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Legge 62/05 - cosa cambia ?


Piero Azzoni

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mi sfuggono nel dettaglio le conseguenze della legge 62/05 in merito alla certificazione della sicurezza macchine

qualcuno conosce dei link validi ? grazie

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temo che stiamo vedendo le cose da un'ottica diversa

tra l'altro la 62/50 ce l'ho anch'io

per macchine costruite dopo il 1996 serve:

- che siano sicure

- che siano certificate

- che siano marchiate

quello che non riesco ad interpretare sulla legge e':

ipotesi a:

anche le macchine costruite prima ...... devono essere sicure

ipotesi b:

anche le macchine costruite prima ....... devono essere sottoposte a processo di analisi, verifica, progetto e certificazione

ti chiarisco ulteriormente con un esempio

tale ha comprato nel 1994 una macchina, NON CERTIFICATA, nel 1997 ne ha comprato una seconda certificata e marcata; le macchine sono identiche

nell'ipotesi a non deve fare nulla

nell'ipotesi b deve analizzare e certificare oziosamente la prima macchina

ti potrei anche fare un' altro discorso, l'evidenza !

se una macchina e' evidentemente conforme a ..... nell'ipotesi a e idonea per definizione, nell'ipotesi b. NO

Modificato: da Piero Azzoni
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In realtà il temine macchina è improprio in quanto più correttamente si dovrebbe parlare di attrezzature di lavoro.

Distinguiamo quindi quelle antecedenti l'entrata in vigore della direttiva macchine e quelle posteriori alla stessa.

Con riferimento alle macchine già utilizzate prima dell’entrata in vigore del Regolamento di applicazione della Direttiva Macchine a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 10 aprile 2003, anche con la legge n. 62/05 il legislatore è intervenuto ed ha fissato delle ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro nonché ha richiesto l'adeguamento delle attrezzature non conformi, messe a disposizione dei lavoratori (vedi 626 recenti integrazioni).

Gli adeguamenti riguardano la protezione dai rischi legati alla messa in moto e/o all'arresto delle attrezzature di lavoro, la messa in moto volontaria di una attrezzatura dopo l'arresto e le caratteristiche delle protezioni contro il contatto meccanico di elementi mobili.

Le indicazioni fornite sono paro paro quelle della direttiva macchine

Tali modifiche dovranno essere attuati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge avvenuta il 12/5/2005 e quindi entro il 12/11/2005.

Viene esplicitamente indicato che tali modofiche non comportano una nuova messa in servizio e quindi la marcatura CE non è necessaria.

Tuttavia, la scelta e l'uso di sistemi di sicurezza deve essere valutato al fine di non modificare la concezione e la destinazione d'uso della machina.

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