dnmeza Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 da come la vedo io, non ti sei mai rivolto ad un ufficio periziale/avvocato, per far fronte alle controversie con l'assicurazione, purtroppo singolarmente non penso che riuscirai a spuntarla, i consigli che qui puoi trovare, li dovrai disquisire con la controparte supportato da un ufficio come già scritto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 A riguardo posso solo dire una cosa...era prevista è lo è tutt'ora da 2 anni or sono, una variante della normativa che prevede un collaudo ai sensi della coppia di serraggio massima ammessa del dispositivo mobile. Ovvero, chi installa - dovrebbe adottare uno strumento idoneo a misurare la coppia massima di richiusura e apertura, e verificare se essa è entro i limiti previsti, e serve per evitare lo schiacciamento. Se chiedi ad un installatore di eseguire questo collaudo e di certificarlo, sicuramente non otterrai risposte, fino a quando qualcuno non sarà costretto a risarcire con la propria assicurazione e trovarsi con un fascicolo penale aperto. Non bastano i dati del costruttore del motore o dei pistoni, serve questo collaudo….ho un parente che è nel campo ma nessuno ne vuole sentir parlare...così come è vero che servono anche - in alcuni casi dei dispositivi di ritegno a fine per basculanti movimentati a bracci, quelli bene o male li montano, sono due lacci di acciaio. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 A riguardo posso solo dire una cosa...era prevista è lo è tutt'ora da 2 anni or sono, una variante della normativa che prevede un collaudo ai sensi della coppia di serraggio massima ammessa del dispositivo mobile. Ovvero, chi installa - dovrebbe adottare uno strumento idoneo a misurare la coppia massima di richiusura e apertura, e verificare se essa è entro i limiti previsti, e serve per evitare lo schiacciamento. Se chiedi ad un installatore di eseguire questo collaudo e di certificarlo, sicuramente non otterrai risposte, fino a quando qualcuno non sarà costretto a risarcire con la propria assicurazione e trovarsi con un fascicolo penale aperto. Non bastano i dati del costruttore del motore o dei pistoni, serve questo collaudo….ho un parente che è nel campo ma nessuno ne vuole sentir parlare...così come è vero che servono anche - in alcuni casi dei dispositivi di ritegno a fine per basculanti movimentati a bracci, quelli bene o male li montano, sono due lacci di acciaio. Francamente,anche un dispositivo termico di sovracorrente sul motore avrebbe valenza per arrestare il serramento mobile in caso di schiacciamento. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 A riguardo posso solo dire una cosa...era prevista è lo è tutt'ora da 2 anni or sono, una variante della normativa che prevede un collaudo ai sensi della coppia di serraggio massima ammessa del dispositivo mobile. Ovvero, chi installa - dovrebbe adottare uno strumento idoneo a misurare la coppia massima di richiusura e apertura, e verificare se essa è entro i limiti previsti, e serve per evitare lo schiacciamento. Se chiedi ad un installatore di eseguire questo collaudo e di certificarlo, sicuramente non otterrai risposte, fino a quando qualcuno non sarà costretto a risarcire con la propria assicurazione e trovarsi con un fascicolo penale aperto. Non bastano i dati del costruttore del motore o dei pistoni, serve questo collaudo….ho un parente che è nel campo ma nessuno ne vuole sentir parlare...così come è vero che servono anche - in alcuni casi dei dispositivi di ritegno a fine per basculanti movimentati a bracci, quelli bene o male li montano, sono due lacci di acciaio. Francamente,anche un dispositivo termico di sovracorrente sul motore avrebbe valenza per arrestare il serramento mobile in caso di schiacciamento. Se si tratta di un condominio o struttura con datore di lavoro, spetta all'amministratore e a quest'ultimo aggiornare l'automatismo, se trovano un pazzo che ha la strumentazione per eseguire questo test. Su "sistemi integrati" - può trovare l'articolo con il riferimento della normativa, spiace dovere linkare un altro sito, ma al nostro plcforum sarà utile capire a cosa fare riferimento. