasmissioni riguardanti attività di propria pertinenza, con divieto di effettuare traffico per conto terzi (art. 101 del Codice).


Uso pubblico

Fornitura al pubblico dell’accesso W-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni: è il caso in cui si intenda installare uno o più access point W-LAN in uno spazio aperto al pubblico per fornire, ad esempio, il servizio di accesso alla rete internet. E' necessario distinguere i seguenti casi:

  • Impresa che ha come attività principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica:

E’ necessaria l’autorizzazione generale, da richiedere al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale – Roma
. A questo scopo si deve presentare una dichiarazione conforme all’allegato A del
(e successive modifiche). Dato che questo tipo di installazione comporta l’uso pubblico, si deve preventivamente essere autorizzati ad agire come internet service provider, e di conseguenza essere iscritti al Registro degli operatori di comunicazione presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).
Chi esercisce un internet point, fermo restando l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Codice (maggiori informazioni
), può fornire l'accesso al pubblico tramite W-LAN senza necessità di rilasciare ulteriori dichiarazioni.

  • Impresa o esercizio commerciale che non ha come attività principale la fornitura di servizi di comunicazione elettronica:

Secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.L 69/2013 (cosiddetto Decreto "del fare") convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98,
in questo caso l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia Wi-Fi non richiede alcuna autorizzazione e non prevede l'identificazione dell'utilizzatore.

Pubblica amministrazione:

L'art. 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche vieta espressamente a
Stato, Regioni ed enti locali di fornire direttamente reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico se non attraverso società controllate o collegate.
Per erogare questo tipo di servizi le pubbliche amministrazioni devono quindi rivolgersi a operatori autorizzati ai sensi dell'art. 25 del Codice.

Conformità delle apparecchiature

Le apparecchiature utilizzate per implementare i collegamenti RadioLAN e HiperLAN devono essere conformi alla Direttiva 1999/5/CE, recepita dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.269: in sostanza devono riportare lamarcatura CE ed essere dotati della relativa dichiarazione di conformità.

Tutte le bande di frequenza destinate alle varie tipologie di W-LAN, come previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (D.M. 8 luglio 2002 e successive modifiche) sono ad uso collettivo, su base di non interferenza e senza diritto a protezione rispetto agli altri servizi. In particolare, la gamma dei 2,4 GHz, ospita tutta una serie di altri servizi e tecnologie, ad esempio video sender, bluetooth, forni a microonde (!) e anche trasferimenti temporanei delle emittenti radio-TV. La probabilità che il collegamento wi-fi sia interferito sono perciò molto alte, ed è questo il motivo per cui sono state imposte basse potenze di emissione negli standard. Per gli stessi motivi, l’uso di antenne direttive non è permesso nella misura in cui si superano i limiti di E.I.R.P. previsti dalle norme tecniche (vedi riquadro sotto).

In caso di intervento degli organi di controllo, è previsto il sequestro delle apparecchiature non conformi.

Note tecniche

In questo settore, la presenza di terminologie appartenenti ad ambiti diversi rende difficoltoso l’orientamento rispetto alla normativa. Cerchiamo di fare chiarezza:

Wi-Fi: abbreviazione di Wireless Fidelity, è un termine che indica dispositivi che possono collegarsi a reti locali senza fili (W-LAN) basate sulle specifiche IEEE 802.11.

802.11 a,b,g,h,n ecc.: definizioni dell’IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), organismo con sede negli USA che ha il compito di definire standard industriali nel settore elettrico ed elettronico. Tra gli altri possiamo distinguere:

  • 802.11a: standard USA, che utilizza frequenze nella banda dei 5 GHz, applicabile in Italia solo se adattato alle caratteristiche tecniche indicate dalle norme europee (vedi sotto);

  • 802.11b, g, n: gli standard più utilizzati dalle comuni apparecchiature Wi-fi, utilizzano la banda dei 2,4 GHz e si differenziano solo per la velocità di trasmissione;

  • 802.11h: standard di recente approvazione, adattamento dell’802.11a alla normativa europea, con l’implementazione dei meccanismi di DFS e TPC (vedi note).


