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Salvavita


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Inserito:

SALVE questo forum è proprio interessante,e visto che risponde molta gente preparata vorrei chiedere una cosa che non sono riuscito a trovare neache con la funzione cerca. La cosa riguarda gli impianti elettrici nelle case che esistevano prima della famosa legge 46-1990.Dalle risposte ho capito che gli impianti potevano diventare regolari con il montaggio del salvavita anche se non c'era la terra.Ma vi chiedo,gli impiantiche cel'avevano già il salvavita cosa doveva fare il proprietario della casa?Fare qualche dichiarazione che c'era gia,o doveva chiamare l'elettricista per fargli fare qualche dichiarazione a lui.Cioè in parole povere uno che ha una casa che aveva già il salvavita,che documeti dovrebbe avere per testimoniare che c'era già prima dell'entrata in azione della 46-1990?Ho letto le varie risposte e non ho trovato niente al caso mio.

Vi ringrazio per tutte lespiegazioni che mi potete dare SVEVO


Inserita: (modificato)

Ti risponde il decreto Cassese (v art 6 comma 2).

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 .  IL PRESENTE REGOLAMENTO DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO DIACCERTAMENTO, RICONOSCIMENTO E CERTIFICAZIONE DEI REQUISITI TECNICOPROFESSIONALI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ABILITATE ALLA TRASFORMAZIONE, ALL'AMPLIAMENTO ED ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46, E PROCEDIMENTI COLLEGATI.

ART. 2. DEFINIZIONI

1 .  AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER "LEGGE", SI INTENDE LA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46; PER "CAMERA DI COMMERCIO", SI INTENDE LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA.

ART. 3. DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ DA PARTE DELLE IMPRESE

1 .  LE IMPRESE ABILITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE CHE INTENDONO ESERCITARE ALCUNE O TUTTE LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE, PRESENTANO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2, DECIMO COMMA DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, DENUNCIA DI INIZIO DELLE ATTIVITÀ STESSE INDICANDO, CON RIFERIMENTO ALLE LETTERE DELL'ARTICOLO 1 E ALLE RELATIVE SINGOLE VOCI, QUALI ESSE EFFETTIVAMENTE SIANO E DICHIARANDOSI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE.

2 .  LE IMPRESE ARTIGIANE PRESENTANO LA DENUNCIA DIRETTAMENTE ALLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO, UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA ARTIGIANA; LE ALTRE IMPRESE PRESENTANO LA DENUNCIA DIRETTAMENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, CHE PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE DITTE DI CUI AL TESTO UNICO 20 SETTEMBRE 1934, N. 2011.

3 .  LE IMPRESE ALLE QUALI SIANO STATI RICONOSCIUTI I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI, HANNO DIRITTO AD UN CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO SECONDO MODELLI APPROVATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. IL CERTIFICATO È RILASCIATO, SECONDO COMPETENZA, DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI E DALLA CAMERA DI COMMERCIO, CHE SVOLGONO ANCHE LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 19 CITATO.

4 .  COPIA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE, SOTTOSCRITTA ANCHE DAL RESPONSABILE TECNICO, È INVIATA A CURA DELL'IMPRESA ALLA CAMERA DI COMMERCIO NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE L'IMPRESA STESSA HA LA PROPRIA SEDE.

ART. 4. V E R I F I C H E

1 .  LE VERIFICHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, DELLA LEGGE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DAI COMUNI AVENTI PIÙ DI DIECIMILA ABITANTI NELLA MISURA NON INFERIORE AL 10% DEL NUMERO DI CERTIFICATI DI ABITABILITÀ O AGIBILITÀ RILASCIATI ANNUALMENTE.

ART. 5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

1 .  I RESPONSABILI DEGLI UFFICI TECNICI DELLE AZIENDE NON INSTALLATRICI CHE POSSEGGONO I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE, E CHE SIANO PREPOSTI ALLA SICUREZZA E ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI AZIENDALI POSSONO RILASCIARE, PER TALI IMPIANTI, LA DICHIARAZIONE DI

CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE E DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 DICEMBRE 1991, N. 447.