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carpaccio Inserita: 30 maggio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 Sono già per mezzo di un legale. Altri legali mi hanno detto lascia perdere tempo perso; un altro amico ha già scritto ed ha ricevuto la medesima risposta, di certo non vanno a contraddirsi con l'intervento di un avvocato. Se c'è carne da poter aggredire, malfunzionamento o non messa a norma si può fare qualcosa sennò.....nada di nada. Purtroppo è così, nessuno vuole fare la perizia perchè tutti si conoscono. E' per quello che ho cercato qui qualche idea qualche normativa certa e applicabile al caso. Il link sui sistemi integrati non mi dispiacerebbe magari mandami un mess privato grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 12 ore fa, Roberto Garoscio scrisse: l’assicurazione deve risarcire i danni causati da tutto ciò che succede Secondo questa logica io potrei fratturarmi la gamba col martello, dire che sono caduto dalle scale e richiedere un cospicuo risarcimento no-question-asked. Funzionasse così, le assicurazioni sarebbero fallite da un bel pezzo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 30 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2019 1 ora fa, Darlington scrisse: Secondo questa logica io potrei fratturarmi la gamba col martello, dire che sono caduto dalle scale e richiedere un cospicuo risarcimento no-question-asked. Funzionasse così, le assicurazioni sarebbero fallite da un bel pezzo. Lo fanno e sembra funzioni, finché non ti scoprono... https://sicilia.gazzettadelsud.it/foto/cronaca/2019/05/15/falsi-incidenti-con-feriti-unaltra-banda-spaccaossa-a-palermo-41-coinvolti-foto-c07ac9c5-bce6-444c-a484-bce35ab28815/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2019 Piccola premessa.L'assicurazione parte con il risarcimento diretto solo ed esclusivamente per quanto riguarda i sinistri stradali Per tutti gli altri eventi risponde solo il proprietario il quale si cautela a sua volta con un'assicurazione che provvederà a risarcirlo per quanto pagato. Il proprietario puo' delegare il tutto all'assicurazione ma è lui che ne risponde in prima persona Se le perizie dell'assicurazione hanno riscontrato un errato uso dell'automazione la colpa ricade solo ed esclusivamente su chi ha provocato la situazione. E queste ultime possono essere usate dal proprietario a sua discolpa. Per quanto riguarda l'infortunio: Se il cancello era regolarmente manutenuto, se le istruzioni d'uso (magari scritte nel regolamento condominiale) erano a conoscenza dei condomini, se sul cartello ammonitore c'era l'indicazione di non passare con cancello in movimento (o anche divieto di transito per i pedoni) si puo' partire con tutte le cause che volete ma non se ne viene a capo. Inoltre il fatto che successivamente siano state fatte lavorazioni ha alterato lo stato delle cose, non permettendo di risalire allo stato dei fatti. Inoltre ricordiamoci che siamo su terreno privato e le normative consentono un'applicazione diversa delle sicurezze rispetto ad un'automazione su strada pubblica. Altro particolare: la normativa (vado a memoria) permette l'esclusione della frizione elettrica nei primi 2-3 secondi dall'alimentazione, per vincere gli attriti iniziali (se ad esempio si controlla il funzionamento di uno scorrevole della came per i primi 2-3 secondi all'avvio il controllo di coppia è escluso). Le norme parlano di protezioni da schiacciamento, convogliamento e cesoiamento.Un'anta che spinge una persona in uno spazio libero non è pericolosa.Se pero la spinta finisce contro un pilastro allora si' che il pericolo esiste e lo si previene con una costola di sicurezza (o con la limitazione di coppia) Se pero' uno volutamente mette un piede sulla guida al momento della partenza non esiste protezione che tenga (al limite costola sensibile sull'anta mobile, semprechè sia applicabile) Andrebbe inoltre verificato come si è concretizzato lo schiacciamento (contro il pilastro o il cancello gli è passato sopra il piede?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2019 (modificato) Microchip forse ti è sfuggito un particolare, il cancello è scorrevole quindi pericoloso in tutto il suo movimento, la sola frizione elettronica come la chiami tu, non è mai stata sufficiente, doveva essere accoppiata ad altri sistemi di protezione tipo coste sensibili. Le istruzioni e i cartelli in caso di incidente causato da mancanza di rispetto delle norme, non servono a nulla e ti spiego anche perché, se un bambino di età prescolare, uno straniero o un analfabeta si ferisce o peggio muore, non puoi certo appellarti al fatto che non ha letto i tuoi avvisi, nel caso del bambino i genitori verranno accusati di mancata sorveglianza ma il proprietario del cancello risponderà comunque di tutti i danni. 5 ore fa, Microchip1967 scrisse: Inoltre ricordiamoci che siamo su terreno privato e le normative consentono un'applicazione diversa delle sicurezze rispetto ad un'automazione su strada pubblica. Questa poi non l’ho mai sentita anche perché un cancello carraio normalmente si affaccia su un suolo pubblico da un lato e privato dall’altro. 