Per la normativa europea, e italiana di conseguenza, esistono due tipologie di reti locali senza fili:

RadioLAN (Radio Local Area Network)

Sono regolate dalla decisione ERC/DEC/(01)07

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti (raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03):

  • Banda di frequenza: 2400 – 2483,5 MHz

- EIRP: 100 mW (vedi note)

- Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici



HiperLAN (High Performance Radio Local Area Network)

Sono regolate dalla decisione ECC/DEC(04)08

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti (decisione 2005/513/CE modificata dalla 2007/90/CE):

  • Banda di frequenza: 5150 – 5350 MHz

- EIRP: 200 mW (vedi note)

- Uso consentito solo all’interno di edifici

- TPC e DFS obbligatori nella banda da 5250 a 5350 MHz (vedi note)

  • Banda di frequenza: 5470 – 5725 MHz


- EIRP: 1W (vedi note)

- Uso consentito sia all’interno che all’esterno di edifici

- TPC e DFS obbligatori (vedi note)


Note:

EIRP: Equivalent Isotropically Radiated Power: potenza equivalente irradiata isotropicamente: si tratta di un livello di potenza che comprende anche l’eventuale guadagno di antenna: attenzione quindi alle antenne esterne!

TPC: Transmitter Power Control: il trasmettitore deve essere dotato di un sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione di almeno 3 dB;

DFS: Dynamic Frequency Selection: la selezione dinamica della frequenza associata con il meccanismo di scelta del canale deve assicurare una distribuzione uniforme del carico trasmissivo su 300 MHz (225 MHz nella banda 5470-5725): evita interferenze ad altri servizi, in particolare i radar e i servizi satellitari compresenti in questa banda di frequenze. La conformità allo standard 802.11h garantisce la presenza di entrambi questi meccanismi di protezione.

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Interessante ...... sembrava anche a me fosse illegale oltre una certa potenza ed ambito domestico, mi documenterò, se ne era parlato anche in un'altro post, in cui si voleva trasportare la rete nella vicina casa.

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non e' solo luso che se ne fa' ma anche la potenza di trasmissione e' limitata infatti se leggi bene dice

Per gli stessi motivi, l’uso di antenne direttive non è permesso nella misura in cui si superano i limiti di E.I.R.P. previsti dalle norme tecniche (vedi riquadro sotto).

sarai anche in privato , ma colleghi tue proprieta' passando sul luogo pubblico.

spero per te che nessuno ti dia noie.

in che banda trasmetti e che guadagno hanno le tue antenne?

Modificato: da ivano65
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Trasmettono tra 5.470-5.725 MHz con una potenza di 300mw.

Se ti leggi bene gli articoli non citano suolo pubblico.

Se poi questi dispositivi che trasmettono a queste frequenze, che sono oggi libere, arrivano a raggi di gran lunga superiore ai 20 km è scontato che non si tratti di trasmissione nella stessa proprietà.

Nell'ultimo link che ho pubblicato c'è chiaramente scritto:

L’uso privato di reti WiFi che attraversano il suolo pubblico non è più soggetto al pagamento di contributi (mai stabiliti, tra l’altro) e neanche all’autorizzazione generale da richiedere al Ministero delle Comunicazioni, in sostanza ne è consentito il “libero uso”, a patto che rispettiate lepotenze (EIRP) e usiate apparati con la marcatura CE. Questo grazie alla direttiva europea 2009/140/CE che l’Italia ha recepito, col solito ritardo, attraverso il D.lgs n. 70/2012 (art. 70), la quale ha esteso il “libero uso” degli apparati hiperlan e radiolan anche al di fuori del proprio fondo.

Modificato: da antonio.arg
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