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Nuova Legge 46/90 - Informazioni lato utente riguardo la nuova norma appena entrata in vig


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Inserito:

Ultimamente si parla molto dei cambiamenti "lato utente" della nuova legge.

Ho da porvi dei quesiti, se potete rispondermi:

- Chi possiede una abitazione (o un box, o un locale) ad uso civile con normale contratto 3kw, per intenderci, ma non possiede la dichiarazione di conformità può vendere liberamente ? Mi riferisco sia per le abitazioni con impianti "sicuri", ma senza dichiarazione, sia a vecchi impianti anteguerra senza terra o salvavita.

- Stesso quesito ma per l'affitto.

Sto leggendo la normativa dalla gazzetta, ma se mi date conferma mi sento + sicuro.

Grazie (se possibile con una certa urgenza visto che devo affittare un box)


Inserita:
Chi possiede una abitazione (o un box, o un locale) ad uso civile con normale contratto 3kw, per intenderci, ma non possiede la dichiarazione di conformità può vendere liberamente ?

Certo! puoi anche vendere un rudere.

Ciò che conta è che l'acquirente ne sia consapevole e lo accetti.

Inserita:

Beh!!!!! non c'è scritto sul Decreto che non si può vendere e nemmeno affittare senza conformità.

O no!

Inserita:

Daccordo con CIA

A tal proposito mi hanno giust'appunto fatto un quesito oggi

Una abitazione da comprare il cui impianto è vecchio e di cui i proprietari non hanno la dichiarazione di conformità (impianto fatto negli anni 80 o addirittura nel 70)

L'art. 6 del decreto 22.01.2008 nr. 37 (G.U. de 12.03.2008) al comma tre dice testualmente: "Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13.03.1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti e indiretti o protezione con interrutore differenziale avente cottente diff. nominale non superiore a 30mA."

Ora in questa casa sono presenti due magetotermici per protezione e sezionamento linee FM e luci ( e quindi ci siamo con il sezionamento menzionato e prot da sovravorrenti) ha il differenziale da 30 mA ( e ci siamo) ma la legge lo mette come "o" al posto delle protezioni per contatti diretti o indiretti. Non so se c'è la terra ( ma non credo) qundi l'impianto doverebbe essere a posto per la legge?

Che ne dite? Vediamo se gli ho risposto per bene....

Inserita:
Beh!!!!! non c'è scritto sul Decreto che non si può vendere e nemmeno affittare senza conformità.

O no!

Però c'è scritto che all'atto dell'allacciamento al distributore l'ente non da la fornitura in assenza di dichiarazione di conformità.

Se così fosse ! Il venditore ha ceduto un immobile con dei vizi e questo non è ammesso dalla legge !

Inserita:
Il venditore ha ceduto un immobile con dei vizi e questo non è ammesso dalla legge !

Non devono essere dei vizi occulti.

Posso anche vendere una casa con il tetto sfondato.

Basta che non sia tenuto nascosto!

Inserita:
ma la legge lo mette come "o" al posto delle protezioni per contatti diretti o indiretti

forse l' "o" si riferisce solo alla protezione dai contatti indiretti

Inserita:
Se così fosse ! Il venditore ha ceduto un immobile con dei vizi e questo non è ammesso dalla legge !

Come ha scritto ClA, se il compratore è consapevole che l'immobile è sprovvisto di dichiarazione di conformità, o dichiarazione sostituva redatta da professionista abilitato, non esiste vizio. E' tipico di quando si compra un bene "nello stato in cui lo si vede"

Inserita:

Grazie per le risposte

"Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13.03.1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti e indiretti o protezione con interrutore differenziale avente cottente diff. nominale non superiore a 30mA."

Ok, si considerano adeguati.... ma anche senza che nessuna ditta e/o elettricista rilasci la dichiarazione ? In tal caso (impianto vecchio, "discutibile", ma con le protezioni) l'elettricista "comune" può rilasciare la dichaiarazione ?

Nel caso di abitazione GIA' AFFITTATA o AFFITTATA EX NOVO, per impianti non a norma e/o senza dichiarazione di conformità, come funziona ? (possibilità, responsabilità, contenziosi)

Grazie in anticipo

Inserita:
Però c'è scritto che all'atto dell'allacciamento al distributore l'ente non da la fornitura in assenza di dichiarazione di conformità

Però se io ho le protezioni contro le sovracorrenti e il differenziale sono da considerare adeguato.......e chi lo dice con ENEL ?????

