saveconi Inserito: 13 marzo 2016 Segnala Inserito: 13 marzo 2016 Buonasera, ho acquistato da poco una nuova baxi ht duo tec da 28kw a condensazione. L'installazione è stata effettuata con scarico a parete. Ho presentato la documentazione al gestore del gas per l'installazione del contatore e la sottoscrizione di un nuovo contratto e mi si è dato il diniego a procedere eccependo che per la nuova normativa avrei dovuto portare lo scarico tramite canna fumaria sul tetto. Credo si trati di un assurdo bello e buono perché la caldaia in questione dovrebbe rientrare tra i dispositivi poco inquinanti che possono beneficiare dello scarico a parete. Preciso che non sostituisco una vecchia caldaia ma ne ho installato una ex novo. Qualcuno ha info certe su questa situazione? Il gestore che ha sollevato l'eccezione è AMG Gas di Palermo. Saluti Saverio
saveconi Inserita: 13 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2016 Vuol dire che devo installare scarico a tetto? Se vi fate un giro a Palermo noterete che il 99% delle caldaie (non credo tutte a condensazione, anzi penso una minima parte) scaricano tutte sul balcone dove sono installate. Se dichiaro di aver sostituito una vecchia caldaia che scaricava a parete collegata precedentemente ad una bombola GPL che tipo di documentazione devo presentare riguardante la vecchia caldaia? Libretto? Certificato di installazione? E se ho acquistato casa trovandoci dentro una caldaia vecchia ed in disuso sprovvista di qualsivoglia documentazione? A questo punto fatta la legge devo trovare l'inganno perché non sta ne in cielo ne in terra che installi la canna fumaria fino al tetto...
bl4st3r Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Inserita: 13 marzo 2016 se la tua vecchia caldaia scaricava a parete puoi riscaricarci! se sei su una casa singola però se ricordo devi portare lo scarico a tetto, se sei in un condominio no, anche perchè sarebbe impossibile....bisogna che si mettono a norma tutti!
Valejola Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Inserita: 13 marzo 2016 Qui da noi, piemonte, puoi scaricare a parete senza problemi, a patto però di rispettare certe distanza minime da passaggi, finestre, porte e "utilizzi" altrui.
Simone Baldini Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Palermo non saprei. A livello generale lo scarico è ammesso purchè rispetti la 7129 (distanze ecc..), quello che puo' impedirlo è il regolamento d'igene locale, se li è scritto che deve essere a tetto nulla da fare, come in lombardia per esempio. La legge che era uscita dove citava che le caldaie condensazione basso NOx potevano scaricare a parete, a mio avviso ha poco senso, perchè già si poteva scaricare a parete secondo 7129 previo permesso del RI, lo scarico di una caldaia a condensazione basso NOx non è certo aria di montagna e nemmeno meno pericoloso di una caldaia tradizionale.
Maxell70 Inserita: 15 marzo 2016 Segnala Inserita: 15 marzo 2016 Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) 9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) TESTO COORDINATO 9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b ) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto; d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto. 9 -ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9 -bis, è obbligatorio: i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis, e 9-ter.
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