Roberto Geromin Inserito: 7 ottobre 2003 Segnala Share Inserito: 7 ottobre 2003 Salve a tutti.Vorrei porvi una domanda in relazione ad un adeguamento di una pressa verticale (costruita precedentemente all'entrata in vigore della direttiva macchine in Italia) in base ai requisiti minimi di sicurezza e salute (RESS).Espongo il problema.Un mio cliente (in seguito: cliente) è stato contattato dal proprietario della macchina (in seguito: utilizzatore) affinchè apportasse delle madifiche alla macchina per renderla sicura per l'utilizzatore che la utilizzava. Le modifiche sono state eseguite (protezioni mobili + fine corsa + doppio comando) dal mio cliente.L'utilizzatore ora vuole una dichiarazione di conformità che attesti che la macchina è sicura. Secondo quanto prescritto dalla direttiva 89/655/CEE e successivamente modificata dalla 95/63/CEE, il datore di lavoro deve garantire i requisiti di sicurezza previsti dagli allegati alle direttive appena citate.Quali sono gli obblighi del mio cliente? Deve produrre qualche dichiarazione oltre a quella di aver eseguito i lavori secondo le norme di costruzione? Deve produrre una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico che è stato modificato introducendo il doppio comando e i finecorsa?Vi ringrazio fin d'ora per la vs. consulenza.Saluti.Roberto Geromin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gigi70 Inserita: 7 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2003 Non sono un grande esperto, ma credo che il cliente debba certificare la macchina CE.Quindi occorre avere una valutazione dei rischi e la documentazione sulle misure prese per eliminare e dove non è possibile eliminare ridurre al minimo i fattori di rischio per le persone.Mi risulta che questa certificazione deve essere fatta da un ingeniere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Geromin Inserita: 7 ottobre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2003 Non sono un grande esperto, ma credo che il cliente debba certificare la macchina CE.Quindi occorre avere una valutazione dei rischi e la documentazione sulle misure prese per eliminare e dove non è possibile eliminare ridurre al minimo i fattori di rischio per le persone.La macchina non è stata venduta e neppure è stata modificata la sua funzionalità. E' stato eseguito un adeguamento ai requisiti essenziali di sicurezza e salute. Bisognerebbe capire quale è il confine tra la modifica e l'adeguamento di una macchina. Se modifico una macchina devo dichiararla conforme alla Direttiva macchine perchè è come se la immettessi nel mercato per la prima volta. Se la adeguo ai RESS senza modificarla o stravolgerla completamente le cose cambiano perchè sembra che gli obblighi siano tutti del proprietario della macchina o utilizzatore.Ho contattato varie persone esperte del campo e ancora ci sono pareri discordanti ... Mi risulta che questa certificazione deve essere fatta da un ingeniere. Non è vero! La certificazione deve essere redatta dal fabbricante o costruttore o da un suo mandatario nella UE: non devono essere necessariamente ingegneri. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 7 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2003 Non sono sicuro e non ho documentazione sotto mano... ma penso che l'adeguamento delle sicurezze di una macchina possano rientrare in quei lavori che non necessitano di ri-certificazione CE.Naturalmente il lavoro dovrà essere fatto da un professionista che rilasci un attestato di "esecuzione lavori a regola d'arte"...Prendi però questa affermazione con le molle in quanto vado solo a memoria.Appena ho tempo darò un'occhiata alla documentazione che ho... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Geromin Inserita: 7 ottobre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2003 Grazie.Sono d'accordo con te, ma come si commenta allora l'art.1 comma 3 del DPR459/96 che recepisce la direttiva macchine in Italia?"...Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione" ...Il dubbio cresce...Saluti. R. Geromin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pilz_consulting Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2003 Spero di venire in tuo aiuto.Intanto è stato stabilito anche da Circolari ministeriali (30 settembre 1999) e dal D.Lgs. 359/1999 che gli interventi sulle macchine destinate solamente ad aumentare il livello di sicurezza non richiedono marcatura CE.E' corretto parlare di direttiva 89/655/CEE per i cosiddetti requisiti minimi di sicurezza per le attrezzature di lavoro, ma tale direttiva, nè il recepimento italiano (D.Lgs. 626/1994), prevede certificazioni, marcature, ecc.Ricordo che la responsabilità dell'utilizzo della macchina per quanto riguarda la sua sicurezza è sempre del datore di lavoro, il quale dovrebbe:- fare una analisi dei rischi della macchina (anche secondo l'allegato I della 89/655)- decidere le bonifiche- fare eseguire le bonifiche- revisionare l'analisi dei rischiMi sembra corretto richiedere a chi esegue i lavori di attestare quanto eseguito ai sensi della regola dell'arte, e le dichiarazioni CE di conformità degli eventuali componenti di sicurezza installati (es. blocco logico comando a due mani). A tal proposito si veda quanto indicato nei commenti alla Direttiva Macchine.Ricordo infine che nelle attività connesse con le macchine (anche per l'equipaggiamento elettrico) non vi sono riferimenti alle caratteristiche di chi progetta, esegue, installa, ecc. Non contano quindi le iscrizioni ad albi, elenchi, ecc., ma solo ..... la competenza delle persone.Spero di aver chiarito la questione.CiaoIng. Ceriani Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 9 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2003 Mitico Paolo... come sempre puntuale e preciso.Complimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mavo Inserita: 10 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2003 Tutto vero quanto esposto sopra,per mia esperienza diretta voglio aggiungere:a) aumentare i livelli di sicurezza significa seguire un criterio ispirato ad una norma, le valutazioni di sicurezza vengono fatte dal fabbricante se si costruisce una macchina speciale, le presse seguono la norma EN 693:2001 e le integrazioni, le valutazioni di rischio, distanze e mezzi di protezioni sono esposte in questo fascicolo. le migliorie apportate (ribadisco, secondo la norma 693) cambiano il ciclo macchinac) esistono pareri contrastanti, i lavori atti ad aumentare il grado di sicurezza e obbligatorio per il datore di lavoro: (626) adeguamento alle tecnologie e alla regola d'arte, da un lato...e non sembrebbe richiere nessuna nuova marchiatura,la modifica del ciclo macchina richiede la nuova marchiatura...ASL della mia città sostiene comunque che sia necessaria... sono al corrente che si è aperto un dibattito e anch'io attendo se sapere come comportarmid)la certificazione delle presse idrauliche verticali non può essere fatta da un qualsiasi ingegnere, Sono macchine in allegato 4, é certficato secondo norma solo da organi preposti e abilitati,(7500 euro circa).Saluto tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Geromin Inserita: 10 ottobre 2003 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2003 Mi sorge un dubbio sulle presse verticali:punto 9 allegato IV: Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.La pressa in oggetto è utilizzata per compattare carta da macero per essere "regettata". Rientra nell'allegato IV?Grazie. R. Geromin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mavo Inserita: 11 ottobre 2003 Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2003 Per definizione e campo di applicazione della norma 693:pressa idraulica: " macchina progettata o destinata a trasmettere energia a una metà stampo mobile tramite mezzi idraulici allo scopo della lavorazione (per esempio formatura o sagomatura) di metallo freddo o materiale in parte di metallo freddo fra le due metà stampo. Tale energia è prodotta per effetto della pressione idrostatica.."copiato pari pari,ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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