Salvo83 Inserito: 28 marzo 2015 Segnala Share Inserito: 28 marzo 2015 Salve+a tutti, ho ultimato un impianto elettrico in un lavoro "pubblico". Mi viene chiesto: "verbali prove impianti elettrico e messa e terra". Cose devo produrre come ditta secondo voi?Grazie Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbi Inserita: 1 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2015 che sia un lavoro pubblico o privato cambia poco riguardo le leggi e le norme in merito.... e' solo che a volte, sopratutto nei capitolati dei lavori pubblici scrivono tante di quelle cose prive di senso che uno si spaventa a leggerle e a provare ad interpretarle tutte... comunque devi produrre la solita dichiarazione di conformita' con i relativi allegati, tra cui prove di interruttori differenziali, misura dell'impianto dispersore, planimetrie di impianto, riferimento ad eventuale progetto, schemi di quadri , ecc. e , se si tratta di impianti in ambienti particolari occorrono probabilmente altre verifiche , ma non sapendo di specifico di cosa si tratta non saprei cos'altro dirti... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 con i relativi allegati, tra cui prove di interruttori differenziali, misura dell'impianto dispersore, planimetrie di Che NON fanno parte degli allegati obbligatori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 però bumbi non confondiamo i verbali delle prove con la dichiarazione e gli allegati... l lavoro pubblico era progettato da un perito ? o nel capitolato dovevano essere fatte le prove di collaudo ? si redige proprio una "lettera" stile testimonianza giurin giuretta........ a termine dei lavori , in data presso , a seguito appalto , di cui opere in progetto, ecc, ecc......i signori poresenti tal dei tali progettista, tal dei tali resposabile della ditta, eecce, ed elenchi le prove "classiche" CEI relative al tipo di impianto elettrico in oggetto : prova di messa in tensione : viene letta la tensione pari a 380 volt....... sezionamento impianto luci con accensione degli elementi a batterie ecc.... il progettista quindi alla fine : in base alle prove eseguite ed all'esito favorevole, l'impianto eseguito rispecchia il progetto e le attuali norme, rilasciando parere tecnico favorevole..... sezionamento di un tratto a "campione" e verifica dell'isolamento effettuato con strumento...tarato il ...valore rilevato verifica messa a terra...viene ispezionato il luogo dove installato il collegamento wequipotenziale... si ritiene idonedo in quantoi....misura effettuata esempio verifica collegamenti equipotenziali rigidità dle conduttore fissato, a..ecc.... Verbali simili , che sostanzialmente devono accertare che un lavoro sia conforme a quanto ordinato , si fanno anche ad esempio per le machine o gli impianti di automazione , mischiando i riferimenti CEI con il marchio CE , ma dalle frasi vengono puntualizzati determinati aspetti che saranno fondamentali in caso di responsabilità e per farti pagare...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 Cap.6 64-8. Li' trovi il tutto (esame a vista ed esame strumentale) Siccome dichiari di aver eseguito l'impianto a regola d'arte (e indichi la normativa specifica che, nella stragrande maggioranza ei casi è la 64-8), segui la normativa anche sulla parte di collaudo (che ovviamente deve essere eseguito) Poi tu dichiari che "hai collaudato l'impianto ai fini della sicurezza", e come tale te ne assumi la responsabilità. Per tua cautela ti consiglio caldamente di inserire il verbale delle prove (con data e firma) in modo da poter comprovare lo stato dell'impianto al momento del collaudo. qui' puoi trovare un lpdf abbastanza chiaro: http://snipurl.com/29teet8 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbi Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 non confondiamo i verbali delle prove con la dichiarazione e gli allegati... no infatti, non li confondiamo.... ma da quello che ha scritto Salvo83, i verbali potrebbero essere tranquillamente i documenti che rilascio "io installatore" al momento in cui eseguo le verifiche sull'impianto., e che poi , se voglio fare un bel lavoro, diventano degli allegati alla dichiarazione di conformita' non vedo scritto che devo eseguire verifiche in presenza di cicchessia... l lavoro pubblico era progettato da un perito ? o nel capitolato dovevano essere fatte le prove di collaudo ? e questo che differenza fa' ? che sia progettato da un perito o meno o che sia scritto nel capitolato o meno le prove di collaudo vanno sempre eseguite....sia per una tutela personale e sia nel rispetto verso il committente.