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Messa A Terra Di Cantiere - Dichiarazione


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Inserito:

Buongiorno a tutti.

Avrei una domanda: Nei giorni scorsi ma hanno chiamato in un cantiere perche' dovevo mettere a terra la gru e il quadro elettrico generale di cantiere.

L'ho fatto,adesso mi chiedono una dichiarazione di conformita', ma devo usare il classico modello di dichiarazione che si conpila alla fine dei lavori (ad es. per un appartamento)? Oppure basta fare 2 righe in cui si dice che la messa a terra è stata eseguita?


Inserita:

ciao

io usavo lo stesso modello .....ma quanto dura il cantiere?

ci sono dei limiti di tempo che non ricordo.

se il cantiere non dura molto mi smbra non serva inviare la

dichiarazione

ciao

dario

Inserita:

Devi fare il "classico " modello che si compila quando si realizza un impianto , allegandoci lo schema e tutto quanto è richiesto dalla 46-90 . Anche perchè l' impianto del cantiere è poi soggetto a verifica dell' ispels .

Blu Elettrico
Inserita:

Mi sbaglio o il cavo di terra deve essere antiabrasivo?

Blu Elettrico

Alessandroni Matteo
Inserita:

Ma non si doveva compilare il mod. A e B dell' ISPSEL adesso ARPA? Non ci vuole un perito che faccia dei calcoli, specie per la gru, per il calcolo dei fulmini in base alla zona dov'e' il cantiere?

Inserita:

ciao

di che sesso sono gli angeli?

dario

Blu Elettrico
Inserita:

<_< che forse abbiamo esagerato? <_<

Mi sa che bluivan stanotte va a smontare tutto quello che aveva installato :D

Saluti

Blu Elettrico

Inserita:

I modelli A e B sono stati sostituiti.

messa a terra e DPR 462: le nuove procedure per la verifica

degli impianti di terra, protezione dai fulmini

e impianti elettrici pericolosi

PREMESSA

In data 8 gennaio 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 6), è stato pubblicato il D.P.R. 22 ottobre

2001 n. 462, concernente il «Regolamento di semplificazione del procedimento per la

denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di

dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi».

Il Regolamento è entrato in vigore il 23 gennaio 2002 e si applica anche agli impianti già

denunciati secondo le vecchie procedure. Con il nuovo regolamento si vogliono semplificare

le procedure di denuncia e di verifica degli impianti, stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1955, n.

547, «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro», riguardanti gli impianti di terra, gli

impianti di protezione dai fulmini e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

LE NUOVE DISPOSIZIONI

Secondo la nuova procedura, l’omologazione dell’impianto di terra e di protezione dai fulmini

si considera di fatto effettuata con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di

conformità.

Vengono in tal modo abrogati i modelli A e B di denuncia degli impianti; al datore di lavoro

rimane l’obbligo di mettere in esercizio gli impianti solo dopo aver fatto eseguire la verifica

dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità.

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro ha l’obbligo di

inviare la dichiarazione di conformità alla ASL (o ARPA) e all’ISPESL competente per

territorio. L’ISPESL, d’intesa con le singole regioni, in relazione al tipo di impianto, sua

destinazione e rischio specifico, esercita attività di controllo e sorveglianza mediante

verifiche a campione sulla conformità alla normativa vigente.

Le verifiche periodiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli

non superiori a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti a maggior rischio

elettrico, come i cantieri, i locali ad uso medico e gli ambienti a maggior rischio in caso di

incendio.

Per l’effettuazione delle verifiche periodiche il datore di lavoro si rivolge alla ASL (o ARPA) o

ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.

A differenza degli impianti di terra e protezione dai fulmini, dove la prima verifica viene

effettuata a campione, per gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione,

la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente deve essere effettuata dalla ASL ( o

ARPA), su tutti gli impianti.

Il datore di lavoro deve perciò inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio

dell’impianto, alla ASL (o ARPA) competente per territorio, la dichiarazione di conformità

dell’installatore, in sostituzione del modello C, che è stato anch’esso abrogato.

Le verifiche periodiche, biennali, sono a cura del datore di lavoro, che si deve rivolgere,

come per gli altri impianti, alle ASL (o ARPA) o a organismi individuati dal Ministero delle

Attività produttive.

Le disposizioni del nuovo regolamento

                                Impianti di messa a terra e protezione dai fulmini

Omologazione L’omologazione avviene con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di

conformità.

Sono abrogati i modelli A e B di denuncia degli impianti.

A chi va inviata la dichiarazione

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la

dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alla ASL o all'ARPA territorialmente

competenti, o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo.

Organi di verifica

L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa

vigente degli impianti .

Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o

ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive.

Periodicità

Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli non

superiori a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti a maggiore

rischio elettrico, come i cantieri, i locali ad uso medico, e gli ambienti a maggiore

rischio in caso di incendio.

                          Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione

Omologazione

L’omologazione viene effettuata dall’ASL o dall’ARPA territorialmente competenti.

È stato abrogato il modello C.

A chi va inviata la dichiarazione

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alla ASL o all'ARPA territorialmente competenti, o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo.

Organi di verifica

La prima verifica sulla conformità alla normativa vigente deve essere effettuata dalla ASL o ARPA su tutti gli impianti.

Periodicità

Le verifiche sono biennali e a cura del datore di lavoro.

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462 

(segue testo del decreto, che non incollo... se vi interessa, ditemelo...)

  • 1 month later...
Inserita:

La dich. di conformità è su tutto l'impianto e non solo sulla messa a terra.

Tuttavia gli impainti di terra sono soggetti al DM 462 se il cantiere in ogeetto ha durata superiorea ai 2 anni. Questo significa denincia dello stesso e verifica periodica (ogni due anni).

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