albertobovetti Inserito: 15 marzo 2006 Segnala Share Inserito: 15 marzo 2006 Buonasera a tutti, vi chiedo un aiuto perché non so più dove sbattere la testa!Sono un avvocato e debbo costituirmi in una causa promossa da un automobilista che si dice danneggiato dal cattivo funzionamento di un cancello automatico; questi, uscendo in retromarcia sulla strada pubblica, è stato "pizzicato" dal cancello che si trovava in fase di chiusura, e fra le altre cose, lamenta:1) che il cancello non fosse dotato di una fotocellula interna al cortile, in modo che la chiusura si arrestasse al passaggio della vettura prima che la stessa giungesse alle fotocellule (chiamiamole) "esterne", quelle posizionate all'altezza dei pilastri;2) che la luce lampeggiante fosse visibile solo dall'esterno e quindi che non fosse possibile accorgersi del fatto che il cancello si trovasse in fase di chiusura.Sulla base della mia esperienza (parlo anche per quanto riguarda il mio cancello di casa, installato circa 4 anni fa), però, le due circostanze di cui sopra sono assai normali, e cioè: 1) ho visto ben pochi cancelli muniti anche delle fotocellule interne: sono esse obbligatorie?; 2) la luce lampeggiante è, anch'essa, sempre posizionata all'esterno: qual è la sua utilità, e perché non la si deve installare anche all'interno (se, come credo, non la si deve installare anche all'interno)?Per quanto abbia cercato, non sono riuscito a trovare la normativa di riferimento, che dovrei produrre in giudizio: qualcuno di voi sa dirmi dove trovarla?Vi ringrazio infinitamente per le vostre eventuali risposte, che attendo con impazienza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andry75 Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2006 per la normativa non sò, comunque credo sia obbligatorio che le fotocellule proteggano tutta l'area del cancello e che il lampeggiante sia visibile dall'area di manovra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2006 Prova a leggere queste tre discussioni:link 1link 2link 3 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 15 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2006 è un cancello ad anta/e battente/i oppure a scorrimento?nel caso di ante battenti la seconda coppia di fotocellule è obbligatoria oltrechè sensataverificherei anche cosa dice il Codice della Strada, se lo dice, circa l'immissione sulla pubblica via da una proprietà privata (procedeva in retro marcia???!!!!!!)Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobovetti Inserita: 16 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 Vi ringrazio moltissimo per l'interessamento e le risposte: il cancello è a battente e dà su di un'area pubblica. L'auto procedeva in retromarcia. Rimane qualche (decisivo) dubbio, che vi chiedo, se potete, di chiarire:1) davvero non capisco se la coppia di fotocellule interne sia obbligatoria (nella "guida UNAC n. 2 per la motorizzazione dei cancelli a battente" che ho trovato grazie alle vostre cortesi indicazioni, è scritto che «per ridurre ulteriormente la possibilità di impatto nelle aree di movimento del cancello, è possibile - e dunque non sembra obbligatorio - installare una coppia di fotocellule ecc.»);2) a che serve il lampeggiante? qual è la sua funzione e/o utilità (capirete che la risposta a questa domanda è determinante per concludere se dovesse essere garantita la visibilità del lampeggiante anche all'interno)?3) dov'è scritto (se, cosa di cui dubito, è scritto da qualche parte) che il lampeggiante deve essere visibile anche dall'interno (sulla guida UNAC n. 2 che ho citato sopra, a pag. 6, c'è scritto addirittura che «è opportuno installare, in posizione visibile, il lampeggiante che segnala il movimento dell'anta», quindi non sembrerebbe obbligatoria nemmeno l'installazione con visibilità dall'esterno)?4) soprattutto: dove è possibile scaricare il testo integrale della normativa?grazie ancoraalberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andry75 Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 La normativa che ti interessa la dovrai comprare, spece se la vuoi produrre in un tribunale. Il problema è trovare tutta la normativa che interessa. A logica però tutto dovrebbe essere obbligatorio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 Con le nuove normative, il lampeggiante è solo un'optional, anche se poi tutti lo installano perchè altrimenti il cliente pensa che gli hanno dato qualcosa in meno...la normativa è quella citata, e purtroppo per il tipo di uso previsto.. va comprata.Si trovano, invece, le interpretazioni a cura delle case costruttrici, basta cercare con google: non sono ufficiali ma sono basate su dati normativi reali, e possono aiutare a comprendere il testo legale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FANT Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 Se il cancello è di 4 anni fa era applicabile la Norma UNI 8612, ora abrogata e sostituita da una norma europea.Se non ricordo male richiedeva SOLO una coppia di fotocellule all'esterno in quanto lo scopo era di proteggere i mezzi in entrata.Per i mezzi in uscita è lasciato tutto alla attenzione di chi conduce il mezzo..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
