fradifog Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 (modificato) Ciao. Da quello che chiedi non hai letto quello che ho scritto o forse la colpa è mia perché l'ho scritto male. Il dm37/08 è un decreto ministeriale e non una norma tecnica.Le norme tecniche non sono obbligatore eccetto se non citate da una legge.L'installatore è abilitato,se si,quale lettera?Ha fatto una dico o una diri? hai letto il dm 37/08? E' un condomio,ci sono dipendenti-portiere,ditta di pulizie- e nel caso ci fossero, la verifica dell'impianto di terra è stata fatta? Premesso che le mie opinioni non hanno nessun valore tecnico e\o legale,sono solo un appassionato.Per fare una perizia ad un impianto elettrico e volendo misurare ad esempio il coordinamento impianto di terra differenziale,il perito non dovrebbe avere uno strumento con certificato di calibrazione? Come si fa a dimostrare la pericolosità o la non pericolosità di un impianto senza misure strumentali? Ma davvero il magistrato non chiede prove strumentali? E davvero i periti non ne fanno? Modificato: 3 maggio 2020 da fradifog Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 3 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 1 ora fa, fradifog ha scritto: Ha fatto una dico o una diri? L'installatore dovrebbe rilasciare una conformità per i lavori che ha fatto ed una rispondenza per "sanare" l'impianto esistente 1 ora fa, fradifog ha scritto: E' un condomio,ci sono dipendenti-portiere,ditta di pulizie- Stiamo parlando di un appartamento, dei dipendenti del condominio ce ne possiamo tranquillamente "sbattere" e quindi: 1 ora fa, fradifog ha scritto: la verifica dell'impianto di terra è stata fatta? deve essere fatta relativamente al solo appartamento. 1 ora fa, fradifog ha scritto: Ma davvero il magistrato non chiede prove strumentali? Questi signori, come primo approccio al caso, si basano esclusivamente sulla carte e così anche i tecnici che prendono in carico le prove, Se l'esito non è "come desiderato" si passa direttamente alle prove strumentali. Ma in questo caso, il vizio di forma del documento presentato ne inficia immediatamente e senza deroghe la validità, a meno che il relatore del documento non regolarizzi il tutto con l'aggiunta dei documenti mancanti. Ma io non sono un giudice e non mi sembra che ci siano molti giudici che frequentano PLCForum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitoqu Inserita: 3 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2020 3 ore fa, fradifog ha scritto: Il dm37/08 è un decreto ministeriale e non una norma tecnica.Le norme tecniche non sono obbligatore eccetto se non citate da una legge.L'installatore è abilitato,se si,quale lettera? Si, certo, le norme tecniche non sono obbligatorie. Però il DM 37/07, art. 6 comma 1, rimanda alle norme tecniche per l'esecuzione dell'impianto secondo la regola dell'arte. La Di.Co. esibita dalla controparte riporta timbro della ditta, nome del titolare, sede, p. IVA, n. iscr. reg. imprese, n. iscr. albo prov. imprese artigiane. 3 ore fa, fradifog ha scritto: Ma davvero il magistrato non chiede prove strumentali? E davvero i periti non ne fanno? Il Magistrato formula dei quesiti (basati sempre sul carteggio) con i quali il CTU incaricato dal Tribunale accerta sul campo e relaziona in base ai quesiti. In questo caso nella relazione delle controdeduzioni del CTP della parte ricorrente (che sono io) può essere messa in evidenza la necessità di esecuzione di prove strumentali di cui si sta parlando e la convocazione a testimonianza dell'installatore (come detto in qualche passaggio precedente). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Microchip1967 Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2020 Scusate se mi intrometto, ma a questo punto c'è da chiarire qualche punto 1) La DDC con data e firma, senza allegati obbligatori, non permette all'installatore di specificare chiaramente il lavoro fatte, per cui senza allegati e una seppur minima dichiarazione dei lavori lui si prende la responsabilità di tutto l'impianto. 2) Se sulla DDC ha scritto che il suo compito ero solo quello di installare un differenziale, quello ha fatto e quello ha dichiarato.Il resto è automaticamente escluso dalla sua documentazione 3) se ha dichiarato che ha installato il differenziale e l'ha provato, sta a lui dimostrare che il dispositivo funziona (o con un report o con una foto fatta la komento).Il resto dell'impianto non era sotto sua responsabilità.Se comunque il tasto prova funziona lui è a posto.Chiaramente l'inserimento di un differenziale sicuramente rende l'impianto piu' sicuro.Diverso il discorso se dichiarasse che ha fatto lavorazioni per l'adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza dell'impianto 4) Se la ditta non ha allegato il certificato da cui si evince il fatto che era abilitata, si fa una visura camerale alla data odierna e si verifica.Se dalla visura non risulta l'abilitazione, la ddc è nulla, altrimenti è valida 5) ma quella che ritengo la piu' importante: in caso d'incarico come CTU-CTP la persona deve deontologicamente rispondere no all'incarico richiesto se non è in grado di farlo, o al limite segnalare l'accettazione dell'incarico e far verbalizzare che si appoggerà a dei professionisti come ausilio. La prima cose che viene fatta è l'analisi documentale (visure