ART. 6. ADEGUAMENTO MEDIANTE ATTO DI NOTORIETÀ E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1 .  PER GLI IMPIANTI COMUNI DEGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE GIÀ CONFORMI AL DETTATO DELLA LEGGE AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA MEDESIMA, PER LAVORI COMPLETATI ANTECEDENTEMENTE, I RESPONSABILI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI STESSI POSSONO DIMOSTRARE L'AVVENUTO ADEGUAMENTO MEDIANTE ATTO DI NOTORIETÀ, SOTTOSCRITTO DAVANTI AD UN PUBBLICO UFFICIALE, NEL QUALE SIANO INDICATI GLI ADEGUAMENTI EFFETTUATI.

2 .  I PROPRIETARI DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CHE SIANO NELLA CONDIZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE POSSONO PRODURRE ANALOGA DICHIARAZIONE, CHE HA VALORE SOSTITUTIVO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE.

ART. 7. NORME ABROGATE

1 .  AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SONO ABROGATI GLI ARTICOLI 4, 5, 15, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46, E GLI ARTICOLI 3, E 7, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 DICEMBRE 1991, N. 447.

ART. 8. ENTRATA IN VIGORE

1 .  IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE CENTOTTANTA GIORNI DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

Modificato: da ClA
Inserita:

Ringrazio CIA per questa risposta.Allora uno che non ha questo benedetto atto notorio non è a posto.Da quello che ho capito dalle altre discussioni allora adesso non è più possibile mettere solo il salvavita per far diventare regolare l'impianto? Giusto?Ma allora uno sarebbe obbligato a rifare tutto l'impianto,o si può tenere le parti buone?Sempre da quello che ho capito basterebbe che l'elettricista faccia la dichiarazione di conformità solo su quello che cambia. O no?Un' ultima domanda mi hanno detto che la multa per impianti non a posto è di 516 euro è vero? Un amministratore mi ha detto che in un impianto anche se è in regola con il salvavita, però non c'è la terra,il proprietario dell'immobile è in ogni caso responsabile dei rischi civili e penali degli incidenti.Iin parole povere mi ha detto che con il solo salvavita si evita solamente la multa.Sarà vero?GRAZIE SVEVO

Inserita:
Allora uno che non ha questo benedetto atto notorio non è a posto.

Il decreto parla di "possibilità" di produrre tale certificato, non di obbligo (per esempio se un inquilino dovesse richiederlo tu puoi produrlo in sostituzione della dichiarazione di conformità)

Da quello che ho capito dalle altre discussioni allora adesso non è più possibile mettere solo il salvavita per far diventare regolare l'impianto? Giusto?

E' vero che i termini per l'adeguamento sono abbondantemente scaduti, ma questo non va inteso di proibizione dell'adeguamento dopo una certa data con l'obbligo di rifare l'impianto da capo. Non sei in regola ma..., meglio tardi che mai.

Un amministratore mi ha detto che in un impianto anche se è in regola con il salvavita, però non c'è la terra,il proprietario dell'immobile è in ogni caso responsabile dei rischi civili e penali degli incidenti.

La responsabilità penale e civile c'è sempre, non si cancella nè col "salvavita", nè con la terra....

Eventualmente, se l'impinato era stato dichiarato a regola d'arte, e il magistrato verifica che non lo era veramente, il proprietario potrà rivalersi sull'installatore...

Sempre da quello che ho capito basterebbe che l'elettricista faccia la dichiarazione di conformità solo su quello che cambia. O no?

Ovviamente. A meno che non faccia finta di aver fatto lui l'impianto, dopo averlo esaminato con cura.

Dalle risposte ho capito che gli impianti potevano diventare regolari con il montaggio del salvavita anche se non c'era la terra.

Era una deroga che permetteva di ritenere adeguati tutti gli impianti precedenti alla legge, purché dotati di alcuni requisiti minini (non solo il differenziale), anche in assenza di terra.

Ma allora uno sarebbe obbligato a rifare tutto l'impianto,o si può tenere le parti buone?

Se sono verificati i requisiti minimi di cui sopra, può tenere le parti buone. Al limite va tutto bene ew non deve fare nulla. Ovviamente vale la regola che la dichiarazione di conformità riguarda solo le modifiche eventualmente apportate.

Inserita:

GRAZIE MILLE PER LE SPIEGAZIONI CIA! Parlando terra terra per l'atto notorio,il signor X sa che c'è il salvavita nel suo impianto, va da un pubblico ufficiale e gli fa controfirmare una carta dove si dice che il suo impianto ha i requisiti minimi richiesti dalla legge 46-1990. E' così? Senza che un elettricista firmi niente? Penso che però deve avere una data che risulti dentro i termini dell'adeguamento vero? Dico una scemenza,non si può autocertificare?

Sempre quell'amministratore mi aveva detto anche che se volevo rifare l'impianto di dire all'elettricista di non scrivere nella dichiarazione di conformità la parola adeguamento,perche se no mi arrivava subito la famosa multa dei 516 Euro perche i termini erano scaduti. E così?Ma esiste davvero questa multa? Scusa le tante domande ma è proprio complicatissimo capire queste leggi e leggine.

TI RINGRAZIO ANCORA SVEVO

Inserita:
Parlando terra terra per l'atto notorio,il signor X sa che c'è il salvavita nel suo impianto, va da un pubblico ufficiale e gli fa controfirmare una carta dove si dice che il suo impianto ha i requisiti minimi richiesti dalla legge 46-1990. E' così? Senza che un elettricista firmi niente?

In teoria è così... in pratica non lo so. Di solito lo fanno gli amministratori di condominio, o chi svolge una attività che gli comporta particolari responsabilità. Si presume che rilasci questa dichiarazione dopo aver consultato un professionista.

Ma esiste davvero questa multa?

Non so nemmeno questo.

Quello che dice l'amministratore in teoria è vero: un adeguamento post scadenza è permesso, ma costituisce la prova più evidente di non aver a suo tempo rispettato la scadenza di legge. A questo punto meglio fare l'adeguamento senza alcun certificato facendo finta che fosse stato fatto prima del 90 ed eventualmente fare la certificazione di cui sopra (tanto gli impianti pre legge 46/90 non hanno alcuna data di nascita certa) oppure rifare l'impianto da capo.

Inserita:

GRAZIE CIA SEI MOLTO GENTILE E DISPONIBILE. Allora per l'atto notorio la data deve essere risalente a quando era possibile questo tipo di operazione?

GRAZIE SVEVO

Inserita:

Volevo dire, adesso non è più possibile fare l'atto notorio?

CIAO SVEVO

Inserita:
Allora per l'atto notorio la data deve essere risalente a quando era possibile questo tipo di operazione?

Mi sembra che il decreto Cassese non ponga alcun limite di tempo.

Ovviamente dovrai dichiarare che l'impianto era già adeguato quando è entrata in vigore la 46/90, non che lo hai adeguato adesso....

Inserita:

GRAZIE ANCORA CIA,leggendo il decreto CASSESE non si capisce proprio se c'è un termine per fare l'atto notorio o se invece intende che il termine dell'atto notorio sia collegato al termine dell'adeguamento,che poi era il 31-12-1998. Mi piacerebbe togliermi questo dubbio definitivamente,magari c'è qualche lettore del FORUM che gentilmente mi può risolvere questo ultimo dubbio.

CIA sei stato veramente gentile CIAO SVEVO

Inserita:
GRAZIE MILLE PER LE SPIEGAZIONI CIA! Parlando terra terra per l'atto notorio,il signor X sa che c'è il salvavita nel suo impianto, va da un pubblico ufficiale e gli fa controfirmare una carta dove si dice che il suo impianto ha i requisiti minimi richiesti dalla legge 46-1990.

L'atto notorio si fa allegando una fotocopia di documento di riconoscimento, non occorre un pubblico ufficiale.

leggendo il decreto CASSESE non si capisce proprio se c'è un termine per fare l'atto notorio o se invece intende che il termine dell'atto notorio sia collegato al termine dell'adeguamento

L'atto notorio serve per dichiarare che l'impianto è "in regola" precedentemente alla 46/90 e quindi non possiedi documenti come dichiarazioni di conformità o progetti, quindi tu dichiari che l'impianto è stato fatto prima del 90...