Ci vengono forse a vedere loro???????

Misteri della fede!

Inserita: (modificato)
Però se io ho le protezioni contro le sovracorrenti e il differenziale sono da considerare adeguato.......e chi lo dice con ENEL ?????

Essere conformi non basta.

Dichiarare di essere conformi significa assumersi la responsabilità ma non è detto che l'impianto è effettivamente conforme

l'accettazione della conformità oggi può farla soltanto un organismo che può effettuare le verifiche.............

Modificato: da Bdm
Benny Pascucci
Inserita:

Leggetevi il parere del ministro dello sviluppo economico che risponde ad alcuni dei vostri dubbi.....clicca qui

Inserita:

Il 27/03/2008 si è svolta una "tavola rotonda" presso la facoltà di Ingegneria di Roma La Sapienza, organizzata e moderata dal prof. ing. Parise,

Ad ogni modo gli atti dell'incontro sono qui per chi interessasse

http://labduee.ing.uniroma1.it/AEIT/2008/D...onda27marzo.htm

Sul sito http://labduee.ing.uniroma1.it troverete anche le dfate di altri incontri per il mese corrente e successivi sull'evoluzione degli impianti elettrici, anche alla luce del nuovo DM 37/08

marco.riefolo
Inserita: (modificato)

Per quanto ne so attualmente:

- puoi vendere senza DICO (dichiarazione di conformità) se l'aquirente è consapevole. Tuttavia se poi l'aquirente deve ad esempio modificare il contatore il distributore gli chiederà la DICO e lui è fregato. Dovrà quindi far redigere una DIRI (dichiarazione di rispondenza)

- la mancanza di DICO o DIRI all'atto della vendita non invalida ufficilamente l'atto (rimane valido)

- suppongo che il patto tra acquirente e venditore sarebbe nullo in caso d'infortunio (servirebbe solo a dimostrare la colpa d'entrambi).

Ovviamente poi un impianto con DICO non vuol dire che sia a regola d'arte e che non posano accadere infortuni...

Modificato: da marco.riefolo
Inserita:

Grazie per le risposte.

Cosa intendi con:

- suppongo che il patto tra acquirente e venditore sarebbe nullo in caso d'infortunio (servirebbe solo a dimostrare la colpa d'entrambi).

Mi riferisco anche all'eventuale affitto (e su questo posso concordare con quanto hai scritto), ma per la vendita una volta firmate le carte la responsabilità decade, credo.

Se riesci a darmi una precisazione supportata da riferimenti normativi preferirei: non si sa mai che i casi ipotizzati diventino reali.

P.S. A proposito di impianti a "regola d'arte" sono stato contattato da un amico che ha problemi con l'impianto di casa sua per via di consumi elevati (era un unico stabile, ora diviso e con impianto che hanno tentato di separare a "piani", ma evidentemente non ben separato). Il bello è che è tutto marcio e ha una presa malconcia poco sotto l'erogatore dell'acqua della doccia.... non vorrei essere ne in lui ne nel proprietario. Per ora è vivo perchè fortunatamente è di bassissima statura e non arriva alla presa.... :rolleyes::rolleyes: Dovrei inserire questa constatazione nel bestario....

marco.riefolo
Inserita: (modificato)

Confermo quanto scritto (venditore e acquirente si posono accordare per non allegare la DICO o la DIRI) ma il venditore è obbligato comunque a garantire la conformità degli impianti in materia di sicurezza (anche senza il pezzo di carta in pratica).

In buona sostanza questo per evitare quello che dicevo

- suppongo che il patto tra acquirente e venditore sarebbe nullo in caso d'infortunio (servirebbe solo a dimostrare la colpa d'entrambi).

Se infatti (ad esempio) un venditore vende un immobile ad uso ufficio ad un acquirente non fornendo la DICO e non fornendo neanche quella garanzia di cui parlavo, poco importa che le due parti fossero d'accordo: davanti ad un infortunio di un dipendente dell'aquirente che andrebbe a lavorare in quell'immobile, infatti, il giudice andrebbe alla ricerca delle colpe e, come dicevo, le parti in pratica dimostrerebbero di essere colpevoli tutte e due (tutte e due hanno accettato infatti di creare la situazione di pericolo).

Riferimenti giuridici specifici non li conosco perchè non faccio l'avvocato ma so che è così. In pratica tutte e due le persono verrebbero imputate per reati contro la sicurezza di terzi (sulla quale qualsiasi patto è giuridicamente nullo).

