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Lavori In Prossimità Di Parti Attive


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Inserito:

Il Dlgs 81/08 all'art. 83 vieta l'esecuzione di lavori in prossimità di parti attive non protette e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui all'allegato IX (ad es. per il 132kV la distanza è di 5m).

All'art. 117 dello stesso Dlgs, vengono indicate le misure di sicurezza per poter effettuare i lavori in prossimità di parti attive, tra cui quella di tenere persone e macchine operatrici a distanza di sicurezza, che deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone.

Sembrerebbe lasciata al datore di lavoro una certa discrezionalità nella valutazione di questa distanza, ma ciò non trova riscontro se confrontato con l'art. 83 sopra citato.

Inoltre non si definisce con precisione cosa si intenda per lavoro, nel senso che in una stazione AT a 132 kV ad esempio dove i conduttori di sbarra si trovino ad una altezza dal suolo di 3,80 m, può capitare di dover effettuare manovre per il fuori servizio di stalli, può capitare di andare a sostituire un magnetotermico a protezione del comando a motore di un sezionatore il cui quadro si trovi a meno di 5 m dalle parti attive, può capitare di dover effettuare una misura sui secondari del TV di sbarra, anch'essi a meno di 5 m dai conduttori in tensione, queste attività non sono da classificare come lavori?


Inserita:

l'art. 83 si riferisce ai lavori in prossimità di parti attive in generale

l'art. 117 è simile all' 83 ma è riferito ai cantieri mobili, e c'è una discrezionalità del datore di lavoro sulle distanze !

può capitare di andare a sostituire un magnetotermico a protezione del comando a motore di un sezionatore il cui quadro si trovi a meno di 5 m dalle parti attive, può capitare di dover effettuare una misura sui secondari del TV di sbarra, anch'essi a meno di 5 m dai conduttori in tensione, queste attività non sono da classificare come lavori?

Direi di si !

Inserita:

Ebbene, se queste attività le classifichiamo lavori, come ci comportiamo in merito alla distanza? A discrezione del datore di lavoro o mettiamo fuori tensione tutta la stazione AT?

Inserita:

Art. 83

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Quindi l'articolo 83 non ti vieta di eseguire lavori in prossimità se tu datore di lavoro adotti protezione per i lavoratori

Ad esempio

Impiego di personale tecnico abilitato a quei lavori

Addestramento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori in prossimità

DPI Idonei per tali lavori

e altre procedure organizzative tipo il lavoro in coppia con un altro operaio

Ma se vogliamo fare gli sburoni, possiamo passare ai lavori sotto tensione

la legge può essere interpetrata così: quando la messa in sicurezza secondo l'articolo 83 non basta il lavoro è considerato sotto tensione.

Ad esempio come dici tu non si riesce a mettere fuori tensione tutta la stazione AT.

Ok ! Dato che l'articolo 83 non basta vediamo cosa dice l'art. 82 per i lavori sotto tensione !

c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purche':

1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;

Inserita:

L'azienda di cui sono dipendente, si è imposta di non eseguire lavori sotto tensione, per cui l'art. 82 non mi può essere d'aiuto.

Tornando all'83, quindi se il datore di lavoro adotta disposizioni organizzative idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi secondo le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica, si può lavorare in prossimità di parti attive anche ad una distanza inferiore a quella della tabella 1 allegato IX.

Ne deduco che il datore di lavoro debba, con atto formale, indicare quali siano queste disposizioni organizzative, altrimenti vale la tabella citata, giusto?

Inserita:

Io credo che il datore di lavoro debba obbligatoriamente dare le disposizioni per la sicurezza in ogni caso, con atto formale. :)

Inserita:

Ho voluto approfondire il problema ed ho tratto queste conclusioni:

Per quanto riguarda lavori a distanza minore da quelle della tabella dell’allegato IX, ho verificato nella CEI 11-27, in effetti la risposta è ancora più specifica nella CEI EN 50110-1, ad essa strettamente legata: c’è una distanza DL, che definisce la zona di lavoro sotto tensione (per il 132kV è pari a 1300 mm) ed una Dv, che definisce la zona prossima (per il 132kV è 3300 mm). Alla PES o alla PAV è consentito effettuare lavori all’interno della zona prossima, il lavoratore in possesso dell’idoneità per lavori sotto tensione, può chiaramente operare anche nella zona di lavoro sotto tensione.

Naturalmente nell’esecuzione di queste attività il lavoratore dovrà essere dotato dei DPI adatti.

Rimane (nel caso in questione: 132 kV) un’area compresa tra i 3300 mm ai 5000 mm, che è definita “generica area di lavoro” nella quale posso operare persone comuni PEC, sotto la diretta sorveglianza di PES/PAV, essendo a rischio elettrico residuo.

Anche la definizione di lavori elettrici si trova sia sulla CEI 11-27, sia sulla CEI EN 50110-1 ed è interessante il confronto:

la prima definisce lavoro elettrico: “un lavoro su impianti elettrici con accesso alle parti attive e conseguente rischio di folgorazione o arco elettrico”;

la seconda (più rigidamente e specificatamente): “lavori su, con od in prossimità di un impianto elettrico quali prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti montaggi ed ispezioni”.

A questo punto i 5 m di cui all’allegato IX, riferiti al 132kV, vanno applicati per i lavori elettrici eseguiti in autonomia da PEC, mentre per i lavori non elettrici: “lavori in prossimità di un impianto elettrico quali costruzioni, scavi, pulizie, verniciature, ecc.” si applica l’Art. 117 del DLgs 81/08, che lascia discrezionalità al datore di lavoro nel mantenere o aumentare tale distanza di sicurezza, in quanto svolti da persone comuni non addestrate contro i rischi elettrici.

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