Dario Valeri Inserito: 16 novembre 2005 Segnala Inserito: 16 novembre 2005 (modificato) ciaoQuale e' l'altezza del battipiede da mettere su scale e pienerottoli a sevizio di impianti?(scale e pianerottoli metallici)sono necessari anche su scale?in Europa e' 10 cm ma mi sempra che in Italia le misure differiscano...pero' le opinioni sono diverse.ciaodario Modificato: 16 novembre 2005 da Dario Valeri
Claudio Monti Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 (modificato) Direttamente da UNI EN ISO 14122-3: "Mezzi di accesso permanenti al macchinario"3.2.4 tavola fermapiedi: Parte inferiore piena del parapetto oppure rialzo su un pianerottolo perprevenire la caduta di oggetti dal livello del piano.Nota Una tavola fermapiedi riduce inoltre lo spazio libero tra il pavimento e il corrente intermedio per evitare ilpassaggio di un corpo.7.1.7 Una tavola fermapiedi con un’altezza minima di 100 mm deve essere installata al massimoa 10 mm dal piano di calpestio e dal bordo della piattaformaDeduco che se segui questa norma, come tra l'altro hai gia' indicato, dovresti essere a posto anche in Italia. Modificato: 16 novembre 2005 da Claudio Monti
Hellis Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 (modificato) il DPR 547/55 (tutt'ora in vigore), parla di 150 mm. Vi rammento che una Norma di buona Tecnica non ha strettamente valore legislativo, mentre un DPR è legislazione vigente. Modificato: 16 novembre 2005 da Hellis
Dario Valeri Inserita: 16 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2005 ciaograzie per l'aiuto.ho guardato il dpr ma non dice esattamente come dici , hellis.o meglio, se ti riferisci all'articolo 26 !l'articolo 26 da solo la definizione di "parapetto normale"(al punto 1) mentre da' la definizione di "parapetto normale con arresto al piede" al punto 2in questo ultimo caso si parla di 15 cm....... ma :all'articolo 16, al punto 1 si definiscono le caratteristiche delle scaleper il normale accesso al luogo di lavoro.al punto 2 del medesimo articolo si dice "dette scale ed i relativi pienerottoli devono essereprovvisti , sui lati aperti, di "PARAPETTO NORMALE" o di altra difesa equivalente.quindi SEMBREREBBE che i 15 centimetri (in quel caso che e' anche il mio caso) non ci siano!boooo cerchero' ancora in mancanza di LEGGE applico la normativa... giusto?ciaodario
Hellis Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 (modificato) Se ti può aiutare, ti dico che quando i funzionari ISPESL compivano la verifica di primo impianto sulle gru a ponte, l'altezza del parapetto (1100 mm) e l'altezza del fermapiede (150 mm) erano le prime cose che misuravano, quando la gru era dotata di passerella. Modificato: 16 novembre 2005 da Hellis
Dario Valeri Inserita: 16 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2005 (modificato) ciaosi risulta anche a me! ma non so perche'! e questo che vorrrei capireho un cliente che vuole i 150 mm (richiesta postuma)io daro' i 150 mm solo se e' previsto, nella perizia di un dott.ing. ho trovato i 150 mmma nella sua perizia non c'e' scritto il riferimento.O meglio fa riferimento all'art.26 e art 16del dpr. pero' al punto in cui si parla del "passamano normale con battipiede" ...perche?forse perche' le scale alle quali mi riferisco sono "per raggiungere il posto di lavoro" e non dei parapettisu dei carriponte.....all'art 16 si parla di "parapetto normale" e basta....ciaodario Modificato: 16 novembre 2005 da Dario Valeri
Hellis Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Posso dare un colpo di telefono ad una fonte autorevole. Mi devi dare una giornata di tempo.
Hellis Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 La mia fonte dice: 'sii più preciso: c'è scala e scala, passerella e passerella'.Quindi sostanzialmente:è una passerella con scala di accesso?è a bordo macchina?a che altezza?ci può essere presenza/transito di persone al di sotto?con che frequenza è utilizzata? solo per manutenzione o per asservimento alla macchina (carico pezzi, regolazione, etc etc)?sulle gru l'esigenza del fermapiede, se ho ben capito, pare essere anche la prevenzione di caduta di oggetti...
Dario Valeri Inserita: 18 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2005 (modificato) ciao hellis e graziesi tratta di una scala metallica che da terra porta ad un altezza di 5 metri circa (c'e' un pianetrolo grigliato in mezzo) questa scala finisce su di un impianto costruito in metallo (non in calcestruzzo) con il pavimentodi lamiera ,non siamo in presenza di olio.sotto ci possono essere (saltuariamente ) delle persone , cioe' quelli che non hanno altro da fare e ci possono essere mezzi da cantiere.puo' essere utilizzata ......4-5 volte algiorno se non ci sono problemi ...viene usata per la pulizia dell'impianto ed i controlli manutentivi cioe' non e'una scala di normale transito.ciao e grazie (anche alla fonte autorevole)dario Modificato: 18 novembre 2005 da Dario Valeri
Dario Valeri Inserita: 18 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2005 ciaoTROVATO!! era l'articolo 27 del medesimo dprciaodario
Hellis Inserita: 18 novembre 2005 Segnala Inserita: 18 novembre 2005 (modificato) Art. 27Protezione delle impalcature, delle passerelle e dei ripiani Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 1,50.Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale, purchè siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso l'esterno....secondo me ci vuole, e se ci vuole va 150 mm Modificato: 18 novembre 2005 da Hellis
plcdan Inserita: 23 ottobre 2009 Segnala Inserita: 23 ottobre 2009 Dopo l'entrata in vigore del Dlgs 81/2008 (il "Testo unico"), è corretto affermare che sui macchinari o per l'accesso ad essi valgono le indicazioni riportate nella norma EN 14122-3 (parapetto Hmin.=1100 mm, battipiede Hmin.=100 mm.) e NON il DPR547/55 ?La nuova legge ha infatti abrogato il DPR547/55 e di conseguenza le relative indicazioni di una altezza di battipiede di 15 cm. (il nuovo testo indica all'art.138 il battipiede di 15 cm. relativamente però ai "ponteggi fissi").Ci si può augurare dunque che oggi in caso di ispezione di funzionari ISPESL (almeno su macchinari di nuova costruzione) venga accettata una altezza min. del battipiede di 100mm.?Ciao e grazieDan
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