cr02086 Inserito: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserito: 24 novembre 2019 Buonasera a tutti. Mi occupo di finanziamenti agevolati. Una mia giovane cliente sta allestendo un locale da adibire a braceria. Il locale che in teoria doveva essere idoneo per l'attività non è risultato tale ed il geometra deve richiedere nuovamente agibilità. Poichè sono stati rifatti impianto elettrico ed idraulico il geometra deve allegare alla richiesta di agibilità anche la certificazione degli impianti. Ora e vengo alla mia domanda, l'impiantista dice che non può rilasciare la certificazione se tutte le attrezzature non risultano montate. Secondo voi le cose stanno effettivamente così? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 6 minuti fa, cr02086 ha scritto: non può rilasciare la certificazione se tutte le attrezzature non risultano montate Si presume che si tratti di attrezzature elettriche fornite da ditta terza e dotate di regolare dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore dell'attrezzatura. Se così fosse, quanto ammesso dall'installatore dell'impianto è una stupidaggine megagalattica. C'è un progetto a cui l'installatore ha dovuto attenersi? C'è un elenco dettagliato delle macchine a cui bisogna "dare" alimentazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cr02086 Inserita: 24 novembre 2019 Autore Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Sono domande cui non so dare una risposta precisa, salvo che tutta l'attrezzatura sarà ovviamente certificata. Quello che mi hanno detto è che siccome occorre installare una cappa collegata ad una canna fumaria, l'impiantista teme che possano essere in qualche modo "toccati" dei fili dell'impianto elettrico e quindi non rilascia la certificazione. A me non sembra una giustificazione corretta, in quanto l'impianto dovrebbe essere relativamente autonomo dalle attrezzature che poi si installano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 10 minuti fa, cr02086 ha scritto: siccome occorre installare una cappa collegata ad una canna fumaria, l'impiantista teme che possano essere in qualche modo "toccati" dei fili dell'impianto elettrico A volte succede che si "combinino" dei danni all'impianto elettrico anche appendendo un semplice quadro, o un pensile della cucina, o uno specchio nel bagno; l'impianto elettrico deve essere realizzato in modo che queste operazioni (e gli eventuali danni causati) non arrechino ulteriori danni peggiori. Teniamo in considerazione che gli accessori che ho elencato, possono essere installati anche dopo diversi mesi dalla consegna dell'impianto o, addirittura, una cucina può essere sostituita anche diversi anni dopo la consegna dell'impianto elettrico. A questo punto cosa facciamo... 18 minuti fa, cr02086 ha scritto: A me non sembra una giustificazione corretta, Nemmeno a me. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettromega Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 Ciao se il collega segue la mia prassi: fa il progetto "non mentalmente" lo esegue e alla fine controlla che tutto sia conforme a come l'aveva pensato ,fa le prove di isolamento, dei differenziali , misura la messa a terra , se trova delle varianti va riportarle sul progetto "spesso " ci sono trenta giorni dalla fine dei lavori per rilasciare la dico è stato pagato ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 24 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 24 novembre 2019 35 minuti fa, elettromega ha scritto: fa il progetto "non mentalmente" Per un locale di quel tipo, oltre che mentalmente, oltre che dal "collega"... deve esserci anche un progetto redatto "da uno che se ne intende"! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gcagiva Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 ho capito cosa intende l'elettricista...non è mica stupido e abbastanza preciso invece e scrupoloso ora vi spiego il perche... l elettricista secondo me ha paura che montando gli arrredi e/o attrezature mobili elettriche ha paura che il committente o chi che sia, nel montare un armadio o cosa del genere possano spostare a modo loro tramite canaline e robe varie prese a due, tre metri che potrebbero rimanere coperte opure collegare la cappa modificando qualcosa nell 'impianto.....se ne vedono di persone che ne mettono mano nel mentre si montano i mobili o cucine eccetera.....ovviamente lui vuole assicurarsi che non succede tutto questo, e l unico modo per esserne certo che non succeda e fare la conformita alla fine.... se il ragionamento mio e uguale a quello dell'elettricista....io lo apprezzerei teoricamente.,,,, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 25 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2019 (modificato) 4 ore fa, Gcagiva ha scritto: l elettricista secondo me ha paura che ... possano ...modificare qualcosa nell 'impianto......ovviamente lui vuole assicurarsi che non succede tutto questo, e l unico modo per esserne certo che non succeda e fare la conformita alla fine.... No. Se l'installatore correda l'impianto di una dettaagliata documentazione tecnica che descrive compiutamente la struttura dell'impianto da lui installato, qualunque manomissione venga fatta da altri successivamente è rilevabile con certezza e le eventuali conseguenze di tale manomissione non ricadranno su di