Camel Inserito: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2005 Salve a tutti!!Mi è stato commissionato di progettare l'impianto elettrico per una chiesa che ha subito lavori di restauro in seguito ad eventi sismici di qualche anno fa.Dopo aver scoperto che i luoghi di culto non rientrano nella categoria dei "Luoghi di pubblico spettacolo" ( Circolare Ministro dell'Interno n° 42 MI.SA.(86) 22 del 17/12/1986 ) vorrei sapere se esistono norme (sia CEI che UNI), guide di qualsiasi genere o decreti ministeriali (o leggi in generale) che diano disposizioni chiare su come debbano essere costruiti gli impianti di illuminazione elettrica in questi ambienti.Grazie a tutti, e spero di essere stato abbastanza chiaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andry75 Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 Anche io ho lo stesso dubbio...per i piccoli interventi mi rimetto alla 64-08, ma mi piacerebbe anche a me sapere come funziona con precisione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 anche se qulcuno ha fatto una "cortesia" a qualcuno> di 80 persone --- aperto al pubblico generico senza controllo su chi entra --- nessuna istruzione ai presenti --- chiuso --- nessuna qualifica speciale di tutti i presenti = equivalente a luogo di pubblico spettacolose poi fai l'avvocato e' un'altro discorso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Camel Inserita: 11 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 Scusa Piero Azzoni ma la fonte di quello che hai scritto qual'è?? perchè io no riesco a trovare nulla che dica cose simili....soltanto il decreto ministeriale che ho citato prima che dice appunto:"8. - Edifici destinati al culto -punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982 (locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti).Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo e trattenimento secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 52 del 20 novembre 1982 punto 4.1, e pertanto non sono compresi nel punto 83) del D.M. 16 febbraio 1982.Sono fatte comunque salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577." Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 (modificato) ma sei un tecnico o un burocrate?tra un po', se non stiamo attenti, fanno una norma per la case rosse, una per le case blu e una per quelle giallecapacita' del tecnico e' quella di estrapolare significati da quanto dichiaratocosa me ne faccio di una norma che dire cosa non e' una cosa ?e' evidente che la chiesa non e' un luogo civilema e' evidente che non e' industrialee' evidente che non e' un campo sportivo all'apertoma nemmeno una stazione sotteranea dell matropolitanadevo chiedermi (DEVO CHIEDERMI, non posso chiedermi) a cosa somiglia ? quali sono le esigenze? quali sono i problemi ?ORA. DIMMI TU !non e' che forse per caso la realta' non solo piu' vicina, ma perfino identificata E' quella del luogo di pubblico spettacolo ?se poi tu, con scenza e conoscenza trovi una tipologia TECNICAMENTE piu' consona, esprimila !io, se dovessi costruire l'impianto elettrico di una chiesa questa tipologia applicherei, sicuro di lavorare beneeventualmente, in un momento di paranoie burocratiche scriverei:" quantunque il decreto XX dice che ho applicato detta tipologia perche' la mia personale professionalita' questo mi ha suggerito ........ " Modificato: 11 luglio 2005 da Piero Azzoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Camel Inserita: 11 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 no, non sono un burocrate, ma se un decreto del Ministro Dell'interno della Repubblica Italiana mi dice che una chiesa non è un "luogo di pubblico spettacolo" (e quindi non devo considerarlo tale in fase di progettazione di un impianto elettrico) non capisco perchè dovrei inventarmi chissà cosa per farlo rientrare in quella categoria.comunque avevo solo chiesto se quel che dicevi era estrapolato da qualche norma o legge dello stato oppure frutto della tua fantasia, bastava rispondere a questo.Grazie comunque, e complimenti per la gentilezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 la fantasia e' una cosa, l'analisi deduttiva un'altracomunque non hai risposto alla domanda che a mia volta ti ho fatto:dall'analisi tecnica dei fatti quale e' secondo te la tipologia di ambiente piu' vicina alla chiesa ?se poi e' cosi' vicina, come io sostengo nella mia prima risposta, non e' che devi fare "chissa che'"taluni confondono il concetto di spettacolo correttamente inteso, cioe' di "cio' che avviene davanti a spettatori" con il concetto di "divertimento"indubbio che il concetto di diventimento non c'entra nulla con la chiesama indubbio che il "cio che avviene ..." c'entrain quanto al decreto ..... sara' un errore, dopotutto non e' dei peggiori che