serafinof Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 io invece faccio un'altra folgorante ma secondo me fondamentale domanda :quanto vecchia è l'installazione del cancello?se degli ultimi 10 anni circa (anche 15 va) la domanda numero due è :chi ha installato il cancello, ha acquistato un tipico kit oppure se ne è realizzato uno per conto suo?nel primo caso cerca e troca la dichiarazione di conformità del prodotto e quindi la dichiarazione di installazione seconda la regola dell'arte fatta dall'installatore autorizzato (che se non hai è un bel ridere...)se invece chi ha installato il portone si è comprato vari pezzi e poi li ha assemblati, costui deve avere in casasua un fasciclo tecnico da produrre proprio in casi del genere e deve rilasciare comunque una dichiarazione di conformità all'utilizzatore, pur non necessitando strettamente dell'apposizione del famigerato CE.altro e molto altro ancora ci sarebbe da dire, soprattutto che le norme NON sono cogenti sempre e comunque (pareri della commissione auropea e non miei...) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hellis Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 (modificato) Credo che sia della massima importanza ciò che ha scritto serafino.Non sono esperto di cancelli, ma se si legge la definzione di 'macchina' della Direttiva Comunitaria sulle Macchine 98/37/CEE (recepita con il dlgs 459/96 pubblicato sulla GU il 6 Settembre 96), indubbiamente il cancello elettrico rientra nella definizione di macchina, e pertato i riferimenti legislativi che possono influenzare l'applicazione potrebbero derivare unicamente da questa o da altre Direttive. Come ben sappiamo le Norme Tecniche diventano obbligatorie solo se sono EN e di tipo C, altrimenti non sussite nessun vincolo legislativo che ne impone l'applicazione (anche se consigliata).Nel caso la Direttiva Macchine (o altra Direttiva Comunitaria) sia effettivamente applicabile, la vedo comunque dura avere un parere di un CTU in relazione ad un incidente che ha prodotto danni 'solo' a cose.Probabilmente l'unica strada da percorre è quella di invocare una procedura di non conformità. Ma credo che valga più la pena pagare il carrozziere.***si effettivamente il cancello rientra nella Direttiva Macchine http://www.associazioneunac.it/faq5.htm, e quindi il riferimento legislativo principale è questo. Pertanto le Norme Tecniche di riferimento diventano le EN12453/EN12455. A questo punto diventa anche interessante capire chi ha montato il kit, e diventa documento vincolante anche il 'manuale d'installazione', e capire le suddette Norme (che sono armonizzate 'EN') sono di tipo C.In quel link di cui sopra, ci sono 64 Faq che trovo estremamente precise e corrette per capire gli aspetti del problema posto. Credo che sia veramente professionale (ne ho viste poco di guide fatte così bene). Modificato: 16 marzo 2006 da Hellis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
andry75 Inserita: 16 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2006 Infatti anche io pensavo che si applicasse la direttiva macchine, che quindi lampeggiante ecc ecc fossero obbligatori, ma il post di Paolo mi ha messo dei dubbi. Potrebbe essere un'altra classica situazione italiana: da un lato sicurezza "esagerata", dall'altro non frega niente a nessuno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hellis Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 In realtà la Direttiva Macchine non 'impone' il lampeggiante, ma prescrive che vengano analizzati e soddisfatti una serie di Requisiti Essenziali di Sicurezza.Come soddisfare i R.E.S. e dimostrarne l'adempimento, è demandato al Costruttore (attenzione che per Costruttore si intende una figura giuridica ben precisa che, nel caso specifico, può non coincidere appieno col fabbricante del kit). Se il Costruttore si attiene alle indicazioni di Norme Tecniche sarà per lui più facile dimostrare la bontà dell'analisi; viceversa se la soluzione adottata va contro le prescrizioni di una Norma, sarà più difficile dimostrare l'efficacia della soluzione. Ma da tutto ciò scaturisce che l'applicazione della Norma Tecnica è comunque volontaria. L'unica eccezione la si ha se c'è una Norma di Prodotto (ovvero Norme Armonizzate di Tipo C), che diventa pressochè obbligatoria.Va capito se le Norme EN citate del website dell'Unac sono Norme di Prodotto (quindi obbligatorie) o Norme di tipo A o B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
