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Documentazione Tecnica A Corredo Della Macchina - Il cliente richiede il dwg...


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Inserito:

Buongiorno a tutti.

La mia ditta costruisce macchinari nel settore del packaging.La tipologia di macchine fornite è completamente custom.

Di solito forniamo ai nostri clienti la documentazione a corredo delle macchine in formato cartaceo (manuali,liste ricambi,schemi e quant'altro si rende necessario portare all'attenzione del cliente).

Un cliente mi chiede, da contratto, di avere gli schemi dell'impianto fornito in formato dwg.

Ora mi chiedo sono obbligato a fornire gli schemi in formato elettronico?Esiste una normativa in proposito?

La direttiva macchine parla solo di formato cartaceo,per quanto ne so.

Grazie.


Inserita: (modificato)

Ai sensi della Direttiva Macchine, la macchina è completata dagli schemi su carta.

La fornitura di ulteriore documentazione in formato elettronico può essere:

• a discrezione del Fornitore.

• inclusa per contratto nei termini della Fornitura.

Ovviamente l'ultimo punto fa parte di una 'trattativa' commerciale, che esula dagli adempimenti tecnici ai sensi della legislazione vigente.

Modificato: da Hellis
Inserita:

Trova un compromesso, prova a proporli in formato PDF.

Adelino Rossi
Inserita:
Un cliente mi chiede, da contratto, di avere gli schemi dell'impianto fornito in formato dwg.

Al giorno d'oggi è abbastanza normale chiedere la documentazione in formato elettronico. pdf, dwg, word, ecc.

Se poi il cliente lo richiede da contratto, che l'azienda ha accettato, qual'è il problema?

Inserita:

Grazie per le risposte.

Avevo già proposto la documentazione in formato pdf, ma la richiesta specifica è per il dwg.

Sinceramente della parte commerciale non sono affatto interessato e visto che il disegnatore/progettista è ritenuto responsabile anche dal punto di vista penale, mi chiedo: la consegna del file in formato dwg , quindi modificabile da parte del cliente, non è come darsi "la zappa sui piedi"?

Come faccio a dimostrare che lo schema che consegno è effettivamente corrispondente alla macchina eseguita e quindi non modificato dal cliente?

La documentazione in formato elettronico non è ancora contemplata e certificabile in nessun modo, percui all'atto pratico dimostrare in tribunale che una discrepanza fra la macchina e schema è stata prodotta dal cliente e non dal costruttore mi sembra decisamente difficile....Sbaglio?

Adelino Rossi
Inserita:

Consegni la macchina e la relativa documentazione, copia cartacea e copia elettronica con verbale di consegna che viene controfirmato e di cui tu possiedi le copie in archivio di tutto.

Inserita:

E' la prassi standard che addottiamo.

Sfortunatamente però la documentazione elettronica è facilmente modificabile ed inoltre esistono innumerevoli software che lo fanno senza lasciare traccia.

Anche con verbale alla mano risulta impossibile dimostrare che la consegna della macchina è comprensiva di documentazione elttronica corrispondente all'esecuzione.

Quindi in caso di controversie, dimostrare che le discrepanze fra la macchina e gli schemi o i circuiti realizzati siano artefatti e non prodotti in fase di costruzione della macchina è impossibile.

Cerco di spiegarmi meglio: ho uno schema in archivio e il cliente ha una copia del mio schema nel paese di installazione della macchina.

Per un motivo qualsiasi, il cliente modifica la sua copia e apporta delle modifiche alla macchina.Ora le due copie di schemi sono discrepanti.

Non essendo il lavoro del mio cliente è presumibile che la modifica che egli fa non sia conforme alle norme in viglore (in materia di sicurezze per esempio).

Che strumenti ho io per dimostrare che la modifica è stata creata dal cliente e non da me?Certo esiste anche la versione cartacea che però il cliente potrebbe asserire di aver perso....

A quel punto esistono due schemi con per ipotesi stessa data di creazione,stesso numero di revisione,solo con diverse dimensioni....Ha valenza il mio perchè sono il costruttore?...Non mi sembra credibile...

Inserita:

Fai un CDrom con unica sessione chiusa. Sul dorso gli apponi il timbro della ditta, la data e la tua firma (o del responsabile). Poi ti fai firmare che gli consegni un CDrom timbrato e firmato. A questo punto in caso di contestazione il cliente deve presentare il CDrom timbrato e firmato, e se lo ha "perso" sono cavoli suoi.

Inserita:

Ancora più cattiva di quella di Francesco:

Consegni al Cliente due CD uguali, con timbro e firma, e ti fai restituire uno controfirmato, controtimbrato e con data.

Anche s e perde il suo, tu hai sempre la copia con la sua firma ed i disegni originali.

Mandi

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