lui. Se invece, come fanno molti, rilascia una documentazione scarsa e poco dettagliata qualcuno potrebbe manomettere l'impianto (anche a distanza di anni dall'installazione) e lui non potrebbe dimostrare di non essere stato lui stesso a farlo. Modificato: 25 novembre 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 A meno che le apparecchiature non richiedano un allaccio diretto (non con presa/spina) e pertanto in tale caso diventano parte dell'impianto elettrico. O lui indica espressamente che è stata eseguita solo una predisposizione e pertanto il collaudo finale su tali apparati spetterà all'installatore della cucina (molto difficile che accada, in genre richiedono la presenza dell'elettricista) o altrimenti c'è il rischio che diventi lui il "primo responsabile" in caso d'incidente. Concordo con quanto detto da hfdax.Se fatta correttamente la DDC è anche una tutela per l'installatore. Per quanto riguarda il discorso di elettromega c'è una precisazione da fare.La DDC va rilasciata entro 30 giorni dalla fine lavori, ma tale data va considerata DOPO il collaudo finale. Se non ho eseguito il collaudo il lavoro non è finito e pertanto non posso rilasciare la DDC, in cui dichiaro di aver "controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge. " Il non pagamento del lavoro non ti esime dal rilascio della DDC Ma la non esecuzione dei collaudi perchè il cliente non ti ha pagato di mette al riparo da contestazioni. non mi hai pagato... i lavori non sono finiti... non ho eseguito il collaudo.. non posso rilasciare la DDC Di default io sulle mie offerte ho il pagamento del 90% prima degli ultimi lavori e collaudo.Se un cliente non mi paga sono legittimato a non consegnare la DDC in quanto i lavori non sono finiti. Se non inserisci questa clausola e hai finito i lavori e relativo collaudo c'è poco da fare.La DDC deve essere rilasciata e non puo' essere trattenuta dall'elettricista per il mancato pagamento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 (modificato) 3 ore fa, Microchip1967 ha scritto: Di default io sulle mie offerte ho il pagamento del 90% prima degli ultimi lavori e collaudo. Questa è la regola che tutti dovremmo seguire. Modificato: 29 novembre 2019 da hfdax Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2019 10 ore fa, Microchip1967 ha scritto: La DDC va rilasciata entro 30 giorni dalla fine lavori, E chi la stabilisce l data di fine lavori? Ma soprattutto chi stabilisce questi 30 giorni.... Soprassediamo e consideriamo che 10 ore fa, Microchip1967 ha scritto: tale data va considerata DOPO il collaudo finale. questo fatidico controllo , potrebbe avvenire anche dopo il pagamento del saldo sull'intervento in oggetto, tanto va fatto in ogni modo... Comunque, visto e confermato che 10 ore fa, Microchip1967 ha scritto: la non esecuzione dei collaudi perchè il cliente non ti ha pagato di mette al riparo da contestazioni. ma soprattutto che la Dichiarazione di conformità è un documento che ci permette di "essere pagati". piuttosto che rimandare la fine dei lavori con scuse assurde, che non stanno ne in cielo, ne in terra, sarebbe meglio indicare sul preventivo, nella parte riservata alle condizioni di pagamento, che le regolari dichiarazioni di legge, verranno rilasciate al completo saldo dell'intervento. Così, anche se saltasse fuori che il termine dei trenta giorni sia ufficiale, uno ha il tempo di pensarci su con calma. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2019 (modificato) Il 29/11/2019 alle 21:44 , Maurizio Colombi ha scritto: sarebbe meglio indicare sul preventivo, nella parte riservata alle condizioni di pagamento, che le regolari dichiarazioni di legge, verranno rilasciate al completo saldo dell'intervento. Così, anche se saltasse fuori che il termine dei trenta giorni sia ufficiale, uno ha il tempo di pensarci su con calma. Putroppo tale frase ha valore legale zero, in quanto contro legge.Già discusso con parecchi avvocati e tutti concordano col dire che in sede processuale tale clausola è nulla. Tra l'altro sono andato a rileggermi il DM37 e l'unico termine dei 30 giorni è per il committente relativo alla consegna all'ente fornitore della copia della DDC... Devo verificare se per caso non c'è qualche altro termine richiamato per quanto riguarda lo sportello unico 1 Modificato: 3 dicembre 2019 da Microchip1967 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2019 (modificato) 5 ore fa, Microchip1967 ha scritto: Già discusso con parecchi avvocati e tutti concordano col dire che in sede processuale tale clausola è nulla. In sede processuale sarà nulla, ma in sede "clienterale" ha efficacia certa. Credimi! 