ETR Inserito: 19 ottobre 2016 Segnala Share Inserito: 19 ottobre 2016 Ciao a tutti, volevo scambiare alcune opinioni, dopo un incontro tecnico svolto presso un distributore di zona, che si è appoggiato ad una società di consulenza, nota da anni per le sue collaborazioni con varie case costruttrici (americane e europee). L'incontro tecnico era incentrato sugli adempimenti normativi e legislativi (molto più importanti, come conoscenza) relativi ai macchinari nuovi e da revamping. Ovviamente, nei vari discorsi ed esempi, si sono potute tirare alcuni dati di fatto : - La programmazione del PLC, essendo fonte anche di parametrizzazione vincolante per le prestazioni e caratteristiche della macchina è FONDAMENTALE - Il programmatore deve far si che tali parametri non siano manipolabili da nessuno attraverso strumenti appositi - Il programmatore deve mantenere e validare il software per documentare il suo operato, fino all'alienazione del bene Queste affermazioni, derivano anche dall'analisi del rapporto costruttore macchina/software house o come me, costruttore macchina/integratore di sistema. Siccome il mio interesse verteva specialmente sul comportamento del giurista e di tutto il contorno (avvocati, tribinali, pm ecc...) va subito stabilito che nulla è come sembra e cioè la maggior parte dei ns ragionamenti tecnici, li non funzionano (senza entrare nella retorica). A prescindere dal contratto commerciale (specialmente con i grossi gruppi), il possesso della sorgente, determina che un terzo, diverso dal costruttore (parliamo sempre della responsabilità penale) potrebbe modificare le caratteristiche della macchina ed alterarne le prestazioni. Stesso discorso potrebbe essere il fatto di lasciare libero accesso alla parametrizzazione della macchina, senza preoccuparsi di mascherarne quelli "vitali per la sicurezza" o peggio ancora, non limitando per nulla il controllo. Il concetto cardine è che vi è una trasmissione di responsabilità a prescindere e data l'incertezza del giudizio in italia, l'unica soluzione è quella più drastica e completa. Quindi, l'iscrizione nel registro di inchiesta sarà garantita, ma il blocco del software in lettura e scrittura, il mantenimento dei sorgenti per SEMPRE con una chiara determinazione della versione, dovrebbero garantire lo stralcio della posizione, qualora siano evidenziate l'assenza di responsabilità del fatto. La cosa più interessante è l'assunzione di responsabilità del cliente dal richiedere i sorgenti, perché oltrepassano le sue mansioni (utilizzo del macchinario e suo mantenimento in buono stato secondo il manuale tecnico), escludendo altre attività che a volte sono viste a volte a titolo esclusivo del costruttore (manutenzioni anche ordinarie solo se permesse dal costruttore escludendo automaticamente tutto il rimanente, dalla straordinaria alla modifica sostanziale). Come ultima battuta, giuridicamente scontata, è che l'assenza di un contratto e delle specifiche realizzative, rendono il software SEMPRE di proprietà intellettuale di cului che lo redige a meno che non si stia parlando di un rapporto dipendente/datore di lavoro. Dopo queste piccole note, sono pronto a dare nuova benzina al fuoco delle discussioni che ho aperto con alcuni clienti. Ciao a tutti, Ennio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 19 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2016 Voglio leggere con calma quanto scritto per4chè lo trovo molto interessante Ennio , seguirò la discussione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
EsseCi60 Inserita: 19 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2016 Ma sono regolamentazioni a livello internazionale? Perchè se sono solo a livello nazionale ed io vendo un impianto in Cina, in Arabia o in Russia, forse le cose cambiano. O mi sbaglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ETR Inserita: 19 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 19 ottobre 2016 Scusate, come al solito sono magari impreciso (senza magari) e poco chiaro. L'incontro era questo 18/10 per essere precisi. Il relatore, di mia vecchia conoscenza, era coadiuvato come vedete anche da un avvocato ed è questo che mi ha più interessato, perché non vi nulla di più distante tra il ns. modo di pensare e quello procedurale/giuridico. Quindi esempi e sentenze alla mano (ovviamente tutto l'incontro era comunque un ovvio spot delle proprie competenze), ci sono stati dei precisi e mirati esempi, raffrontabili alle esperienze dei partecipanti. Il concetto sostanziale, come detto, è che la maggior tutela possibile tecnicamente citata (blocchi ecc...), a livello giuridico non cozza ASSOLUTAMENTE con qualsiasi nota di normativa vigente. Anzi, il giudicante sovverte un po' quello che ci è stato inculcato per anni, in cui se non diamo tutto non possiamo esercitare i ns. diritti contrattuali, proprio perché in primis alcuni contratti a volte cozzano con il diritto e poi perché proprio il quanto e il come chiesto (sorgenti, fascicoli tecnici ecc...), sovverte la posizione del cliente, che non può dichiararsi "ignorante" , nel guasto. La sua richiesta presuppone una cognizione di causa del perché li chieda (a prescindere che li sappia usare) ed in secondo luogo perché avendoli ottenuti, lo abilita all'uso (che lo faccia o meno). Da tutto ciò, si cerca di arrivare al sunto, che variando la posizione di "colpa" del cliente (in tutte le sue figure subordinate), c'è convenienza, rispetto al mantenimento di un normale rapporto con il fornitore che per natura stessa queste responsabilità le ha ? Per assurdo, meglio ignorare che conoscere. Secondo me è stato utile avere maggiori informazioni non per sovvertire completamente le posizioni della contrattazione, ma quanto meno per mettere un po' di "strizza" alla controparte (specialmente quando super titolata), perché comunque sia loro che noi, nel mondo giuridico non ci azzecchiamo per niente. Ribadisco, particolare non trascurabile è che tutto quanto riguarda la macchina (nel ns caso software, ma chi più ne ha più ne metta) non è assolutamente vero che abbia un limite di conservazione di 10 anni, ma segue la macchina sino alla sua alienazione e quindi è meglio tenerlo "PER SEMPRE". Nota a margine è stata la discussione intorno alla figura del progettista, non tanto colui che progetta perché in possesso dei requisisti tecnici, ma piuttosto di colui che decide (quindi panico quando per assunzione di ruolo, un manutentore dipendente si è scoperto un progettista in una ditta del posto e non mero esecutore). Rispondendo ad Esse, tranquillo, il problema è solo italiano, perché l'assenza dell'univocità del diritto e del giudizio impone le mutande di ghisa rinforzate con il polimero migliore. Quindi quanto riportato era tutto riferito al ns ordinamento (con citazioni a vari corti del nord italia, ovviamente Bergamo, giudici famosi e non e via discorrendo). Per l'estero le cose cambiano completamente per Brasile, Russia, NordAmerica e cosi via (esempio fascicolo macchina in russo, depositato in russia e vendita della macchina tramite referente russo con certificazione EAC, con CE non accettato). Il focus era l'ambito italiano, con ovvi e continui esempi alla realtà estera. Siccome ci tengo a rimanere informato e a condividere (il senso del forum ala fine) vedrò quello che riuscirò a divulgare dalle dispense fornite, per fornire maggiori chiarimenti, dato che son sicuro di non poter offrire maggiori informazioni a quanto ho già scritto in malo modo. Un saluto a tutti, Ennio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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