Vai al contenuto
PLC Forum


consiglio caldaia nuova


xman80an

Messaggi consigliati

sto acquistando casa, villetta a schiera del 2003, 60 mq, collegata internamente a taverna circa 40mq entrambi i piani sono riscaldati con termosifone ed è presente una caldaia esterna, del 2003.

Vorrei cambiare la caldaia , per poi poter accedere anche al bonus mobili 2017.

Sapete consigliarmi che tipo di caldaia cercare??ho letto che quelle a condensazione, non sempre vanno bene o comunque non sono una scelta ottimale per certi appartamenti...

 

Link al commento
Condividi su altri siti


Il bonus mobili non si ottiene così...

Per ottenerlo devi allegare la comunicazione di inizio lavori fatta al comune per una ristrutturazione.

Per la caldaia il solito 50% o 65%.

Link al commento
Condividi su altri siti

dal sito AdE:

 

Quote

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

 

Link al commento
Condividi su altri siti

rifaccio meglio:

 

dal sito AdE:

 

Quote

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2017, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2016.

 

chi cambia la caldaia non effettua un intervento di ristrutturazione edilizia!

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Se rispondk cosi non hai letto il documento che ho linkato

Quindi, in conclusione, l’Agenzia delle Entrate è tornata a ribadire nella Circolare 3/E/2016 che “la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di manutenzione straordinaria, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente”.

Link al commento
Condividi su altri siti

Mario Ruoppolo

nella circolare 3/E del 2016 a tal proposito è spiegato:

 

Con circolare n. 29/E del 2013, par. 3.2, è stato precisato che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al c.d. “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative.
Al riguardo, con circolare n. 11/E del 2014, par. 5.1, in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR, è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del DPR n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria “tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (cfr. circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.”.
Si ritiene, pertanto, che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.

 

quindi basta inserire una caldaia con migliori prestazioni energetiche e/o inserire pannelli solari temici

Link al commento
Condividi su altri siti

Non so se la nuova regolamentazione sia cambiata, ma con la precedente ho personalmente usufruito del bonus mobili con la sola installazione del sistema di allarme, che non prevedeva alcuna comunicazione ne al comune ne alla ASL.....

Addirittura, non vi era correlazione tra la spesa sostenuta per la ristrutturazione e quella per i mobili,

per cui nel mio caso la spesa sostenuta per i mobili è stata il doppio di quella per la ristrutturazione e ho usufruito del 50% di detrazione per l'intero importo complessivo. 

  

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...