serafinof Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 io invece voglio stupirvi con un effetto speciale :oltre alle famigerate direttive macchina, LVD,EMC RT&TE (in qualche caso), anche la 89/106 prodotti da costruzione ove esiste una prosopopea di norma applicabili !ne dico una che mi piace : uni en 12978 dispositivi di sicurezza per portoni e cancelli motorizzati : purtroppo è troppo recente forse (2005).non serve ovviamente ricordare che l'installatore è tenuto a rispettare la regola dell'arte e che per regola dell'arte sono considerate le norme UNI e CEi, oltre al fatto che la 46/90 lo dice senza mezzi termini.Domado : ma l'installatore ha fatto tutto questo?il costruttore ha fatto tutto questo?senza informazioni. liberi tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
serafinof Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 ps: io ho cictato una norma recente perchè l'ho da poco letta (non studiata per carità non fatemi domande...) e mi è assai piaciuta nel modo espositivo.tuttavia l'uni da anni propone norme tecniche ad hoc (vedere il sito per credere) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobovetti Inserita: 17 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 Vi ringrazio ancora per i chiarimenti già svolti e per quelli che ancora arriveranno. Preciso una cosa, dopo aver letto le vostre risposte: il cancello in questione è munito di lampeggiante, il problema è che si tratta di lampeggiante visibile soltanto dall'esterno. Se mi spiegate - cosa che, in tutta onestà, non ho ancora capito - qual è la funzione del lampeggiante, allora potrei provare a spiegare in comparsa di risposta che non ha senso pretendere che il lampeggiante sia visibile anche dall'interno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
serafinof Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 siccome qui la cosa è tecnica, per dare una risposta corretta bisognerebbe fare un sopralluogo e verificare lo stato delle cose.In generale un dispositivo ottico di segnalazione ha lo scopo di informare l'utilizzatore di una potenziale fonte di pericolo come ad esempio lo schiacciamento causato dai battenti in chiusura o in apertura (muro/battente ad esempio).Io comunque, pur nel rispetto dei partecipanti al forum, sarei ben prudente nel mettere in piedi una causa e fare delle affermazioni basandomi su una discussione di chi non ha mai preso visione dello stato dei luoghi!Ricordo che l'analis de rischi è il solo documento utile in tali casi e le da la risposta alla sua domanda, perchè se è vero che un lampeggiante deve essere presente, è altrettanto vero che deve essere visibile nella posizione di maggior rischio.esemplifico : se ho un portono alla fine di un vialetto che presenta una curva cieca, serve un lampeggiante visibile a monte della curva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 In quale norma è specificato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
serafinof Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 nella simpatica norma nota come "Analisi dei rischi"le norme non possono prevedere tutte le situazioni possibili ed immaginabili, ma danno una traccia di come garantire dei minimi livelli di sicurezza.Infatti non è che il cancello di casa tua o l'impianto elettrico lo possono installare tutti quelli che hanno letto le norme del caso : si chiede professionalità e competenze come base minima di discernimento dei rischi.Le norme sono un'eccellente traccia!Inoltre la direttiva macchine (visto che l'abbiamo citata) è una di quelle che non richiede cogentemente l'applicazione di norme armonizzate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
albertobovetti Inserita: 17 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 Preciso: io non devo "mettere su" la causa; la causa è stata promossa dall'automobilista danneggiato ed io debbo difendere le ragioni di chi ha fatto installare un cancello in un certo modo. Non pretendo di risolvere una volta per tutte i problemi che ho esposto in apertura, debbo solo trovare una traccia sulla base della quale difendermi: a prima vista, nel caso di specie, mi pare proprio di aver capito che l'automobilista si sia "addormentato" mentre usciva dal cancello e che ora tenti di "attaccarsi" a tutto per farsi risarcire i danni che la sua malaccorta manovra – più che il difetto di sistemi di sicurezza relativi al cancello – gli ha procurato. Per cui, a mio modo di vedere, si tratta semplicemente di "buttare lì" al giudice un paio di argomentazioni convincenti che gli facciano capire che quel cancello era regolare pur non avendo il lampeggiante visibile dall'interno (ma solo dall'esterno) e pur avendo una sola coppia di fotocellule, come l'assoluta maggioranza dei cancelli automatici che ho avuto modo di notare nella mia esperienza personale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 Non si può andare in Tribunale a discutere una scelta soggettiva: o c'è una Norma, oppure non c'è.Inoltre, una volta soddisfatte le specifiche tecniche di montaggio richieste dalle Norme dedicate ai cancelli, l'analisi dei rischi non può che limitarsi al rischio residuo.Sono naturalmente libero di mettere qualcosa in più rispetto agli obblighi, posso mettere anche una sirena udibile da dieci chilometri per avvertire che sto chiudendo o aprendo il cancello; ma se il lampeggiatore non è obbligatorio (a meno che lo sia ri-diventato con l'ultima normativa del 2005, che non ho letto), allora è facoltativo.Tutto questo tenendo presente che ho sempre lavorato prima sulla meccanica del cancello, per evitare rischi di cesoiamento, di schiacciamento ed altro, sulla potenza del motore e sulla regolazione della frizione, prima di passare alle sicurezze elettroniche. Rimane il fatto che è comunque molto difficile, per l'installatore, dimostrare che ha consegnato una macchina sicura: basta che l'elettricista del paese (come è successo a me) metta al massimo la frizione perchè ci sono quaranta centimetri di neve. Così, quando la neve sparisce, il cancello ha la forza di una pressa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
serafinof Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 il tuo esempio è lampante di come le norme non sono sempre la soluzione di ogni male, soprattutto in sede giudiziale :se l'installatore accorto avesse passato il libretto d'impianto con le caratteristiche tecniche (es forza della frizione etc) ed in base ad una perizia si vede che , per n ragioni, questi sono differenti, ecco che l'installatore è svincolato da colpe (es cattiva o nessuna manutenzione)e queste cose non sono indicate in nessuna normativa di prodottoseppoi vogliamo parlare di normative, io provocatoriamente richiedo che il cancello sia verificato ai sensi della 89/336 perchè sospetto che un disturbo causato dal cellulare III band del malaccorto guidatore abbia impallinato le sicurezze del portone.....quindi ribadisco la formuletta classica :l'installatore deve operare in base alla regola dell'arte, applicando il concetto di scienza e coscienza : ove a suo giudizio un rischio non fosse sufficientemente verificato deve ricorrere a soluzioni tecniche differenti anche se non previste nella norma.La domanda fondamentale non è se il lampeggiante fosse di norma o meno, ma se il lampeggiante nel caso specifico avesse potuto evitare l'inconveniente.Se si, non ci sono santi di norma Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 Mai visto un'installatore col dinamometro: anche se fosse, scommetto che si potrebbe dire che era starato, quindi ci vuole la certificazione di taratura di un centro autorizzato, e così via.La cosa si sarebbe risolta semplicemente, invece, piombando la cassetta, cosa che successivamente ho sempre fatto...Ripeto, uno può richiedere tutte le verifiche che vuole, ma se non si ricade nell'obbligatorietà, sono spese vane. E se il materiale certificato per l'EMC dal costruttore non è materiale valido, non c'è nessuna responsabilità dell'installatore...Se bastasse il libretto di impianto, allora ci sarebbero milioni di furbi che autocertificherebbero che nel momento della consegna l'impianto è perfetto... semplicemente dichiarando il falso. In qualunque condizioni si trovi l'impianto DOPO che se ne sono andati, direbbero che è una manomissione...Ci sono norme precise, e per seguire una strada diversa bisogna giustificare per bene la variazione (cosa peraltro prevista proprio dalle Norme), ma per non aderire alla normativa bisogna proprio che si tratti di un caso molto particolare e non previsto dal comitato normativo.Senza sbagliarmi troppo, credo che almeno nel 90% dei casi la normativa basti ed avanzi.Mi chiedo solo perchè non si voglia nemmeno nominare i testi normativi che riguardano i cancelli automatici, che dovrebbero essere invece la base da cui partire, sia che si voglia aderire in toto alle disposizioni vigenti che come ispirazione per le deroghe. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hellis Inserita: 18 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2006 (modificato) Credo che a questo punto sia indispensabile leggere cosa c'è scritto sulle istruzioni di installazione rilasciate dal Fabbricante del kit.Se l'installazione è conforme alle indicazioni del Fabbricante del kit, credo che la 'magagna' sia più attinente al Fabbricante, che all'Installatore.Tutti gli aspetti normativi (lampeggiante, relativa posizione, fotocellule interne etc etc) credo che siano dispositivi che il Fabbricante ha deciso di includere (o escludere) dal kit, facendo eventualmente riferimento ad una Norma Tecnica.Quindi, se l'automazione è conforme a tutte le prescrizioni del Fabbricante, credo che sia esso stesso che deve rispondere delle scelte e dell'analisi dei rischi effettuata.Viceversa, se l'installazione differisce dalla indicazioni rilasciate dal Fabbricante, è l'Installatore che deve spiegare perchè non ha seguito in tutto e per tutto le indicazioni (e qui la vedo dura). Modificato: 18 marzo 2006 da Hellis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
serafinof Inserita: 20 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2006 leggetevi la dichiarazione di conformità rilasciata da molti fabbricanti :direttiva macchine tipo B, ossia è possibile dichiararlo conforme solo dopo l'installazione, eseguita secondo le istruzioni dell'installatore.ma di fatto, se vogliamo leggere per bene, è l'installatore a costruire una macchina e quindi deve farsi l'analisi dei rischi.Norme? o si seguono oppure no e dire che non è responsabilità dell'installatore l'EMC è un errore di fondo : chi fornisce il KIT deve dare tutte le informazioni del caso, ed a volte non bastano comunque (leggere la linea guida alla direttia).Insisto : l'installatore realizza una macchina, la dichiarazione CE dice testaulmente di indicare le norme eventualmente applicate, nel qual caso la macchina si presume conforme ai RES.Ma io devo rispondere ai RES. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Hellis Inserita: 20 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2006 (modificato) Serafinofin effetti quella della dichiarazione di tipo B al posto di una A, demandando quest'ultima all'installatore (figura' che esegue solo una piccola percentuale della fase di realizzazione) è una questione fondamentale.Sopratutto perchè da tempo è usata dai 'furbi'. In realtà la Commissione Europea emise un parere ufficiale (che quindi ha valore in sede giuridica) proprio su quest'aspetto:Parere 148. Abuso nell'utilizzo della dichiarazione di cui all'allegato II BL'impiego della dichiarazione dell'allegato II B non deve dare origine ad abusi di un diritto. Si rammenta che l'abuso di un diritto è l'abuso di una prerogativa giuridica; in altri termini, il titolare di un diritto non rispetta le «norme» che regolamentano l'esercizio lecito di un diritto. L'impiego delladichiarazione prevista dall'allegato II B non deve essere strumentalizzato per aggirare la direttiva «macchine». Una macchina pronta per l'uso a cui vengono tolti i dispositivi di protezione e che deve essere messa in servizio nella condizione in cui si trova non può essere assimilata ad un sottoinsieme di cui all'allegato II B. Un fabbricante di macchine per la lavorazione del legno non può proporre in catalogo una sega pronta per l'uso che non disponga di una protezione descrivendola come un sottoinsieme che l'utilizzatore completerà successivamente. Il venditore non può trasferire artificiosamente gli obblighi giuridici che gli sono propri al cliente: non è possibile utilizzare artificiosamente un meccanismo previsto dalla direttiva per sfuggirne l'applicazione.Credo che il Costruttore del kit per l'automazione del cancello, deve indicare chiaramente i limiti dell'installazione, e dare precise indicazioni su come vanno installati i dispositivi etc etc. Modificato: 20 marzo 2006 da Hellis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Messaggi consigliati
Crea un account o accedi per commentare
Devi essere un utente per poter lasciare un commento
Crea un account
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!
Registra un nuovo accountAccedi
Hai già un account? Accedi qui.
Accedi ora