5 ore fa, Microchip1967 ha scritto: l'unico termine dei 30 giorni è per il committente relativo alla consegna all'ente fornitore della copia della DDC... Appunto! C'è sempre qualche lacuna... in tutte le leggi! Quindi ribadisco: Il 29/11/2019 alle 21:44 , Maurizio Colombi ha scritto: E chi la stabilisce l data di fine lavori? Ma soprattutto chi stabilisce questi 30 giorni.... Se ne parla negli artt. 7 e 15, ma di date nemmeno l'ombra. Modificato: 3 dicembre 2019 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2019 10 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: In sede processuale sarà nulla, ma in sede "clienterale" ha efficacia certa. Credimi! purtroppo io ci sono cascato qualche anno fa. Lavoro in un'abitazione piuttosto complessa e particolare, concordati per iscritto termini di pagamento e stati avanamento lavori. Eseguo il tutto,pagamenti rispettati per il primo, secondo e terzo sal. All'emissione del quarto mi paga il terzo.Fermo i lavori.Mi chiede DDC e rispondo che non avendo finito i lavori non posso procedere al collaudo e quindi non posso rilasciare il documento. Ci si siede nuovamente al tavolo, mi salta il quarto sal e procedo all'ultimazione dei lavori e collaudo finale.Mando fuori la fattura di saldo. Questa non viene pagata nei termini (la documentazione era pronta in ufficio e avevo espressamente richiesto al cliente il pagamento della fattura alla consegna della DDC).Poco tempo dopo ricevo lettera del suo avvocato che mi intima di consegnargli la documentazione come prescritto dal DM37.Anzi, che mi avrebbe chiesto pure i danni in quanto non poteva richiedere l'allaccio al fornitore in quanto tale documentazione era necessaria.Premetto che lo stesso discorso era stato fatto anche all'idraulico (alla fine il committente si è comportato in modo disonesto) Sento il mio avvocato (al quale consegno copia della documentazione insieme a tutte le condizioni contrattuali ) e mi dice chiaramente che non posso trattenere la dichiarazione per mancato pagamento in quanto si tratta di un obbligo di legge. Alla fine il committente (che era un costruttore) ha dichiarato fallimento.Nel frattempo l'abitazione è stata venduta ad altra persona e io non ho piu' visto il saldo. Fortunatamente alla fine su quel cantiere sono riuscito perlomeno a recuperare i costi dello stesso, perdendoci solo il 10%... Il mio collega (che aveva fatto gli altri appartamenti), che non aveva inserito lo stato avanzamento lavori, è andato sottosopra..... Da allora clausola scritta come indicato precedentemente e mi sono parato il fondoschiena. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2019 Dunque: 11 ore fa, Microchip1967 ha scritto: purtroppo io ci sono cascato qualche anno fa. ed io ci sono dentro adesso! Per farla breve: L'ingegnere che dovrà chiudere la pratica edilizia, mi ha richiesto la dichiarazione di conformità ed il cliente non ha versato il saldo dei lavori (fattura di settembre). L'ingegnere è stato invitato a leggere le "condizioni di pagamento" riportate sul contratto, che era stato confermato con data e firma (sua e del committente). L'ingegnere ha comunicato al committente quanto riportato e sottoscritto. Il cliente mi ha scritto proprio lunedì, assicurandomi dell'intenzione di effettuare il bonifico entro 10 giorni. Non abbiamo interpellato nessun avvocato e nessuno (credo) prenderà in considerazione di farlo, in ogni modo sfido chiunque a contraddire una clausola del contratto sottoscritto. P.S. non vorrei fare il "gradasso" ma questa è già la terza volta in un paio d'anni, che questa clausola mi "para il fondoschiena". Magari domani mi arriva la ricevuta del bonifico, o magari mi arriva la convocazione dall'avvocato... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2019 Io piu' vado avanti piu' sono convinto che in questo paese vengono tutelati i furbi..... Chi lavora onestamente e rispettando le regole viene spesso additato come un ladro perchè sei sempre troppo caro. Io ho impiegato 8 anni per arrivare a fine di una causa per farmi pagare un lavoro, con preventivo firmato per accettazione e tutti i rapporti di lavoro extra regolarmente firmati dal committente.Se penso che in svizzera se non ti pagano apri il procedimento e se hai ragione entro 30 giorni vedi il tutto (e il clientè è comunque tenuto a veresare l'importo ad un intermediatore il quale, a esito delle verifiche, decide se si deve effettuare il pagamento e restituire la cifra al committente). Comunque qualsiasi soluzione e confronto è sempre ben accetto 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hfdax Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2019 Io piu' vado avanti piu' sono convinto che in questo paese vengono tutelati i furbi..... Meglio tardi che mai, ma...vai oltre, completa il ragionamento. Potresti scoprire che L'italia non si limita a tutelare i furbi ma... È IL PAESE DEI FURBI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2019 Io piu' vado avanti piu' sono convinto che in questo paese vengono tutelati i furbi..... Su questo non posso contraddire! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2019 (modificato) Putroppo tale frase ha valore legale zero, in quanto contro legge.Già discusso con parecchi avvocati e tutti concordano col dire che in sede processuale tale clausola è nulla. Il fermo lavori o il mancato rilascio della DiCo in caso del mancato pagamento di stati avanzamento lavori o saldo, è possibile solo se lo si ha inserito nel contratto di appalto del lavoro, in questo caso siete autorizzati a fermare i lavori anche se il contratto riporta una scadenza precisa, altrimenti non è possibile farlo si rischia una denuncia per ritardo dei lavori con conseguente richiesta danni, fate molta attenzione! Inserirlo nel preventivo anche se firmato dal cliente non ha valore legale, nel contratto è inoppugnabile. Modificato: 7 dicembre 2019 da Roberto Garoscio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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