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Requisiti Professionali Direttore Tecnico Impresa Impiantistica


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Inserito:

Ciao a tutti,

Sono un diplomato con titolo di Perito Elettrotecnico abilitato da 1 anno circa, il periodo di tirocinio è stato effettuato presso un professionista socio di una società di ingegneria, posso adesso diventare direttore tecnico di una impresa installatrice?

Ho letto l'art. 4 L.36/08, ma purtroppo al comma 1 lettera b cito "... seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore..." sembra che lasci libera interpretazione circa le imprese del settore cioè la società di ingegneria è equiparabile ad aziende del settore come progettazione?

Attendo qualche Vs. consiglio, a presto e grazie comunque


Inserita:

Salve a tutti !! Anzichè aprire un nuovo post, espongo qui il mio problema visto che è comunque simile al quesito postato sopra...

Sono socio accomandante in una Sas da 4 anni.

La società si occupa dell'installazione di impianti elettrici civili ed industriali, impianti di condizionamento e della sanitizzazione di impianti di spillatura (vino, birra e bevande in genere).

Non ho nessuna corso professionale riconosciuto alle spalle nè tantomeno un diploma di qualifica.

Ora, il mio socio (accomandatario) che riveste la qualifica di "responsabile tecnico", non può più rivestire tale qualifica in quanto già la riveste in un'altra ditta (individuale).

Posso rivestire io questa qualifica avendo già collaborato 4 anni con lui? Devo attendere ancora ? O non potrò mai rivestirla in quanto privo di titoli?

Grazie a chi potrà fornirmi informazioni utili.

Un saluto

Inserita: (modificato)
Posso rivestire io questa qualifica avendo già collaborato 4 anni con lui? Devo attendere ancora ? O non potrò mai rivestirla in quanto privo di titoli?
Se leggi il link di Livio, art.4 scoprirai che per ora non puoi fare il responsabile tecnico, devi attendere altri due anni, infatti, dopo sei anni i soci acquisiscono essi stessi l'abilitazione. Modificato: da Benny Pascucci
Inserita:

Scusate, una curiosità,

ma se un artigiano con i requisiti interrompe l'attività, perde i requisiti per sempre?

Oppure c'è un lasso di tempo in cui può riaprire l'attività conservando i requisiti che aveva precedentemente.

Grazie per le risposte.

Inserita:

riporto una lettera di interpretazione dell'articolo in questione da parte del Ministero

Oggetto: Installazione di impianti - responsabile tecnico

(omissis)

Senza entrare nel merito della vicenda dell’imprenditore artigiano, che esula dalle

competenze di questa Amministrazione, si osserva quanto segue.

La disciplina introdotta col regolamento suddetto, innova rispetto alla previgente

legge 46/90, introducendo un criterio di unicità ed incompatibilità riferito al responsabile

tecnico dell’impresa abilitata.

Tuttavia la norma va letta a parere dello scrivente nella sua interezza.

Il comma primo dell’articolo 3, afferma che “le imprese... sono abilitate

all’esercizio delle attività di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale

rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è

in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4”.

Non diversamente il soppresso articolo 2, comma 2, della legge 46/90, affermava

che “l’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti

tecnico-professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non

ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un

responsabile tecnico che abbia tali requisiti”.

Entrambe le disposizioni pertanto fondano l’abilitazione dell’impresa sulla

qualificazione tecnico-professionale, dell’imprenditore o del legale rappresentante, e solo

in subordine, qualora i sopra richiamati non possiedano i requisiti, l’impresa può

preporre un soggetto ad essa (fino ad allora) estraneo, che assume la qualifica di

responsabile tecnico.

Ne consegue che l’attuale definizione normativa, del comma 2 dell’articolo 3 del

dm 37, “Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola

impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, nell’ottica di

una interpretazione evolutiva e indirizzata ad un favor nei confronti della libertà di

impresa e della concorrenza, deve essere letta nel senso letterale derivante dal combinato

disposto del primo e del secondo comma dell’articolo 3, nel senso cioè che il divieto è

ristretto al solo responsabile tecnico, e non anche al legale rappresentante ed

all’imprenditore, richiamati nel primo ma non nel secondo comma.

Per rispondere al quesito, pertanto, ove il socio sia legale rappresentante delle

due società, si ritiene non esservi incompatibilità nel fatto che esso possa abilitare

entrambe le imprese.

  • 2 months later...
Inserita:
"Benny Pascucci"+-->
CITAZIONE("Benny Pascucci")

Grazie. Sei stato gentilissimo.

Matteo

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