Inserita:

GRAZIE JAKALA,allora è come una autocertificazione,ma sei sicuro che la posso fare ancora adesso? CIAO SVEVO

Inserita:

SCUSA JAKALA,mi stavo dimenticando,ma questo documento lo dovrei tenere io,oppure a chi devo consegnarlo? Devo consegnarlo in comune e tenerne una copia io? GRAZIE SVEVO

Inserita:
GRAZIE JAKALA,allora è come una autocertificazione,ma sei sicuro che la posso fare ancora adesso?

Se l'impianto è realizzato prima del '90 e rispetta le caratteristiche minime di sicurezza, non vedo perchè non puoi farlo. Tra l'altro una copia di questo modello viene usata dallo sportello unico di milano per la denuncia degli impianti di terra realizzati ante '90.

SCUSA JAKALA,mi stavo dimenticando,ma questo documento lo dovrei tenere io,oppure a chi devo consegnarlo?

Serve al posto della dichiarazione di conformità, che non puoi avere...ergo lo tieni fra la documentazione dell'impianto.

Inserita:

CIAO JAKALA GRAZIE,per quanto riguarda i requisiti minimi di sicurezza,correggimi se sbaglio,ci vuole il magnetotermico per sezionare l'impianto, il salvavita per i contatti indiretti,non è obbligatoria la messa a terrae la protezione contro i contatti diretti.Poi l'impianto deve essere in buone condizioni con prese non bruciate, interruttori sani, fili non scoperti.Ma le piattine inchiodate sono rispondenti alla protezione dei contatti diretti, se ci sono e non danno problemi con il salvavita?CIAO SVEVO

Inserita:

Intervengo io.

non è obbligatoria la messa a terra

Solo per gli impianti ante legge 46/90 che avrebbero dovuto essere adeguati entro (mi sembra) il 1999.

Va be' che non hanno la data registrata da alcuna parte. In questo caso il differenziale deve essere da 30mA o meno.

la protezione contro i contatti diretti

Non è obbligatoria la protezione addizionale tramite interruttore differenziale da 30mA, se non nei bagni e in altri casi particolari (lo chiedono le norme CEI, non la citata legge). Comunque lo si mette quasi sempre lo stesso dappertutto.

le piattine inchiodate sono rispondenti alla protezione dei contatti diretti

penso di no

Inserita:

TI RINGRAZIO IN RITARDO CIA nel frattempo e venuto un elettricista che mi ha consigliato un amico.Ha smontato prese e scatolette e poi mi ha detto che per avere quei famosi requisiti minimi ci vuole un interruttore magneto-termico vicino al salvavita e devo cambiare un pezzo d'impianto che è con la piattina.Lui mi fa una dichiarazione di conformità di quello che fa,ma come mi aveva detto già quell'amministratore,se scrive adeguamento mi arriva una multa perchè i termini sono passati da sei anni.Quindi se non voglio prendere multe mi ha detto che dovrei fare una autocertificazione con la data precedete alle sue modifiche, e sotto la mia sola responsabilità dichiaro che l'impianto è in possesso dei requisiti minimi.Poi lui l'allega alla dichiarazione di conformità delle modifiche che fa e non dovrebbero arrivare multe.C'è da fidarsi?

Mi ha detto anche che fra poco entra in vigore la legge Marzano con cui i comuni e le provincie manderanno in giro dei loro addetti a controllare gli impianti elettrici nelle case e chi non è in regola si becca da 516 a 5160 euro di multa. Io ho cercato su internet ma ho trovato un decreto che riporta questo nome e in effetti si parla ad un certo punto di controlli.Quando inizieranno?CIAO GRAZIE SVEVO

Inserita:

Teoricamente già la 46/90 prevede dei controlli (non solo per l'impianto elettrico) e il 10% delle nuove autorizzazioni di abitabilità delle case dovrebbero essere sottoposte a controllo da parte dei comuni.

Per questi controlli era previsto l'iscrizione ad un albo, già istituito.

Alla fine, vista la fame di soldi può essere che qualche comune vada in giro a fare controlli, sopratutto per le nuove abitazioni.

Inserita:

Allora tu dichiari il falso (perché se dichiari che l'impianto già possedeva i requisiti minimi, a che serve l'intervento dell'elettricista?) e lui fa figurare il suo adeguamento come se fosse una modifica o un ampliamento...?

Ma a cosa ti serve il "certificato"? te lo ha chiesto qualcuno ? devi affittare la casa ?

