Elettroplc Inserito: 8 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 8 maggio 2020 Recentemente ...è emerso un problema di interpretazione normativa sulle installazioni di apparecchi e frutti installati all'aperto o luoghi particolari. Per anni - è stato preso in considerazione il solo grado IP per la posa in ambienti particolari e all'esterno di edifici o residenze, più o meno dal grado IP44 al IP 66 in base solo al pericolo di contatto con getti o gocce d'acqua o umidità. Ma se andate a spulciare nei cataloghi non troverete facilmente un produttore che indica la classe ambientale, rubricata in tre classi. Perché, è semplice: "Un guscio IP55 per frutti classico, non è detto che possa essere installato all'aperto sotto il sole o agenti atmosferici, è più probabile che sia solo per la classe ambientale 2 - ovvero installato all'interno in ambiente ordinario con temperatura controllata". Oppure ...installare un guscio protettivo o un quadro in un ambiente ove non vi è una temperatura controllata. E' capitato a tutti di trovarsi i gusci protettivi IP55 o il tubo flessibile in pvc danneggiati dagli agenti atmosferici ... Può sembrare una questione di "lana caprina" ...ma non lo è, perché è capitato a qualcuno di trovarsi di fronte a contestazioni da parte degli organi accertatori in merito a questo aspetto, così come il riferimento in ordine alla definizione di punto di "installazione idoneo", con invalidità della DICO e ripercussioni di carattere civile.tanto vale per dispositivi come telecamere e sensori movimento o plafoniere per illuminazione .fari compresi ; soprattutto quelli made in Asia. Se installo un quadro in una cella frigorifera non posso non prendere in considerazione la classe climatica, così come un guscio IP55 per frutti sotto il sole o sotto la pioggia. PS: Un apparato elettrico o dispositivo di qualsiasi tecnologia, non è detto che sia idoneo per la posa all'esterno o in ambiente gravoso solo perché riporta la serigrafia IP55/IP66, perlomeno non basta questo. E' ovvio che avere un dispositivo idoneo per ambiente 2 o tre costa molto di più di uno che non specifica nulla in merito. In pratica, è bene per chi progetta e installa, fare attenzione a questo aspetto. Se trovate indicazioni in merito nei folder dei costruttori siete pregati di postarle...grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_233069 Inserita: 8 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2020 (modificato) 2 hours ago, Elettroplc said: Può sembrare una questione di "lana caprina" ...ma non lo è, perché è capitato a qualcuno di trovarsi di fronte a contestazioni da parte degli organi accertatori in merito a questo aspetto, così come il riferimento in ordine alla definizione di punto di "installazione idoneo", con invalidità della DICO e ripercussioni di carattere civile. Fondamentalmente la questione è in funzione della normativa di riferimento a cui devi attenerti e del relativo campo di applicazione. Suppongo ti riferisca alla CEI EN 60721. Il motivo di contenzioso puo nascere nel momento in cui, in relazione alla committenza e al capitolato di appalto per la tipologia di lavorazione o intervento, sei tenuto ad applicare la predetta normativa oppure la stessa è espressamente parte integrante di cio che viene definito " customer requirements". Ti faccio un esempio pratico.. L'azienda per la quale lavoro chede al Supplier X o al Produttore Y di progettare realizzare e seguire l' intero ciclo d vita di un Generatore che deve essere impiegato in ambienti severi, escursione termica da -25 gradi a +65, le schede logiche devono essere tropicalizzate e supportare un umidità relativa del 96%, deve essere scongiurato il pericolo di intrusione di piccoli insetti etc. etc.. Il prodotto commissionato pertanto deve essere assolutamente rispondente a questi requisiti pena il decadimento della sua conformita in accordo al CONTRATTO STIPULATO TRA LE PARTI. Altro esempio impianti di antintrusione... I sensori sono caratterizzati anche dalla classe ambientale, in funzione delle condizioni di posa, pena la constestazione della DiCo. Quindi, come linea di principio, vale l'accordo tecnico tra le parti e/o la normativa di riferimento alla quale sei tenuto ad attenerti. Modificato: 8 maggio 2020 da desperado74 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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