mingo72 Inserito: 18 febbraio 2009 Segnala Inserito: 18 febbraio 2009 Avrei bisogno di un chiarimento, cioè se è sempre obbligatorio il progetto dell'impianto elettrico in un centro estetico ?Grazie
Benny Pascucci Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 Se leggi la 37/08 trovi la risposta...a prescindere dalla destinazione d'uso, la progettazione è obbligatoria per tutte le attività in cui la fornitura Enel supera i 6 kW, eccezion fatta per i locali a uso medico in cui si prescinde dal limite di potenza. Il centro estetico non è un locale medico, o ad esso assimilabile, a meno che non si faccia uso di apparecchiature con parti applicate.
mingo72 Inserita: 19 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 Grazie Benny per la risposta, ma un lettino solare è da considerare apparecchiatura applicata ?
Benny Pascucci Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 un lettino solare è da considerare apparecchiatura applicata ?No...mica ci sono degli elettrodi che vanno a contatto diretto con la persona....
BOOBIE80 Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 No...mica ci sono degli elettrodi che vanno a contatto diretto con la persona....Sei sicuro di questo? Su un numero di tutto normel c'era proprio questa domanda solo che la risposta era esattamente il contrario in quanto le lampade a abbronzanti sono inserite nella lista di apparecchiature indicata dalla legge 1/90. Tra la'altro questa cosa mi è stata confermata anche da alcune guide tra cui VOLTIMUM. Chiedo vostri pareri..
PaoloB76 Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 in effetti la questione e' interessante. Esempio il riunito di un sala odontoiatrica le parti applicate sul paziente sono azionate esclusivamente tramite aria compressa. La sola parte di movimentazione poltrona e' elettrica nonstante questo e' assimilata ad un elettromedicale
Benny Pascucci Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 (modificato) le lampade a abbronzanti sono inserite nella lista di apparecchiature indicata dalla legge 1/90.La legge 1/90 riporta l'elenco delle apparecchiature usate per uso estetico e li denomina "apparecchi elettromeccanici per uso estetico".Se guardi l'allegato ti accorgi che nell'elenco ci sono apparecchiature non necessariamente ad alimentazione elettrica, pertanto per essi non vi sono parti applicate e il problema del trasferimento di potenziali alla persona sottoposta a trattamento estetico è inapplicabile.Altre appareccchiature da escludere sono quelle autoalimentate, ossia non connesse alla rete elettrica.Cosa si fa allora? Si segue la CEI 64-8 sezione 710 che assimila i locali a uso estetico a quelli ad uso medico, però occorre classificare i locali.Il locale sarà:- ordinario se non si fa uso di apparecchio estetico con parti applicate;- ad uso estetico di gruppo 0, se si utilizzano apparecchi estetici senza parti applicate;- ad uso estetico di gruppo 1, se si fa uso di apparecchi estetici con parti applicate.Per i locali del primo tipo si applicano le norme generale degli impianti ordinari.Se è di gruppo 0, si tratta comunque di un locale ad uso medico, ma non vanno adottati particolari accorgimenti, pertanto si applicano le norme degli ambienti ordinari.Se di gruppo 1 occorre adottare particolari accorgimenti, essendo un ambiente assimilabile ad un ambiente medico.Si potrebbe discutere quindi se il lettino abbronzante abbia o meno parti applicate, ed effettivamente la questione è controversa, pertanto, nel dubbio va considerato con parti applicate.Ovviamente tale classificazione comporta che, qualora la potenza dell'impianto superi 1,5 kW di potenza fornita, tutta la struttura è soggetta a progettazione elettrica.Va da se che nella stanza che contiene il lettino abbronzante vanno applicate tutte le prescrizioni previste nei locali di tipo 1 degli studi medici ( a cui tale caso il locale estetico è assimilato);- differenziali di tipo A;- egualizzazione del potenziale;etc Modificato: 20 febbraio 2009 da Benny Pascucci
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