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PLC Forum


Scarico a parete caldaia a condensazione: si può o no?


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Inserito:

Buonasera,

ho acquistato da poco una nuova baxi ht duo tec da 28kw a condensazione.

L'installazione è stata effettuata con scarico a parete.

Ho presentato la documentazione al gestore del gas per l'installazione del contatore e la sottoscrizione di un nuovo contratto

e mi si è dato il diniego a procedere eccependo che per la nuova normativa avrei dovuto portare lo scarico tramite canna fumaria

sul tetto.

Credo si trati di un assurdo bello e buono perché la caldaia in questione dovrebbe rientrare tra i dispositivi poco inquinanti che possono

beneficiare dello scarico a parete.

Preciso che non sostituisco una vecchia caldaia ma ne ho installato una ex novo.

 

Qualcuno ha info certe su questa situazione? Il gestore che ha sollevato l'eccezione è AMG Gas di Palermo.

 

Saluti

 

Saverio


Inserita:

Vuol dire che devo installare scarico a tetto?

Se vi fate un giro a Palermo noterete che il 99% delle caldaie (non credo tutte a condensazione, anzi penso una minima parte)

scaricano tutte sul balcone dove sono installate.

Se dichiaro di aver sostituito una vecchia caldaia che scaricava a parete collegata precedentemente ad una bombola GPL che

tipo di documentazione devo presentare riguardante la vecchia caldaia? Libretto? Certificato di installazione?

E se ho acquistato casa trovandoci dentro una caldaia vecchia ed in disuso sprovvista di qualsivoglia documentazione?

A questo punto fatta la legge devo trovare l'inganno perché non sta ne in cielo ne in terra che installi la canna fumaria fino al tetto...

 

Inserita:

se la tua vecchia caldaia scaricava a parete puoi riscaricarci!
se sei su una casa singola però se ricordo devi portare lo scarico a tetto, se sei in un condominio no, anche perchè sarebbe impossibile....bisogna che si mettono a norma tutti!

Inserita:

Qui da noi, piemonte, puoi scaricare a parete senza problemi, a patto però di rispettare certe distanza minime da passaggi, finestre, porte e "utilizzi" altrui.

Simone Baldini
Inserita:

Palermo non saprei. A livello generale lo scarico è ammesso purchè rispetti la 7129 (distanze ecc..), quello che puo' impedirlo è il regolamento d'igene locale, se li è scritto che deve essere a tetto nulla da fare, come in lombardia per esempio. La legge che era uscita dove citava che le caldaie condensazione basso NOx potevano scaricare a parete, a mio avviso ha poco senso, perchè già si poteva scaricare a parete secondo 7129 previo permesso del RI, lo scarico di una caldaia a condensazione basso NOx non è certo aria di montagna e nemmeno meno pericoloso di una caldaia tradizionale.

Inserita:

Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93
(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)

 

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il
tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93
(Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)
TESTO COORDINATO
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla
sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di
cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b ) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici
oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed
idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a
condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
9 -ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9 -bis, è obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui

rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui
prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non
superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti
della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70
mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento
sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica

UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.

 

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis, e 9-ter.

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