Fatti fare per bene gli adeguamenti (o falli tu, se sei capace), che è la cosa che conta di più.

Poi "fai finta" che essi siano stati fatti prima del 1990.... senza alcun pezzo di carta.

Oppure, con l'elettricita, valuta quanto costerebbe rifare da capo tutto l'impianto ed avere la dichiarazione di conformita relativo alla relaizzazione dell'impianto stesso.

Mi sembra che sia la cosa più semplice.

Inserita:

Concordo con ClA visto che devi comunque adeguarti, la soluzione che propone lui direi che è la + semplice:

Oppure, con l'elettricita, valuta quanto costerebbe rifare da capo tutto l'impianto ed avere la dichiarazione di conformita relativo alla relaizzazione dell'impianto stesso.

Tanto credo che i costi siano li, visto che l'impianto potrebbe avere altre sorprese (fili rigidi o essere senza terra nei montanti della luce)

Inserita:

CIAO GRAZIE CIA E JAKALA l'appartamento lo devo affittare.Nel frattempo ho trovato una cosa sui casi simili al mio di PRONTOCONSUMATORE con il titolo L'IMPIANTO NON E' SEMPRE DA RIFARE sul sito www.prontoconsumatore.it/detail.asp?IDSezione=2&IDN=2268 Ma nel caso descritto nell'articolo,visto che dice che come mi ha detto l'elettricista non può scrivere adeguamento se no arriva sta multa di 516 E, cosa dovrebbe scrivere nella dichiarazione di conformità, visto che anche TUTTONORME dice che si può cambiare anche solo delle parti?Il mio problema è che non voglio rifare tutto,visto che l'elettricista ha detto che in gran parte va bene,a parte quel magneto-termico da mettere e la piattina da sostituire con una canalina.Spero di non stufirvi con le mie domande ma è tutto così intricato.CIAO GRAZIE SVEVO

Inserita:
l'appartamento lo devo affittare

Immaginavo.

visto che l'elettricista ha detto che in gran parte va bene

Molto corretto, di solito dicono che è tutto da rifare, anche quando non lo è.

A questo punto le strade sono le seguenti:

- l'elettricista rifà tutto

- l'elettricista fa solo gli adeguamenti facendo finta di aver fatto da capo l'impianto (che comunque ha esaminato) e rilasciando la corrispondente dichiarazione di conformità (ok, adesso tutti salteranno addosso dicendo che non si può, ma è una prassi comunemente seguita)

- tu rilasci la famosa autocertificazione con cui dichiari che l'impianto era già stato adeguato prima del 90, e l'elettricista fa gli adeguamenti rilasciando una dichiarazione di manutezione straordinaria, o ampliamento o qualcosa del genere (evitando la parola adeguamento per non autodenunciarsi)

- l'elettricista fa i lavori senza alcuna dichirazione, tu fai l'autocertificazione come se tutto fosse già stato così prima del 90.

Ovviamente bisognerebbe sentire anche l'inquilino: se si accontenta di un impianto vecchio, anche se adeguato, o se lo vuole nuovo, se si fida della tua dichiarazione, oppure no.... insomma, quanto è esigente o pignolo.

Inserita:

Ineccepibile la risposta di ClA.

Io punterei comunque ad avere almeno una dichiarazione di conformità, che sia per nuovo impianto o per manutenzione straordinaria. Questo perchè se l'elettricista si prende qualche responsabilità in genere il lavoro è + curato (qui immagino mi becco un insulto dagli elettricisti).

Inserita:

Anche io ero passato da un'esperienza simile.

Un appartamento da affittare, realizzato nel '90, giusto poco prima della famosa legge.

L'impianto era stato fatto dall'elettricista, successivamente lo avevo modificato io, con qualche miglioramento.

Quando un inquilino mi chiese il famoso "certificato obbligatorio" (che in realtà è una dichiarazione) trovai un elettricista che me lo fece dopo averlo esaminato, facendo finta che lo avesse fatto lui.

Allora tutti erano molto sensibilizzati sull'argomento (anche i giornali e le varie associazioni di consumatori: pretendete questo pezzo di carta, è obbligatorio), e il decreto Cassese non esisteva ancora.

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