morpheus3611 Inserito: 20 novembre 2008 Segnala Inserito: 20 novembre 2008 Ciao a tutti,Sono un diplomato con titolo di Perito Elettrotecnico abilitato da 1 anno circa, il periodo di tirocinio è stato effettuato presso un professionista socio di una società di ingegneria, posso adesso diventare direttore tecnico di una impresa installatrice? Ho letto l'art. 4 L.36/08, ma purtroppo al comma 1 lettera b cito "... seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore..." sembra che lasci libera interpretazione circa le imprese del settore cioè la società di ingegneria è equiparabile ad aziende del settore come progettazione?Attendo qualche Vs. consiglio, a presto e grazie comunque
FANT Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 1) D.M. 37/2008;2) Hai letto bene, la risposta è NO.Mandi
Ajeje Brazorf Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 Salve a tutti !! Anzichè aprire un nuovo post, espongo qui il mio problema visto che è comunque simile al quesito postato sopra...Sono socio accomandante in una Sas da 4 anni.La società si occupa dell'installazione di impianti elettrici civili ed industriali, impianti di condizionamento e della sanitizzazione di impianti di spillatura (vino, birra e bevande in genere).Non ho nessuna corso professionale riconosciuto alle spalle nè tantomeno un diploma di qualifica.Ora, il mio socio (accomandatario) che riveste la qualifica di "responsabile tecnico", non può più rivestire tale qualifica in quanto già la riveste in un'altra ditta (individuale).Posso rivestire io questa qualifica avendo già collaborato 4 anni con lui? Devo attendere ancora ? O non potrò mai rivestirla in quanto privo di titoli?Grazie a chi potrà fornirmi informazioni utili.Un saluto
Livio Migliaresi Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 trovato per te con la funzione cerca D.M. 22-1-2008 n. 37art. 2 comma cart. 4
Benny Pascucci Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 (modificato) Posso rivestire io questa qualifica avendo già collaborato 4 anni con lui? Devo attendere ancora ? O non potrò mai rivestirla in quanto privo di titoli?Se leggi il link di Livio, art.4 scoprirai che per ora non puoi fare il responsabile tecnico, devi attendere altri due anni, infatti, dopo sei anni i soci acquisiscono essi stessi l'abilitazione. Modificato: 22 novembre 2008 da Benny Pascucci
albavilla Inserita: 22 novembre 2008 Segnala Inserita: 22 novembre 2008 Scusate, una curiosità,ma se un artigiano con i requisiti interrompe l'attività, perde i requisiti per sempre? Oppure c'è un lasso di tempo in cui può riaprire l'attività conservando i requisiti che aveva precedentemente.Grazie per le risposte.
settepertre Inserita: 23 novembre 2008 Segnala Inserita: 23 novembre 2008 riporto una lettera di interpretazione dell'articolo in questione da parte del MinisteroOggetto: Installazione di impianti - responsabile tecnico(omissis)Senza entrare nel merito della vicenda dell’imprenditore artigiano, che esula dallecompetenze di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.La disciplina introdotta col regolamento suddetto, innova rispetto alla previgentelegge 46/90, introducendo un criterio di unicità ed incompatibilità riferito al responsabiletecnico dell’impresa abilitata.Tuttavia la norma va letta a parere dello scrivente nella sua interezza.Il comma primo dell’articolo 3, afferma che “le imprese... sono abilitateall’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legalerappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, èin possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4”.Non diversamente il soppresso articolo 2, comma 2, della legge 46/90, affermavache “l’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisititecnico-professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora nonne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 unresponsabile tecnico che abbia tali requisiti”.Entrambe le disposizioni pertanto fondano l’abilitazione dell’impresa sullaqualificazione tecnico-professionale, dell’imprenditore o del legale rappresentante, e soloin subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l’impresa puòpreporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica diresponsabile tecnico.Ne consegue che l’attuale definizione normativa, del comma 2 dell’articolo 3 deldm 37, “Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una solaimpresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, nell’ottica diuna interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà diimpresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinatodisposto del primo e del secondo comma dell’articolo 3, nel senso cioè che il divieto èristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante edall’imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delledue società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitareentrambe le imprese.
Ajeje Brazorf Inserita: 14 febbraio 2009 Segnala Inserita: 14 febbraio 2009 "Benny Pascucci"+-->CITAZIONE("Benny Pascucci")Grazie. Sei stato gentilissimo.Matteo
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