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Volutamente Anonimo Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 non vedo scritto che devo eseguire verifiche in presenza di cicchessia... Magari poi scordati di incassare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 Che NON fanno parte degli allegati obbligatori. Scusa Maurizio...ma allora che cosa bisogna presentare? Escludendo una supercazzola che andrebbe bene comunque, anzi più è altisonante e meglio è, cosa si intende per ""verbali prove impianti elettrico e messa e terra"...? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 Scusa Maurizio...ma allora che cosa bisogna presentare? Bisogna presentare i documenti che sono elencati sulla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, ossia: - Progetto ai sensi degli artt. 5 e 7 - Relazione con tipologia dei materiali utilizzati; (5) - Schema dell’impianto realizzato; (6) - Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti; (7) - Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. barrando le caselle relative a quelli che interessano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Volutamente Anonimo Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 (modificato) Comunque questo è il classico caso da "combinato disposto" in cui più norme si incastrano e producono un risultato. . .incerto. Un lavoro elettrico è: 1) inanzitutto un contratto d'appalto 2) secondariamente una lavorazione da realizzarsi secondo le norme di buona tecnica (norme CEI). 3) ed infine un intervento su cui si deve rilasciare una dichiarazione di conformità. Partendo dal 3. Una impresa realizza un impianto e alla fine rilascia la dichiarazione di conformità, PRIVA di rapporti di prova. E' a posto? Certo che è a posto! Al momento che la fattura è pagata è senz'altro a posto e completamente a norma. Tuttavia passando a ritroso il punto 2, uno impresa realizza un impianto sul quale . come ha accennato Microchip67, le norme prevedono esperessamente le prove da effettuare PRIMA della messa in servizio; quindi LE VERIFICHE di messa in servizio sono PARTE INTEGRANTE dell'oggetto dell'appalto, ne più e ne meno dei cavi, delle prese e degli interruttori. Ma se uno rviene pagato è senz'altro a posto. Il problema si pone nel momento si va a prendere in considerazione l'art. 1662 cc che riporto, perchè come profesionisti un minimo di codice civile deve essere conosciuto, visto che non è burocrazia. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato . Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno. Bene, adesso prendiamo ad esempio che io sia il committente, mi arriva un installatore che mi ha costruito un impianto, mi porta la dico e vuole riscutere. Se parte dal presupposto che le misure strumentali sono oggetti "immateriali" pertnato nessuno le può, pesare e/o misurare e/o contare. E io gli chiedo: "e le misure strumentali previste dalle CEI 64-8?" Risposta: "io dichiaro che le prove le ho fatte e non sono obbligato ad allegarti un bel niente" Mia controrisposta "se non mi dimostri di averle fatte io non ti pago, in quanto per me l'impianto è incompleto". Se l'imprenditore va in causa: perde!. Basta in questo caso prendere spunto dalle opere di un certo spessore, ovvero si comunica al committente il giorno in cui si ritiene di fare le prove strumentali indicando che il committente può assistere. Oppure come fa qualcuno (ma è già una cosa più debole) allega i rapporti di prova (è più difficile per il committente dimostrare che le prove non sono state fatte). comunque l'aspetto prove strumentali da un punto di vista contrattuale non è da liquidarsi come "burocrazia", forse sono la parte più importante del lavoro. Modificato: 2 aprile 2015 da Volutamente Anonimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 Se l'imprenditore va in causa: perde!. E chi lo stabilisce? il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; E con quali conoscenze decide? allega i rapporti di prova (è più difficile per il committente dimostrare che le prove non sono state fatte). E' vero: minima spesa, massima resa.......e nessuno ti rompe le scatole! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Volutamente Anonimo Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 (modificato) Se l'imprenditore va in causa: perde!. E chi lo stabilisce? Bhe di solito il il giudice. é ovvio che ho estremizzato il caso. Il concetto è che da un punto di vista contrattuale, se l'imprenditore sostiene la tesi, che la sua opera è completa SENZA POTER DIMOSTRARE di aver effettuato le prove strumentali e senza aver messo in condizione il committente di verificare: l'opera non è completa. Che il modus operandi usuale ha fatto dimenticare i diritti e doveri delle parti di un contratto di appalto è un altro par di maniche. Nelle cause civili ci sono gli avvocati che le ricordano, facendo perdere soldi e tempo alle parti in causa. il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; E con quali conoscenze decide? Con il buon senso. Non ti posso intimare 7 giorni di tempo per un uimpianto da 20 mld, mi pare ovvio. Ovviamente quando vai in causa, dal carteggio si può evincere la reale volontà delle parti. Modificato: 2 aprile 2015 da Volutamente Anonimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 2 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2015 Partiamo dal presupposto che il committente potrebbe essere la persona più erudita dell'universo, ed arriviamo al punto che il committente NON può dichiarare ci aver realizzato l'impianto seguendo i consigli della corretta realizzazione alla regola dell'arte. Il buon senso del committente non serve a nulla! Dopo questa affermazione, ci possiamo collegare al mio precedente intervento dove, estremizzando ulteriormente il caso, potrei stabilire che: ho con me la "patente" per pilotare gli aerei, ho con me la "patente" per pilotare le navi da crociera, ho con me la "patente" per guidare i treni..... e mi sono beccato 40 euro di multa perchè ero alla guida della mia automobile senza la patente di guida di categoria "B" ....... Se per dichiarare conforme un lavoro, il D.M. che ha imposto il rilascio di questo documento, stabilisce che obbligatoriamente servono questi allegati...... per quale motivo devo aggiungerne altri? Con il senno di poi, in ogni modo, posso concordare sul fatto che: più carta si porta, meglio è! Siamo in Italia! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2015 Gradirei Salvo rispondesse o quantomeno fosse più preciso in merito Secondo il mio parere e la mia esperienza, quanto espresso nei post precedenti , dobbiamo ricordare che per un ente pubblico si tratta di un appalto e dovrebbe esserci un contratto registrato...si paga pure per farlo registrare... Se nel contratto ci fosse la clausola..... le prove verranno eseguite dinnazi al progettista e ad un incaricato dell'ufficio tecnico..... nella norma non vi è traccia di questo , am siccome è una richiesta "normale" che non va contro nulla.....cosi è ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 3 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 3 aprile 2015 Concordo in pieno quanto scritto da volutamente anonimo. Se poi, come detto, questa è una clausola contrattuale, la si deve rispettare Inoltre i "verbali di collaudo" devono essere dotati di data e firma (alcuni allegano direttamente anche la stampa dello strumento) Un documento del genere inoltre permette anche di "responsabilizzare" chi fa il collaudo in quanto, in caso d'incidente, è vero che la ditta risponde in prima persona, la la responsabilità penale è personale. Il mio personale, anche quando va solo a cambiare una presa dalla signona Maria, alla fine della sostituzione esegue una prova strumentale (continuità conduttore di protezione, icc e zs al pinto della lavorazione, collaudo strumentale del differenziale), compila un modulo appositamente preparato, gli assegna un "numero di matricola" e mette data e firma. Il modulo viene poi recapitato all'ufficio tecnico il quale lo compila in bella, viene datato e firmato dal responsabile tecnico e rilasciato al cliente insieme alla fattura. In questo modo ottengo che il dipendente, prima di lasciare il cliente, ha eseguito le prove di sicurezza previste.Se il cliente dovesse modificare qualche cosa nel tempo, perlomeno potro' provare che al momento della consegna ho fatto tutto quanto era possibile per sincerarmi che il tutto fosse sicuro. Sapeste quante volte vedi indicato che "l'impianto è stato collaudato ai fini della sicureza" e poi trovi cose assurde (come, ad esempio, mazzetto di conduttori di protezione bello pronto per essere collegato con un morsetto a cappuccio.... ma i fili non risultano spelati e il morsetto è inesistente.), oppure filo di terra che arriva alla presa ma il conduttore di protezione principale risulta interrotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Salvo83 Inserita: 14 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2015 Buonasera+a tutti, non mi sono accorto di tutte le vs risposte perché non mi arrivano le notifiche. A quanto ho capito e da quello che dice qualcuno, basta la dich di conformità con riferimento alla 64-08 Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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