5 ore fa, Microchip1967 scrisse: Le norme parlano di protezioni da schiacciamento, Un piede imprigionato tra anta in movimento e fermo di arrivo come lo definisci? Modificato: 31 maggio 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bumbo Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2019 Se ho ben capito,con il selettore chiave ha apetto il cancello, poi nel togliere la chiave ha girato nell' altro senso ed il cancello si e' richiuso, non avendo intercettato bene la fotocellula nel temtativo di riaprirlo, ha schiacciato il piede al di sotto della costa di sicurezza. Cosi' mi e' sembrato di capire. Se il cancello e' condominiale, tutti i comandi, a cancello chiuso, chiave, radio,pulsanti ecc. Devono solo APRIRE, non devono MAI se riutilizzati in fase di apertura influire sul movimento gia impostato di apertura.. Se per caso e' come ho dedotto io, puo' darsi che qualcuno possa avere una colpa. Ma non sono io quello che decide. In un.cancello privato ognuno puo' impostare il funzionamento a piacere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2019 2 ore fa, bumbo scrisse: Se ho ben capito,con il selettore chiave ha apetto il cancello, poi nel togliere la chiave ha girato nell' altro senso ed il cancello si e' richiuso, non avendo intercettato bene la fotocellula nel temtativo di riaprirlo, ha schiacciato il piede al di sotto della costa di sicurezza. Esatto, solo che di coste di sicurezza sembra non c’è ne siano, il motore non è dotato di encoder e cigliegina sulla torta la forza di spinta è al massimo...manca ancora qualcosa per capire che la colpa di quanto è successo è di chi ha fatto/manutenuto questa automazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carpaccio Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 Grazie a tutti per il vostro contributo. Cercherò di trovare un perito che certifichi la cosa, per ora tutti mi hanno detto o un non ho tempo o i più onesti preferisco di no..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 Questo documento trovato in rete: Cancelli elettrici riassume la normativa relativa ai cancelli elettrici. Inoltre il perito che lo ha redatto: Link non è molto distante dalla tua zona, per cui potresti provare a contattarlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 Bravo Nik-nak, come volevasi dimostrare la responsabilità è chiara, l’assicurazione rifonde il danno al danneggiato e poi fa rivalsa sul responsabile del danno cioè l’amministratore che, a sua volta chiamerà in causa chi gli fa la manutenzione o l’ultimo professionista che ha fatturato un intervento sull’automazione e non lo ha avvisato dei pericoli residui a cui mancava la protezione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Un cancello, se automatizzato, di fatto diventa una macchina e come tale rientra nella normative delle machine in accord con la UNI EN 12453 (requisiti di sicurezza) e UNI EN 12445 (metodi di prova) Per in cancello, a seconda di dove si trova (strada pubblica o privata) e metodi di attivazione dei comandi (a uomo presente, da remote, etc) vanno previste le adeguate protezioni per evitare schiacciamento, cesoiamento, unciamento, convogliamento taglio e tascinamento. Cosa molto importante e' di vede assolutamente essere la LIMITAZIONE delle forze di impatto che devono rientrare entro una determinate curva. La tua vicenda rientra proprio in questa condizione. Molte centraline di nuova costruzione utilizzando iun coltrollo elettronico sui valori amperometrici, riescono a "capire" cé'un ostacolo e in caso fermarsi entro la predetta curva. io personalmete preferisco sempre la buon vecchia costa resistive che se ci fosse stata non avrebbe sicuramente causato quell'infortunio a tua figlia. Ora, secondo la mia umile visione, la questiona sta in questi termini: L'ammnistratore e'responsabile suo malgrado della sicurezza, e' stata mai fatta la verifica delle forze di impatto su questo cancello? Inoltre io seguirei il prezioso suggerimento di in altro utente circa l' ancoraggio del cancello per evitare la caduta accidentale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001-b Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Considerato che in Italia certe cose vanno molto per lunghe...certi post rimangono attuali per decenni.. L'imberbe in foto passava la frontiera 8 volte l'anno, in treno e da solo, dai 12 anni compiuti in poi. Nessun bigliettaio, italiano o svizzero, la polizia di frontiera italiana, la G.d.F alla dogana, la Grenzpolizei e la dogana svizzera,la FremdenPolizei (stranieri) e la KantosPolizei ( Sicurezza) gli dissero mai nulla. Da allora è cambiato qualcosa? Se si...qual'è l'età in cui finisce "l'accompagnamento" dei genitori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 Se quel cancello non ha il fascicolo tecnico non è un cancello a norma. Punto Se quel cancello non ha il fascicolo tecnico non è un cancello a norma. Punto. Amministratore e tecnico del automatismo sono responsabili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 36 minutes ago, Elettroplc said: Se quel cancello non ha il fascicolo tecnico non è un cancello a norma. Punto Se quel cancello non ha il fascicolo tecnico non è un cancello a norma. Punto. Amministratore e tecnico del automatismo sono responsabili. Certamente, e verificare che il fascicolo sia completo della stampa del report delle misure della forza d’impatto (ogni tanto qualcuno se lo perde......) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 14 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 14 agosto 2019 1 ora fa, Elettroplc scrisse: Se quel cancello non ha il fascicolo tecnico non è un cancello a norma. Punto 1 ora fa, desperado74 scrisse: Certamente, e verificare che il fascicolo sia completo della stampa del report delle misure Forse vi è sfuggito che si tratta di un cancello del'99... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 (modificato) il 14/8/2019 at 19:10 , Maurizio Colombi scrisse: Forse vi è sfuggito che si tratta di un cancello del'99... Con la Riforma del Condominio Legge 11/12/2012 n° 220, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2012, la responsabilità della corretta installazione o dell’adeguamento dei cancelli automatici all’interno di un condominio ricade sulla figura dell’Amministratore di Condominio o, in sua assenza, sui singoli Condomini. Modificato: 16 agosto 2019 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 7 ore fa, desperado74 scrisse: Con la Riforma del Condominio Legge 11/12/2012 n° 220, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17/12/2012, la responsabilità della corretta installazione o dell’adeguamento dei cancelli automatici all’interno di un condominio ricade sulla figura dell’Amministratore di Condominio o, in sua assenza, sui singoli Condomini. Bella questa! Non l'avrei mai detto, pensavo ricadesse sul primo che passa. C'era bisogno un simile sbattimento.... cerca... copia ... incolla... ? Mah. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 1 hour ago, Maurizio Colombi said: Bella questa! Non l'avrei mai detto, pensavo ricadesse sul primo che passa. C'era bisogno un simile sbattimento.... cerca... copia ... incolla... ? Mah. ...e allora non ho capito cosa volevi dire con “vi sfugge che si parla di un cancello del ‘99” cosa volevi puntualizzare? Ps: copia e incolla è solo per far prima, l’importante è la sostanza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001-b Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 (modificato) La normativa viene dopo....cancello a norma o meno l'assicurazione deve risarcire? Penso di si....uno si assicura perchè le cose possono non andare per il verso giusto.se tutto andasse bene perchè assicurarsi? Il cancello non era a norma....un cancello a super norma cessa di essere tale nel momento in cui si guasta..e fa danno.. l'esistenza fisica del fascicolo,per il solo fatto di esistere avrebbe impedito il danno?... Forse clausole capestro scritte in superminuscolo all'interno di un contratto grosso da far invidia all'elenco telefonico del distretto di Milano?...le assicurazione questo vizio c'è l'hanno... Modificato: 16 agosto 2019 da Nino1001-b Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 (modificato) 2 hours ago, Nino1001-b said: La normativa viene dopo....cancello a norma o meno l'assicurazione deve risarcire? Penso di si.... Quando sottoscrivi un contatto assicurativo ci sono delle clausole da rispettare. se, per fare un macro esempio, fai guidare l'auto a tuo figlio minorenne, pertanto non munito di parente, e lui cagiona un danno l'assicurazione (se) paga, successivamente fa rivalsa sui genitori. Stassa cosa per il cancello in questione, solo che cambiano gli attori e le parti in causa. Il cancello in argomento è CONDOMINIALE, e ancor di piu essendo stato "automatizzato prima del '99....." vi è l'OBBLIGIO ( dal 2012) dell' amministrarore (se nominato) o in alternativa dei condomini di ADEGUAMENTO alla UNI EN 12453 (ora edizione 2017 se non erro). Qualunque contratto assicurativo condominiale prevede, tra le varie clausole, che ogni parte comune o servizi da assicurare devono essere conformi alla normativa vigente, pena la non copertura assicurativa. Pertanto se il cancello OGGI non è a norma ne è responsabile L'amministratore o, in alternativa, i codomini che, aggiungo, sono responsabili "in solido" al risarcimento. Modificato: 16 agosto 2019 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2019 8 ore fa, desperado74 scrisse: cosa volevi puntualizzare? Questo! 6 ore fa, Nino1001-b scrisse: Il cancello non era a norma....un cancello a super norma cessa di essere tale nel momento in cui si guasta..e fa danno.. l'esistenza fisica del fascicolo,per il solo fatto di esistere avrebbe impedito il danno?... Anche se non l'ho scritto io... Anche la ferrovia è "a norma"... anche le armi da fuoco, sono "a norma"... anche i fiumi ed i loro ponti, sono "a norma", ma fanno più morti dei cancelli automatici non "a norma". Ma le assicurazioni hanno bisogno di un pezzo di carta per scagionare qualcuno e per incolpare qualcun'altro. Purtroppo siamo in "Itaglia"! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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