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PLC Forum


Macchina Costruita In Economia - Dichiarazione di conformita


Megazunami

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Un saluto a tutto il forum e un complimento per il sito,

veramente interessante.

Passo a esporvi il mio problema:

Un mio cliente ha assemblato un insieme di macchine (nastro trasportatore,

coclee,impastatrice bilance)creando cosi una macchina che lo aiuta sia nel

lavoro che nella produzione migliorando a detta di lui sia i tempi che il

prodotto.L'impianto é gestito da una apparecchiatura composta da un comando

di potenza e da un PLC che gestisce il tutto. Faccio notare che l'impianto

elettrico è fatto a regola d'arte e che vi sono tutte le sicurezze del

caso. Vorremmo mettere la macchina in conformita con le leggi vigenti

quindi vi chiedo ,a chi dovrei rivolgermi???

Esiste un ente o una persona che possa verificare e rilasciare una

dichiarazione di conformita

Un saluto e un ringraziamento anticipato. :)

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C.Gottardello

Ciao,

La macchina che avete costruito necessita di una certificazione di conformità alla direttiva macchine (UNI EN60204).

In pratica ti devi rivolgere ad un istituto abilitato al rilascio di questa certificazione che farà sia un controllo sull'hardware/software sia un controllo meccanico: entrambi i controlli sono indirizzati alla verifica dei dispositivi/franchi di sicurezza e della documentazione per l'utilizzatore.

puoi fare una visita a questo link:

ICEPI

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Scusami Gottardello, ma la tua risposta contiene un errore sostanziale.

E' corretto scrivere che la macchina necessita di una certificazione di conformità, o meglio deve soddisfare i requisiti essenziale di sicurezza, esposti dalla Direttiva Comunitaria sulle Macchine 89/392/CEE modificata in 98/37/CEE; la prima versione è stata recepita in Italia con D.Lgs 459 pubblicato il 6/9/96.

La UNI EN60204 è una Normativa Tecnica Armonizzata (nello specifico tratta di impianti bordo macchina), e in quanto tale volontaria.

Le Norme Tecniche (di qualsiasi natura, elettrica, meccanica, sicurezza etc etc) sono un buon punto di partenza per risolvere i r.e.s. (requisiti essenziali di sicurezza), ma non sono mai obbligatorie (diciamo quasi mai, perchè esistono le Norme Tecniche Armonizzate di tipo C che sono praticamente obbligatorie).

L'obbligo scaturisce dalla Direttiva che impone di risolvere aspetti della sicurezza delle macchine. Il 'come' è meglio se supportato da scelte Normative.

Va in ultima analisi detto che, chiunque sia a redigere l'analisi dei rischi, il libretto etc etc, il responabile della macchina (sia in ambito civile che penale) resta sempre e comunque il Costruttore, ovvero nel tuo caso il Cliente che ha assemblato più macchine e/o dispositivi.

L'unico 'scarico' di responsabilità lo si avrebbe qualora la macchina rientrasse nell'Allegato IV, caso in cui la marchiatura Ce non può essere effettuata in regime di autocertificazione, ma deve essere un Istituto Notificato a valutare i res e a rilasciare la certificazione CE (esempio: pressopiegatrici).

Deve essere quindi chiaro che, per fare un esempio, se il tuo Cliente si appoggia ad un Istituto Notificato o ad un libero professionista, il responsabile ultimo della macchina (attualmente il tutto si avvere praticamente in caso di incidente) sarà sempre e comunque lui.

Modificato: da Hellis
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emanuele.croci

Concordo con Hellis,

1) Il cliente di Megazunami non è obbligato a rivolgersi a nessuno, può anche fare tutto da sè.

2) Se non sa come fare può ingaggiare un consulente, che lo aiuterà, ma la responsabilità rimane sempre sua.

3) La dichiarazione conformità è relativa alla direttiva macchine e non alla EN60204

Ciao, Emanuele

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C.Gottardello

Scusatemi voi, ero in buona fede, ma mi sono reso conto di avere avuto un'impostazione sbagliata sull'argomento.

Sapete dirmi se in internet si trova materiale per poter studiare seriamente l'argomento?

Grazie,

e mi scuso ancora con Megazunami se gli ho creato confusione. :(

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No ma figurati Gottardello. :D

Lo spirito qui è ben diverso da quello di fare i saputelli, o riprendere le persone.

Era solo che, visto l'argomento, mi pareva il caso di puntualizzare un poco. E d'altronde se non se ne parla, non si impara mai. Pure io su questo argomento ho imparato molto sbattendo il naso.

Visto che siamo in tema, vi faccio una domanda che a me ha messo in crisi:

la Direttiva Macchine è legislazione in materia di sicurezza?

un aiutino: sappiate che la risposta è NO

Modificato: da Hellis
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SimoneBaldini

In quali casi il costrutore non puo' certificare e marchiare CE la propria macchina valutando tutti i rischi, quale è la legge che elenca queste categorie. Mi è parso di capire che le pressopiegatrici devono essere certificate da un enete abilitato, io personalmente vedo parecchie macchine pressopiegatrici certificate dai costruttori e mai da un ente preposto.

