Vai al contenuto
PLC Forum


Nuova Normativa <35kw


FRAU79

Messaggi consigliati

8 ottobre verra' pubblicata sulla gazzetta ufficiale la nuova legge per la manutenzione degli impianti di riscaldamento <35kw e altro, la novita' e' che la manutenzione andra' fatta ogni 2 anni assieme alla combustione e sulle caldaie nuove ogni 4. qualcuno ha qualche info a riguardo? per i manutentori e' un bel colpo :(

Link al commento
Condividi su altri siti


Non ne sono a conoscenza, ed inoltre cosa intendi per un bel colpo che allo stesso costo di contratto usciranno al posto di due volte in due anni solo una volta in due anni!!!

Io ne sarei contento.

Comunque sarebbe una legge sensata sui due anni, non condivido i 4 anni per caldaia nuova, visto che comunque un controllo è meglio farlo comunque soprattutto per le nuove caldaie.

Ciao

Simone

Link al commento
Condividi su altri siti

Non lo ho ancora letto ma credo che parli di certificazione energetica degli edifici, almeno penso sia quello che mi ha passato il collegio e per cui abbiamo una riunione straordinaria della commissione termotecnica.

Appena discusso posso darvi lumi.

Ciao

Simone

Link al commento
Condividi su altri siti

per quanto riguarda la manutenzione delle caldaie sotto i 35kw non e' cambiato nulla dato che si fa riferimento al dpr 412, e' stata aggiunta la revisione agli scaldabagni tipo b ogni 2 anni e tipo c ogni 4.

Link al commento
Condividi su altri siti

Attenzione a non dare informazioni errate!!!!!!!!!

il D.Lgs 192 modifica sia il 412 che la 10/91 abrogandone alcuni articoli !!!!!

ha modificato gli allegati previsti per la manutenzione da "H" a "G" ed ha inserito il modulo per la manutenzione degli impianti superiori ai 35 Kw. allegato "F"

una importante novità è l'inserimento delle sanzioni previste per i manutentori e i progettisti...... da 1.000 euro a 6.000 euro..................

molti altri aspetti sono modificati.... non sarebbe possibile elencarli in un post

....tanto meno il primo.... ne aprofitto per salutare tutti.

sarebbe sicuramente utile approfondire l'argomento sentendo pareri e interpretazioni, visto che queste modifiche toccano sia i manutentori che gli enti locali con i loro verificatori.

Buon lavoro a tutti e saluti.

Link al commento
Condividi su altri siti

CHE GRANDE MODIFICA HA FATTO SULL'ALLEGATO H... hanno aggiunto solo la prova di tiraggio, tutto il resto e' invariato. io ho letto solo la parte che riguarda i manutentori delle caldaie

Link al commento
Condividi su altri siti

leggi bene l'aalegato "L" , al punto 3 dice che fermo restando al 412 art.11 comma2 ..... quindi vuol dire che deve essere preso ancora in considerazione

Link al commento
Condividi su altri siti

l'ulteriore modifica all'allegato per la manutenzione è che è sparita la potenzialità del focolare... e non è poco (per diversi aspetti) e è stata inserito l'orario di inizio lavoro e di fine lavoro....... (non cambia nulla per i manutentori corretti)

per quanto riguarda l'allegato L al punto 3 parla degli impianti superiori ai 35 Kw.

ritengo, come altri, che per ora non dovrebbe cambiare molto visto che i costruttori indicano che i loro prodotti devono essere verificati ogni anno (nella maggior parte dei casi).

in ogi caso, questo nuovo decreto, sta creando una grande confusione e ritengo che ne creerà molta altra.

saluti.

P.S. non intendo in NESSUN modo essere polemico o tanto meno criticare, vorrei solo condividere le varie interpretazioni; pare anche che questo decreto sia in contrasto con le leggi regionali... ringrazio delle risposte.

Link al commento
Condividi su altri siti

mi spiace se sono apparso un po sgarbato e' solo che questo nuovo decreto e' stato interpretato male..

anche se il costruttore indica che la manutenzione va fatta 1 volta l'anno ( sicurante verranno fatte modifiche dalla case costruttici ) rimane sempre il punto 2 ( e non il 3 :rolleyes: ) che fa riferimento al dpr 412 il quale specifica che la manutenzione va fatta 1 volta l'anno(art 11 comma 2,4,12). mentre l'analisi di combustione per le caldaie con potenza inferiore a 35kw va fatta ogni 4 anni(vedi punto 3 dell'allegato "L")

Link al commento
Condividi su altri siti

scusa ma sempre nell'allegato L art. 1 ai punti a,b,c parla di manutenzioni......

Se questo decreto modificava solo l'analisi di combustione non ci si sarebbe preoccupati più di tanto, a parte che leggendo l'art. 3 pare intendere che le centrali termiche con potenza maggiore di 350 Kw alimentate a combustibile SOLIDO si debba analizzare il rendimento due volte l'anno......

... vai con gli altri punti, sperando che qualche altro si associ alla discussione.

saluti

P.S. comunque se questi ad agosto andavano in ferie non creavano sti casini......

mi piacerebbe sapere chi è o chi sono i "tecnici" che hanno partecipato alla stesura del decreto.......

Link al commento
Condividi su altri siti

infatti se si legge bene il capitolo 1 viene detto che in mancanza di indicazioni specifiche ( metti caso che le ditte costruttici non diano indicazioni ) i controlli dovranno essere eseguiti secondo i punti a,b,c , fermo restando a quanto stabilito da comma 2 e all'art 11 comma 13 del decreto n.412.

questo significa che il 412 viene integrato con questo nuovo decreto. sono stati abrogati i seguenti articoli:

legge 9 gennaio 1991, n. 10:

a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.

d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412:

a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8.

l'articolo 11 del 412 non e' stato toccato!

a questo punto posso solo pensare che nella lista delle manutenzioni possiamo aggiungere gli scaldabagni con scadenza quadriennale per i tipo c e biennale per il tipo b dato che non hanno una legge di riferimento e fanno parte dell'impianto.

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...