blackpuntino Inserito: 13 novembre 2008 Segnala Inserito: 13 novembre 2008 Buongiorno a tutti; chiedo gentilmente una delucidazione:il D.M. 37/2008 all'art. 7, comma 2 specifica le modalità con le quali deve essere redatto il progetto (che deve essere sempre redatto!!!!) nel caso in cui debba esso sia di competenza del RESPONSABILE TECNICO dell'impresa installatrice.si recita:"l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera".Ora, a parte lo schema (presumo l'unifilare dell'impianto, oppure....altrimenti illuminatemi!!!) dell'impianto, non riesco a capire esattamente cosa si intenda per descrizione funzionale ed effettiva dell'opera.Visto che il progetto deve essere redatto ai sensi dell'art. 5, comma 4 (che ora non riporto) del suddetto decreto, in sostanza, riferendomi agli elaborati tecnici da produrre, che differenze sostanziali ci sono fra il progetto redatto da un professionista e quello redatto dal responsabile tecnico dell'impresa???Rimanendo in attesa di chiarimenti e magari qualche consiglio su come ci si debba comportare per districarsi a tal riguardoRingrazio tutti per l'attenzione.
Benny Pascucci Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Capita quando si usano i termini a sproposito..... :ph34r: L'estensore della 37/08 ha voluto estendere la necessità della documentazione descrittiva degli impianti anche a impianti irrilevanti da un punto di vista tecnico, a ragione! Ha esagerato, però, col termine usato, definendola "progetto" e specificando che deve essere redatta dal responsabile tecnico, che potrebbe essere nè un ingegnere, nè un perito, che sono gli unici soggetti che hanno competenza nel campo della progettazione.L'arcano si svela assegnando il giusto significato a quel termine "progetto", e per far questo occore rifarsi alla vecchia 46/90 che prevedeva di approntare la documentazione tecnica.....quindi nulla è cambiato!Così come nulla è cambiato per gli impianti di più ampio respiro che devono essere accompagnati da progetto redatto da uno dei professinisti citati sopra, e quindi non dal responsabile tecnico.
mastronino Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Salve. Io penso che gli elaborati di progetto siano quelli riportati, per tutti i livelli di progettazione, dal preliminare all'esecutivo, dal Dpr 554/99 (non ricordo l'art.) limitatamente a quelli attinenti al settore elettrico che possono essere redatti da un tecnico qualificato (ing o pi). Altra cosa è lo schema dell'impianto, magari da rilievo sull'esistente, e la relazione descrittiva dell'impianto (funzionale ed effettiva) con le note sulle modifiche apportate che, ritengo, possano essere sottoscritti dal Dir. Tec. Grazie ciao a tutti.
settepertre Inserita: 14 novembre 2008 Segnala Inserita: 14 novembre 2008 (modificato) come ha detto BennyL'arcano si svela assegnando il giusto significato a quel termine "progetto", e per far questo occore rifarsi alla vecchia 46/90 che prevedeva di approntare la documentazione tecnica.....quindi nulla è cambiato!baste cambiare (solo mentalmente per non far arrabbiare il legislatore ) la parola "progetto" in "schema" e ti ritrovi quello che richiedeva la 46-90(ing o pi) il titolo di studio perito industriale si abbrevia in "per. ind." Modificato: 14 novembre 2008 da settepertre
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