Inoltre se volessi attuare una miglioria nella gestione della macchina (pressopiegatrice) non potrei farlo previa rielaborazione dei progetti da parte del certificatore. Inoltre se dovessi eseguire un intervento di manutenzione, chi mi dice che il manutentore opera in conformità a quanto stabilito dal certificatore?

Ciao

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Vi ringrazio per le informazioni date e vi chiedo in conclusione rispondendo a

Emanuele Croci

Tu dici che il mio cliente puo fare tutto da se,ma scusa come puo farsi una dichiarazione di conformita, lui non ne ha le capacita.

Dici di chiedere a un consulente che lo aiutera ,ma questa figura se la cerco

dove la posso trovare e esiste qualche ente preposto.

Ho sentito parlare di "perizia asseverata " forse è la strada da seguire?

sempre per avere alla fine un documento in mano di conformita.

Ciao a tutti e scusate la mia ignoranza nel settore normative.

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Le macchine che non possono essere analizzate e certificate in regime di autocertificazione rientrano nell'Allegato IV della direttiva Machcine 98/37/CEE.

Vi sono poi talune categorie di macchine che rientrano in altre Direttive (tipo la Direttiva Ascensori) in virtù delle quali anche in questi casi non si può operare in regime di autocertificazione.

Dobbiamo mettere dei paletti per capirci: le macchine vecchie non sono marchiate Ce in quanto immesse sul mercato prima del recepimento della Direttiva stessa. Per queste macchine si dovrebbero applicati i requisiti minimi richiesti dal D.Lgs 359:

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359

"Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori".

Quando si va adeseguire una 'miglioria' si deve stare molto attenti: se la miglioria rientra nel concetto di modifica sostanziale, ovvero intacca, modifica, o interessa nuovi requisiti essenziali di sicurezza, il Costruttore non è più responsabile della macchina, in quanto modificata. Su questo punto bisognerebbe aprire un lungo excursus perchè poi, in caso di incidente (perchè, è brutto a dirsi, a tutt'oggi è l'unico momento in cui viene valutata l'analisi dei rischi compiuta dal Costruttore) va valutato se la modifica può aver concorso all'incidente stesso.

Comunque per principio: attenzione alle modifiche.

Interventi di manutenzione. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sostituzione di elementi con analoghi aventi pari caratteristiche), se eseguiti in conformità a quanto stabilito sul Manuale di uso e manutenzione, non intaccano nessuna certificazione.

Anche qui si aprirebbe un lungo e interessante dibatitto. Comunque io sono arrivato alle seguenti conclusioni (e pare che tecnici ben più autorevoli di me, con cui mi sono confrontato, siano sostanzialmente d'accordo):

- la manutenzione ordinaria è costituita da quelle operazioni di verifica controllo e ripristino delle funzioni della macchina, per le quali si ritiene chel'Utente (l'utente è una figura giuridica che può non coincidere con l'operatore; state molto attenti a questo termine) seguendo il manuale di uso e manutenzione sia in grado di operare in modalità autonoma. Attenzione questo implica che se l'utente fabbrica tortellini, seguendo le istruzioni deve essere in grado di metter mano alla macchina

- per manutenzione straordinaria intendo quelle operazioni di verifica riparazione sostituzione ripristino della macchine, per cui posso ragionevolmente pensare che l'Utente non sia in grado i compiere autonomamente. In questo caso il manuale deve indicare di rivolgersi al Costruttore o a ditte specializzate.

Attenzione: qualche tempo si affrontò il caso in cui un Costruttore, cavalcando questo aspetto, voleva costringere i Clienti a stipulare un contratto di manutenzione obbligatorio. La legislazione impedisce questo, quindi è giuridicamente importante specificare sul manuale '...rivolgersi al Costruttore o a ditte specializzate'.

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SimoneBaldini

Forse ho capito il cavillo, cioè le presse devono avere una corsa con velocità superiore a 30 mm/sec e credo proprio che quelli oleodinamiche che vedo spesso io non abbiano questa velocità.

Grazie della esauriente delucidazione

Ciao

Simone

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...nel mio post precedente c'è un refuso: la figura giuridica è l'Utilizzatore, e non l'Utente.

Per quanto riguarda le macchine inserite nell'allegato IV:

TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALIOCCORRE APPLICARE

LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 1, LETTERE B) E c)

A. Macchine

1. Seghe circolari (monolama o multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe ad utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico a carico e/o a scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa e mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/sec.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione a compressione a carico o scarico manuale.

11. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

- Macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

- Armatura semovente idraulica;

- Con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione a alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7..

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

3. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A 9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

Modificato: da Hellis
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[at] Ellis

nel mio post precedente chiedevo:

ho bisogno di una persona che mi verifichi la macchina

ma questa persona se la cerco

dove la posso trovare e esiste qualche ente preposto.

Ho sentito parlare di "perizia asseverata " forse è la strada da seguire?

sempre per avere alla fine un documento in mano di conformita.

ti ringrazio ancora per la tua disponibilita

ciao

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  • 2 months later...

attenzione!

clochee, nastri trasportatori etc..

sarà mica una lavorazione di sostanze con pericoli di esplosione?

se si ATEX

mi viene anche da pensare che ci potrebbero essere dei serbatoi etc...

Verificare l'applicabilità della PED

in entrambi i casi rivolgersi ad un ON

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