Ciao.

Modificato: da marco.riefolo
Inserita:
In pratica tutte e due le persono verrebbero imputate per reati contro la sicurezza di terzi (sulla quale qualsiasi patto è giuridicamente nullo).

Non è del tutto vero. Io posso vendere un qualche cosa di cui non sono sicuro che sia a norme; se il compratore ne è esplicitamente informato si assume la responsabilità della verifica e dell'eventuale messa a norma.

Per fare un esempio. Posso vendere la mia autovettura anche se non ho effettuato la revisione obbligatoria se informo esplicitamente il compratore che dovrà provvedere ad effettuare la revisione. Se circola senza revisione la responsabilità è esclusivamente sua.

Inserita:

Io posso vendere com le note formule " Nello stato di fatto in cui trova" oppure "franco e libero da ogni onere o ipoteca", "con "diritto di accesso e recesso " , "con diritto di proprietà sull'area soprastante " (mi tengo il terrazzo") .....c'è una infinità di formule.

Ma possiamo stipulare anche la compromissione di vendita in tal caso il notaio riporta tutto ciò che le parti concordano. Modalità di pagamento, termine ultimo dell'ultima rata e contratto definitivo, con clausula che l'impianto elettrico sia a norma, oppure che vi siano picchetti di confini in sostituzione di confini "di consuetudini", che la fogna sia allacciata, che il palo ENEL sparisca dalla proprietà, Quindi colui che vende se firma il contratto accetta gli obblighi delle clausole. Sarà lui ad impazzire con l'ENEL per far togliere il palo, far allacciare la fogna ecc...ecc...ecc...

Ma qiesto non è un vizio di forma ma accordi preliminari messi per iscritto.

Blu Elettrico
Inserita:

Ciao

La dichiarazione in caso di vendita dell'immobile è obbligatoria solo quando si deve ottenere certificato di agibilità/abitabilità.

Saluti

Inserita:

Non è mai obbligatoria. Puoi vendere lo stesso.Quella ta citata è una clausola. L'acquisto è subordinato a...tutto ciò che ti pare e piace purchè non sia illegale. . Quindi "l'acquirente acquista l'immobile con la clausola che esso sia in regola per la data di stesura di contratto definitivo sia prontamente abitabile (non conosco la formula precisa). Una clausola del genere prevede: impianto elettrico, certificato della caldaia, agibilità a cura dell'ufficio di igine e sanità ecc...ecc...

PS. Di solito quando un immobile non è in queste condizioni è svalutato e l'acquirente "tira sul prezzo" propsettando "tutti i soldi che devo ancora spendere prima di poetrci abitare" ;)

marco.riefolo
Inserita:
CITAZIONE

In pratica tutte e due le persono verrebbero imputate per reati contro la sicurezza di terzi (sulla quale qualsiasi patto è giuridicamente nullo).

Non è del tutto vero. Io posso vendere un qualche cosa di cui non sono sicuro che sia a norme; se il compratore ne è esplicitamente informato si assume la responsabilità della verifica e dell'eventuale messa a norma.

Per fare un esempio. Posso vendere la mia autovettura anche se non ho effettuato la revisione obbligatoria se informo esplicitamente il compratore che dovrà provvedere ad effettuare la revisione. Se circola senza revisione la responsabilità è esclusivamente sua.

Non so se è così semplice. In caso d'infortunio il giudice andrà a cercare le colpe e non so se il venditore la passerebbe liscia (l'acquirente sicuramente no).

Ciao.

Inserita:

Acquirente e venditore sono termini da compromesso di vendita. Dopo l'atto di vendita c'è solo il proprietario che diventa automaticamente responsabile della proprietà. E' a carico dell'acquirente, nell'arco di tempo che intercorre fra il compromesso e l'acquisto informarsi e documentarsi di ciò che acquista, se ci sono o no ipoteche, se i confini corrispondono ecc..ecc.. ci sono alcune cose che comunque annullano l'atto tipo il vendere ciò che non è tuo, un terzo del codice civile (o quasi) è deidcato alla proprietà. :)

marco.riefolo
Inserita: (modificato)

Ma qui il caso è diverso: si parla, infatti, di sicurezza verso terzi e non solo sicurezza dell'acquirente. Gli accordi che in qualche maniera la danneggiano si solito sono nulli e sanzionabili. Questo secondo la mia modesta esperienza (non sono un avvocato). Ciao.

Modificato: da marco.riefolo

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