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Perito Elettronico


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Inserito:

Un perito con specializzazione in elettronica può progettare impianti elettrici?


Inserita: (modificato)

Trovi la tua risposta nel testo del DM 37/08 che ha sostituito la legge 46/90. Per i soli impianti la cui potenza impegnata è al di sotto dei 6Kw può provvedere al progetto il responsabile tecnico della azienda installatrice (altrimenti ci vuole un professionista iscritto all'albo).

Questi i requisiti per essere abilitato come responsabile tecnico tratti dall'art. 4 del decreto, per impianti elettrici ed elettronici si applica la lettera a e b dell'art 1 comma 2:

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una

università statale o legalmente riconosciuta;

B) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del

secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui

all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un

periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze

di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui

all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia

di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno

quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il

periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è

di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa

abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio

installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai

fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di

operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione,

di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui

all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere B) e c) e le prestazioni lavorative

di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di

collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del

titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in

possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare

dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di

collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore

per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d)

dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Modificato: da crmsistemi
Inserita:

Non hai capito la domanda...io chiedevo se un perito ELETTRONICO può progettare impianti elettrici al peri di un perito ELETTROTECNICO

Inserita:

La unica differenza tra perito elettronico ed elettrotecnico potrebbe riscontrarsi nel comma b dove dice che ci vuole un diploma relativo al settore di attività e due anni di lavoro presso azienda abilitata. Ma nel comma d indica che tale periodo diventa di tre anni se il diploma non si riferisce al settore.

Spero che questa sia la risposta che cercavi.

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