i nostri governanti hanno fatto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nll Inserita: 12 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2005 Piero, se qualcuno ti chiede indicazioni su una norma, se la norma non c'è è sufficiente dire quello e basta, che motivo hai di deridere la citazione che ha fatta Camel di un articolo che espressamente contraddice la tua personale interpretazione?Poi possiamo contestare di tutto, in fin dei conti le leggi vengono fatte, rivedute e corrette nel tempo, o abrogate, anche con il contributo popolare (tramite referendum). Ma una citazione puntuale, come quella che è stata fatta, non credo che ci autorizzi a ironizzare su chi l'ha segnalata, specialmente se questa è servita a formulare con maggiore chiarezza la sua richiesta d'informazioni.La Legge, poi, non ammette ignoranza e, se su un argomento un articolo di legge c'è, questo deve essere conosciuto ed applicato, indipendentemente da quanto paiono applicabili, a nostro giudizio, altre norme. In questo vedo la sua preoccupazione.Detto questo, può anche essere che tu abbia ragione, Piero, ma Camel evidentemente cercava il conforto di qualche norma scritta, piuttosto che di sensazioni, anche se suffragate dalla tua competenza tecnica.Ricordati che anche una parola detta bonariamente può non farne trasparire lo spirito, quando questa non è pronunciata "in vivo", ma affidata ad una tastiera e ad uno schermo di PC. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 16 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2005 se un regolamento dice che xxx E' ... serve a qualcosami spieghi a cosa serve un regolamento che dice che xxx non e' ... senza dire che cosa e' ?alla fine pongo io la domada :se i luoghi di culto in genere:chiese cattoliche, moschee, sedi di schentology, sinogoge, ecc. non sono :luoghi di pubblico spettacoloedifici ad usi civiliedifici industrialiminierecampi sportiviattrezzature turistichescuolearee clessificate secondo atexcosa ca**o sono ?grazie a chi sa la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 16 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2005 Diciamo che ,forse,la giusta denominazione è luoghi di pubblico intrattenimento.Poi...ai fini elettrici va da se che le normative elettriche valgono per tutti i locali di pubblico spettacolo, il Ministro degli Interni ha pero' specificato che i luoghi di culto non sono da ritenersi di pubblico intrattenimento. Ma a chi era diretta questa specifica:Agli installatori in genere? O piuttosto agli agenti di pubblica sicurezza?Forse agli agenti di Polizia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 16 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2005 acuta l'osservazione, avevo anch'io perso per oro colato il primo post, ma cosa c'entra il ministero degli interni con gli impianti elettrici ?serebbe il caso a questo punto che camel ci illuminasse sull'esatto contenuto della circolare, visto che l'ha vistami piacerebbe conscere anche il dpr salve le disposizioni contenute nell'art. 15, punto 5 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 17 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2005 Il ministro degli interni è preposto alla pubblica sicurezza. Essi agiscono secondo le regole. Sia le discoteche che le chiese sono luoghi pubblici. Il ministro (probabilmente) per evitare cretinate ha specificato di non considerare le chiese come luohi di spettacolo.E' facile vedere PS e CC in borghese o in divisa nelle discoteche per controlli preventivi, non facile nelle chiese. Probabilmente quella direttiva era interna alla polizia.Pero'...è facile essere tratti in inganno. Uno non ha mai fatto l'impianato elettrico in una chiesa, rimane un po' sconcertato sulla definizione "spettacolo"...mentre era meglio usare un termine piu' appropriato...magari intrattenimento... chiesa,discoteca, sale congressi, .... che so... mentre cerca informazioni si imbatte in una circolare stramba... ed ecco che invece di trovare chiarezza trova nebulosità.Anche Piero Azzoni, in un primo momento non aveva riflettuto su "ministro degli interni".Insomma, il burocrate vizio di creare confusione è vecchio come il mondo. Credo che sia un'innata cultura che si inzia ad assorbire all'istituto commericiale. Basterebbe riflettere un po' di piu' sui termini da usare è gia si risolve qualcosa. Questo ne è un chiaro esempio....la chiesa non è luogo di spettacolo....che sarà mai?... e via a cercare... ci sarà una norma che mi è sfuggita?...e cerca...cerca... e via a confondersi......ma all fine si trova la soluzione. Ed allora si pensa...no è troppo facile...non puo' essere questa...e via a confondersi ancor di piu'... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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