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Requisiti Tecnico Professionali - Automazione Industriale


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Inserito:

Sono un Perito elettrotecnico intenzionato ad aprire una propria attività nell'ambito dell'impiantistica elettrica e nell'ambito dell'automazione industriale.

Ho presentato domanda alla camera di commercio, corredata:

- Diploma (conseguito al serale )

- visure che certificano 2 anni di mio operato come apprendista/operaio presso ditte del settore qualificate.(purtroppo i due anni sono antecedenti al conseguimento del diploma).

- documentazione che attesta il fatto che sono stato titolare di una società regolarmente iscritta alla camera di commercio prima del 1990 ,per mesi 15.

Questa società realizzava Automazioni industriali, e con questa dicitura era iscritta alla camera di commercio ed all'albo artigiani 1988/89.

Mi sono stati negati i requisiti tecnici,con la motivazione che:

- i due anni di attività presso ditte del settore abilitate devono seguire temporalmente il conseguimento del diploma.

- La ditta non aveva i requisiti tecnico professionali.

Volevo chiedere aiuto relativamente a questo quesito:

E' possibile far riconoscere l'anno dove ho esercito come amministratore e progettista di automazione industriale ai fini di ottenere i requisiti?

Grazie in anticipo per l'aiuto.

D.Sandrinelli


del_user_56966
Inserita: (modificato)

Questo è quello che dice la legge attuale!

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (art. 4)

Il DM 37/08 ha variato i requisiti tecnico professionali nel modo seguente.

Nel caso di LAUREA in materia tecnica specifica è sufficiente il titolo di studio senza esperienza lavorativa.

Nel caso di DIPLOMA O QUALIFICA CONSEGUITA AL TERMINE DI SCUOLA SECONDARIA DEL SECONDO CICLO (maturità con accesso all’università), gli anni CONTINUATIVI di inserimento alle dirette dipendenze di una impresa del settore, aumentano da uno a due (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato) per gli impianti delle lettere a, B, c, e, f, g, mentre per quelli della lettera d) rimane uno (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato).

Per chi ha conseguito TITOLO O ATTESTATO AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, il periodo di inserimento aumenta da due a quattro anni CONSECUTIVI per gli impianti delle lettere a, B, c, e, f, g (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato), mentre per quelli della lettera d) rimane uno (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è

proporzionalmente maggiorato).

Rimane, invece, invariato il PERIODO DI TRE ANNI COME OPERAIO SPECIALIZZATO necessario per ottenere l’abilitazione, per chi ha svolto prestazioni lavorative alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo per cui si richiede l’abilitazione. Tale periodo di tre anni è computato escludendo quello ai fini dell’apprendistato e quello svolto

come operaio qualificato. Nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato.

Novità, invece per TITOLARI E SOCI DI IMPRESA E COLLABORATORI FAMIGLIARI, per costoro l’esperienza idonea ad essere riconosciuti come responsabili tecnici aumenta da tre a sei anni per gli impianti delle lettere a, b, c, e, f, g, mentre per quelli della lettera d aumenta da tre a quattro anni.

COME NELLA L. 46/90 NON VIENE MENZIONATO IN NESSUN CASO L’OBBLIGO DI SUPERAMENTO DI SPECIFICO ESAME DI ABILITAZIONE O RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Modificato: da alen

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