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PLC Forum


Detrazioni su sostituzione unità esterna


ale.ttone

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Ciao a tutti,

sono nuovo del forum ed ho una domanda per voi.

Nel 2019 ho installato un climatizzatore nel mio appartamento (2 split + unità esterna) per il quale nel 2020 ho richiesto la detrazione fiscale al 50%.

Purtroppo ho dovuto sostituire l'unità esterna per un guasto fuori garanzia lo scorso anno (circa 650€) e vorrei capire se posso (e se ne vale la pena) richiedere la detrazione al 50% anche per questa.

Il CAF dice di no ma su decine di siti la detrazione pare coprire anche le riparazioni.

Devo comunque fare un'altra pratica ENEA?

Lo chiedo perchè si aggira sui 90/100€ e cosiderando che il 50% che recupererei sarebbe 325€ (-90€ pratica) non so neanche se valga la pena tutto sto giro.

Grazie!

Alessandro

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9 minuti fa, ale.ttone ha scritto:

Il CAF dice di no ma su decine di siti la detrazione pare coprire anche le riparazioni

C'è da dire che la tua è una sostituzione, non una riparazione.

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18 minuti fa, Ivan Botta ha scritto:

C'è da dire che la tua è una sostituzione, non una riparazione.

 

Giusta osservazione.

 

Qualcuno ha avuto un'esperienza simile per conferma?

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C’è una faq sul sito dell’Enea che parla proprio di questo quesito: 

 

6.D. Nel mio appartamento riscaldato con un impianto a pompa di calore, ho sostituito un’unità esterna di condizionamento con un’altra più efficiente. Posso accedere alle detrazioni fiscali ai sensi del comma 347 della legge finanziaria?

Il comma 5 dell’Art.1 del Testo Coordinato del “decreto edifici” definisce agevolabili ai sensi del comma 347,

L’Art.2, comma 1e) del “DM Requisiti ” 6.08.2020 definisce agevolabili ai sensi del comma 347, gli interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili. Installato il nuovo generatore, com’è buona regola, per accedere alle detrazioni fiscali ai sensi di questo comma, la norma prescrive anche che debba necessariamente essere verificato e messo a punto il sistema di distribuzione. Quanto riportato sopra costituisce il disposto normativo. In assenza di una specifica definizione del termine “sostituzione parziale” dell’impianto, consultato al riguardo anche il MiSE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto.

Conseguentemente, qualora l’impianto a pompa di calore assolva alla climatizzazione invernale dell’appartamento e non costituisca integrazione all’impianto già esistente, poiché ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore, è opinione ENEA che siano agevolabili ai sensi di questo comma anche quegli interventi “parziali” che consistono nella sola sostituzione.

 

 

se non è l’unica fonte di energia, quindi c’è anche una caldaia per il riscaldamento, secondo ne non è detraibile.

poi se i lavori sono 2021 sei fuori con i termini enea (90 gg)

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