camerali, documentazioni, schemi) e successivamente si fanno delle verifiche in campo, rispondendo solo ai quesito richiesti dal giudice. Anche perchè in fase di discussione la controparte puo' chiedere delle spiegazioni e il professionista deve essere in grado di fornirle. E, permettimi, il fatto di non conoscere neanche la formula per la verifica della protezione dei conduttori di fronte ad un eventuale professionista della controparte non depone a tuo favore.... Riassumento la prima cosa da conoscere sono le esatte domande formulate dal giudice, dopodichè si potrà discutere del tutto. Potrebbe anche essere benissimo che la ddc è regolare (richiesta installazione differenziale: questo è stato fatto, provato e funzionante) ma il resto dell'impianto non è a posto con i requisiti minimi di sicurezza (protezione dalle sovracorrenti, sezionamento, isolamento delle parti attive) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2020 4 ore fa, Microchip1967 ha scritto: Scusate se mi intrometto, ma a questo punto c'è da chiarire qualche punto .... omissis... dell'impianto non è a posto con i requisiti minimi di sicurezza (protezione dalle sovracorrenti, sezionamento, isolamento delle parti attive) Parole sante! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitoqu Inserita: 7 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Il 4/5/2020 alle 16:27 , Microchip1967 ha scritto: Riassumento la prima cosa da conoscere sono le esatte domande formulate dal giudice, dopodichè si potrà discutere del tutto. Per completezza, ecco i quesiti posti: 1) Descriva lo stato dei luoghi e, ove presenti, i più recenti interventi manutentivi effettuati; 2) Accertare e stimare la gravità dei vizi e dei difetti riscontrati e l’incidenza che questi hanno sullo stato di manutenzione dell’immobile e se comunque tale stato, esclusi i più recenti interventi manutentivi, è/era idoneo all’uso locatizio; 3) Nonché accertare e stimare se i predetti vizi sono tali da rendere l’unità abitativa idonea o meno all’uso convenuto dal sig. .............; 4) Comunque accertare che i predetti vizi diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità dell’immobile all’uso abitativo; 5) Accertare e dichiarare che i predetti vizi e difetti dell’immobile sono tali da esporre a serio pericolo per la salute il ricorrente e la sua famiglia; 6) Accertare e dichiarare che i predetti vizi e difetti dell’immobile sono rimovibili dal locatore e stimare i costi di tale attività manutentiva-trasformativa- riparativa. Il 4/5/2020 alle 16:27 , Microchip1967 ha scritto: Potrebbe anche essere benissimo che la ddc è regolare (richiesta installazione differenziale: questo è stato fatto, provato e funzionante) ma il resto dell'impianto non è a posto con i requisiti minimi di sicurezza (protezione dalle sovracorrenti, sezionamento, isolamento delle parti attive) ..e questo è lo stato delle cose su cui si centrano le controdeduzioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 (modificato) . Modificato: 7 maggio 2020 da fradifog Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fradifog Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 Il 3/5/2020 alle 11:05 , Maurizio Colombi ha scritto: L'installatore dovrebbe rilasciare una conformità per i lavori che ha fatto ed una rispondenza per "sanare" l'impianto esistente Stiamo parlando di un appartamento, dei dipendenti del condominio ce ne possiamo tranquillamente "sbattere" e quindi: deve essere fatta relativamente al solo appartamento. Questa affermazione è sbagliata e ci sono sentenze ad affermarlo:anche il fatto di avere un terzo che possa lavorare,ad esempio ditta di pulizie,i mplica che si debba verificare l'impianto di terra,che tra l'alto dev'essere comune,altrimenti non avrebbe senso:dpr 547/55. Questi signori, come primo approccio al caso, si basano esclusivamente sulla carte e così anche i tecnici che prendono in carico le prove, Se l'esito non è "come desiderato" si passa direttamente alle prove strumentali. Ma in questo caso, il vizio di forma del documento presentato ne inficia immediatamente e senza deroghe la validità, a meno che il relatore del documento non regolarizzi il tutto con l'aggiunta dei documenti mancanti. Ma io non sono un giudice e non mi sembra che ci siano molti giudici che frequentano PLCForum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 7 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2020 fradifog, hai fatto un po' di confusione con il post precedente, credo che la tua opinione sia: 32 minuti fa, fradifog ha scritto: Questa affermazione è sbagliata e ci sono sentenze ad affermarlo:anche il fatto di avere un terzo che possa lavorare,ad esempio ditta di pulizie,i mplica che si debba verificare l'impianto di terra,che tra l'alto dev'essere comune,altrimenti non avrebbe senso:dpr 547/55. e quindi ti porto un esempio. Condominio senza terra condominiale, ristrutturazione completa di un appartamento al secondo piano (ad esempio) tubazioni piene ed impossibilità di calare una terra dall'appartamento in ristrutturazione. Cosa c'entra il condominio? Come faccio a dichiarare conforme l'impianto dell'appartamento al secondo piano? Cosa c'entrano i dipendenti del condominio, sono forse l'amministratore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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