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Dichiarazione Di Conformità - Cosa serve?


giorgiodavid

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Vorrei aggiungere alla discussione questo allegato prelevato dal sito www.ingegneriromani.it dove viene esplicitatamente detto che al libero professionista non compete l'abilitazione alla legge 46/90, ma è "cosa" solo di un impresa.

Tuttavia, viene anche specificato che il titolare dell'impresa può dare l'incarico ad un professionista esterno che potrà dirigere i lavori. Allora mi domando, se posso dirigere i lavori, vuol dire che sarò io a controllare gli elettricisti che stanno facendo i lavori e a decidere, se voglio, che quella presa va montata in un certo modo e come dico io, visto che parte della responsabilità cade su di me, quindi è un emerita **** che solo le imprese abbiano il consenso a realizzare gli impianti, visto che li posso dirigere in base alla mia volontà! C'è qualcosa che non torna... :angry: Io posso mettere la firma per la 46/90 perchè me lo richiede un'impresa, ma non posso realizzarlo personalmente!!! :o

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Cerco di dare una "pseudo" spiegazione sul fatto che un ingegnere non puo' firmare le dic. di conf. della 46-90.

Tale legge e' stata inizialmente scritta da tecnici, poi "giustamente" corretta dai politici e il risultato e' sotto gli occhi di tutti.

Inoltre la legge 46-90 aveva ed ha una doppia valenza, la prima di migliorare la sicurezza degli impianti qualificando le aziende con un curriculum tecnico alle spalle (responsabile tecnico ecc.) e la seconda,interpretabile tra le righe, e su cui e' maggiore l' intervento politico, quella di controllare fiscalmente un settore molto soggetto ad evasione fiscale.

In altri termini, se concedo la realizzazione di ogni impianto elettrico o idraulico solo a ditte iscritte alla ccia che devono rilasciare un pezzo di carta per ogni lavoro eseguito, elimino il lavoro nero e posso mandare la finanza a controllare le fatture delle aziende in questione.

Non e' un segreto che nella mia provincia (ravenna) la finanza vada nei vari comuni, si fa dare copie delle dic.di conf. e poi esegue un controllo incrociato con le aziende, ovvero se risulta una dich della ditta xy che ha realizzato un impianto a casa di pinco, la ditta xy deve avere la relativa fattura.

E' chiaro che un ingegnere non puo' essere iscritto alla ccia (con la p.iva dello studio tecnico), non puo' acquistare e rifatturare materiali e pertanto non puo' eseguire materialmente il lavoro anche se e' sicuramente in grado di farlo dal punto di vista tecnico.

Saluti bellcar

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Quello che dici tu, bellcar, è chiarissimo! Ma io non vedo come un LP possa lavorare in nero pur non essendo un'impresa. Cioè, quello che voglio dire, anche da LP sarei obbligato a rilasciare la DDC ed a fare fattura (lo dice la legge), pertanto, sti benedetti controlli incrociati li potrebbero fare lo stesso! Ecco perchè non vedo la necessità di rilasciarla solo ad imprese. Il "pezzo di carta" che dici tu lo dovrei rilasciare comunque, sia da impresa, sia da LP, quindi penso che l'inghippo sia altrove. :angry:

P.S. Io il materiale da LP lo posso comprare comunque, non penso mi vietino pure questo! Magari non lo posso rivendere, ma lo posso inserire in fattura come "spese": vedi esempio su www.ingegneriromani.it nella sezione "Calcolo parcelle".

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