eugenio151045 Inserito: 15 settembre 2005 Segnala Inserito: 15 settembre 2005 Mi hanno sconsigliato di installare 10 KW in un appartamento dicendomi che per 10 KW non si può rilasciare certificazione senza un dettagliato progetto piuttosto costoso. Io sono ignorante completamente in questo e confido in qualche anima buona ed esperta. Grazie.
Blu Elettrico Inserita: 15 settembre 2005 Segnala Inserita: 15 settembre 2005 Ciao L'argomrnto è piuttosto ampio ti conviene usare il cerca.Saluti
Alessandroni Matteo Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Non penso che per utenze domestiche per appartamenti inferiori a 400 mq, o non contenenti locali ad uso medico o non soggetti al CPI o con potenza calorifica installata inferiore a 34,8 kW sia obbligatorio il progetto da parte del professionista. Che ricordo io l'unico limite di potenza al di sopra del quale è obbligatorio il progetto è 6 kW ma è relativo alle "parti comuni" dei condomini (scale, ascensori, giardino ecc....)
sidrosidro Inserita: 16 settembre 2005 Segnala Inserita: 16 settembre 2005 Proprio così, non ci sono limiti di potenza per le forniture di utenze domestiche. Devi verificare le condizioni che ha spiegato Matteo qui sopra e che ti riporto nel testo integrale della legge:Art. 1 - Ambito di applicazione(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1)1. Sono soggetti all'applicazione del presente decreto i seguenti impianti a servizio e nel fondo di pertinenza relativi agliedifici, qualunque ne sia la destinazione d’uso, a partire dal punto di consegna delle forniture, se presente:a) gli impianti elettrici utilizzatori e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; gli impianti radiotelevisivi, comprese le antenne e gli impianti elettronici in genere;c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere dievacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;d) gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;e) gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti dellacombustione e ventilazione ed aerazione dei locali;f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili esimili;g) gli impianti di protezione antincendio;h) gli impianti di automazione per porte, cancelli e barriere automatiche.Art. 14 - Ambito di applicazione(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1; Dlgs 29 dic. 2003, n. 387)1. Ai sensi dell'articolo 1:1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cuiall'articolo 4 è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:a) per gli impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per tutte le utenzecondominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW, e per utenzedomestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impiantieffettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per iquali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessivamaggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori; per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti adattività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sonoalimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando leutenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnatasuperiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche soloparzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnicoitaliano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo diesplosione o maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione dascariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;d) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera , per gli impianti elettronici ingenere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
eugenio151045 Inserita: 17 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2005 GRAZIE PER L'ESAURIENTE RISPOSTA
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