al1785 Inserito: 19 maggio 2019 Segnala Inserito: 19 maggio 2019 In un condominio di inizio novecento, il proprietario di un alloggio a piano terra ha fatto forare i lastroni di pietra al primo e secondo piano per fare arrivare a tetto una tubazione esterna in acciaio per scaricare i fumi della sua caldaia a condensazione. Questa operazione, avvenuta pochi anni fa, ha ristretto la larghezza del ballatoio da 75 cm a 55 cm scarsi. Dalla "strettoia" sono costretti a passare i proprietari di tre alloggi per arrivare alle loro abitazioni. Quanto fatto era lecito? Era possibile restringere così il passaggio di un ballatoio?
DavideDaSerra Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 (modificato) Non so se sia una violazione antincendio, quello che so è che è una cosa contraria alla normativa del codice civile, secondo cui non si possono fare modifiche che alterino la destinazione d'uso di una parte comune o che comunque che impediscano ad altri di fare lo stesso uso uso della cosa comune. Il discorso è simile a quello dell'intubamento delle canne collettive: l'intubamento 'in sè' è a norma ma se l'intubamento non consente a TUTTI i condomini allacciati alla canna di usarla, l'intubamento è irregolare. Il riferimento è questo: art. 1102 Codice civile. Nel tuo caso vale il primo punto: "alterazione della cosa comune" Modificato: 25 luglio 2019 da DavideDaSerra
reka Inserita: 25 luglio 2019 Segnala Inserita: 25 luglio 2019 secondo me non era fattibile.. esiste un amministratore?
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora