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gap51

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Una impresa edile installa una gru a torre in prossimità di una linea elettrica aerea a 130 kV. Per essere sicura di effettuare l’installazione nel rispetto delle norme vigenti, chiede il supporto dei tecnici della locale ASL (Uff. sicurezza impiantistica). La gru viene installata in modo tale che la distanza tra l’estremità del braccio ed il conduttore più vicino sia circa di m 6.11, quindi superiore ai 5 m richiesti dal DPR 164/56. Durante un temporale con forte vento, lo sbandamento laterale dei conduttori li fa entrare a contatto con la carpenteria della gru, provocando un guasto a terra con conseguente disservizio della linea AT. Il fuori servizio di quasi quattro ore determina circa € 150.000 di danni in una vetreria a ciclo continuo alimentata dalla linea stessa. L’ENEL accusa l’impresa edile di aver violato l’art. 2.1.06 del DM 449/88 (“Norme tecniche per progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree”) che impone di calcolare le distanze con catenaria inclinata di 30° sulla verticale. Ho i seguenti dubbi.

1) Il titolare dell’impresa edile poteva limitarsi alla applicazione del solo DPR 164/56 (“Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”) che all’art. 11 impone una distanza delle linee dalle costruzioni o dai ponteggi non inferiore a 5 m ?

2) Oppure era tenuto a conoscere il DM 449/88? Questo all’art. 1.1.02 recita: “Le presenti norme hanno lo scopo di fissare le prescrizioni fondamentali che devono essere osservate nel progetto e nella costruzione delle linee elettriche”. Pertanto mi sembra destinato ai progettisti e ai costruttori di linee, e non credo che l’impresario edile che impianta un cantiere sia tenuto a conoscerlo e a farvi riferimento.

3) Lo stesso DM 449/88, all’art. 2.1.06, nel fissare le distanze di rispetto per i conduttori, prende in considerazione solo elementi fissi dell’ambiente circostante (piani stradali, funivie, sostegni di altre linee, linee di trazione, posizioni praticabili del terreno o delle strutture circostanti) senza riferirsi in nessun modo ad opere provvisionali come i ponteggi o la gru di un cantiere (la cui presenza nelle vicinanze della linea è limitata nel tempo)

4) L’ENEL argomenta affermando che “…… le norme del DM 449/88 conservano una loro operatività anche dopo la costruzione dell’elettrodotto, in quanto intese alla tutela della pubblica incolumità…….”

La conclusione dell’ENEL mi sembra una forzatura. Non mi sento di colpevolizzare l’impresario edile per non aver pensato a far calcolare la freccia della catenaria, lo sbandamento verticale in relazione alla velocità del vento etc.

Che ne pensate?

Franco

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I fenomeni di sbandamento delle funi a causa del vento o delle dilatazioni per sovraccarico termico o altri fenomeni sono situazioni ben note ai gestori delle linee aeree. Le caratteristiche tecniche e il relativo comportamento dinamico della linea è conosciuto ai gestori delle linee. Dubito che le ASL locali siano in possesso dei dati di progetto delle linee che transitano nel loro territorio geografico. Mi chiedo; poichè appare chiaro che la linea è di proprietà ed è gestita dall'enel, anzichè elencare i vari Decreti imparati a memoria perchè il titolare della azienda edile non si è rivolto all'ufficio esercizio reti dell' enel anziche alla asl per ottenere le distanze dii sicurrezza e il permesso di lavoro? Certamente non entro nelle ipotesi di dettaglio ma a mio parere l'enel ha ragione.

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Doveva rivolgersi a Enel, non capisco che cosa centrava la asl, fa bene il gestore a pretendere i danni, forse l'impresario potrà rivalersi sulla asl.

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E' andata bene che non ci siano state vittime.

Chissa' se l'oscillazione e' avvenuta solo sui conduttori o anche sulla gru. Questa potrebbe aver oscillato avvicinandosi al di sotto dei 5 metri. La condizione di vento forte e' facilmente prevedibile, l'impresa avrebbe dovuto pensarci.

Ciao

Mario

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comunque e' la prova che le protezioni installate sulle linee AT in italia funzionano.

poteva essere una strage , soprattutto se nelle vicinanze c'erano case abitate, con tensioni simili e SOPRATTUTTO con le elevatissime correnti verso terra di una linea AT le precauzioni devono essere ai massimi livelli e non accontentarsi di rispettare le norme di base, teniamo presente che qualsiasi impianto di terra realizzato dagli utenti nei riguardi delle linee AT e' completamente inefficace.

comunque sia quando si lavora in prossimita' di lineeAT ed anche MT ( i danni sono inferiori ma sempre salati da risarcire) di norma si interpella l'ENEL , a danni fatti e' inutile piangerci sopra ( e in questo caso comunque la fortuna c'e' stata )

ivano65

Modificato: da ivano65
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