Benny Pascucci Inserito: 2 novembre 2009 Segnala Inserito: 2 novembre 2009 Leggete cosa hanno sentenziato i giudici della Suprema Corte di Cassazione..... Nessuna sanzione per la mancata verifica degli impianti di messa a terra perché il DPR 547/55 è stato abrogatoCorte di Cassazione - Sezione III - Sentenza n. 24641 del 15 giugno 2009 (u.p. 3/2/2009) - Pres. Lupo – Est. Mulliri – P.M. (Diff.) Passacantando - Ric. A. G. Assunta dalla corte di cassazione una altalenante posizione in merito alla sanzione da applicare in caso di mancata verifica degli impianti di messa a terra prevista dal DPR 547/1955. Assolto un datore di lavoro perchè il DPR 547/1955 e’ stato abrogato. Sull’applicabilità della sanzione nel caso in cui un datore di lavoro abbia omesso di sottoporre a verifica periodica l’impianto di messa a terra installato nella propria azienda, già prevista dall’art. 328 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e punibile con la penalità prevista dall’art. 389 dello stesso decreto presidenziale, si era già espressa la Corte di Cassazione in passato in alcune sentenze con le quali la stessa, pur prendendo atto che il citato articolo del decreto presidenziale n. 547/1955 era stato abrogato dal successivo D.P.R. 22/10/2001 n. 462, contenente il Regolamento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi, riconosceva, ai fini della punibilità del reato, la continuità normativa fra i due decreti presidenziali. Con questa sentenza, invece, la stessa Corte di Cassazione ha annullata la condanna emessa a carico di un datore di lavoro per la mancata verifica dell’impianto di messa a terra motivando la decisione con la osservazione che l’obbligo di cui alla condanna sottoposta all’esame era stato abrogato e che pertanto non costituiva più un reato.Il caso. Il Giudice Monocratico di un Tribunale ha condannato alla pena di 1500,00 euro di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della pena stessa e della non menzione, la direttrice di un museo perchè ritenuta responsabile della violazione dell’art. 374 del D. P. R. n. 547 del 1955 per non avere dimostrato formalmente, nell’ambito di un sopralluogo effettuato da alcuni ispettori dell'ASL, di avere verificato gli impianti elettrici di messa a terra e contro le scariche atmosferiche. Contro la decisione del Tribunale l’imputata proponeva ricorso alla Corte di Cassazione alla quale chiedeva l’annullamento della sentenza sostenendo di aver rassegnato le dimissioni dalla direzione della amministrazione già prima della contestazione effettuata dall’organo di vigilanza e che il giudice di merito aveva, invece, ritenuto ugualmente di attribuire a lei l'omissione sulla base del fatto che la documentazione presentata non provava la data da cui decorreva la esecutività delle dimissioni nonché sulla base delle dichiarazioni di un teste dalle quali era emerso che al momento del controllo la ricorrente risultava ancora essere in carica, oltre al fatto che la stessa aveva provveduto ad oblare un’altra contravvenzione contestata nel corso dello stesso sopralluogo.Motivi della decisione. La Corte di Cassazione, dopo l’esame del caso, ha annullata la sentenza di cui al ricorso ma per motivi diversi da quelli addotti dalla ricorrente. Ha osservato, infatti, la suprema Corte che il giudice di merito aveva emesso la sentenza di condanna in ordine al reato di cui all’art. 374 del D. P. R. n. 547 del 1955 e che il rilievo mosso alla ricorrente scaturiva a seguito della violazione della normativa di cui al D. P. R. 22 ottobre 2001. n. 462, articolo 4. La suprema Corte ha messo in evidenza, in merito, che il citato D. P. R. n. 462/2001 contiene disposizioni di natura sicuramente regolamentare, così come del resto è indicato nel titolo del decreto che recita "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi". “Tale Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001”, prosegue la Sez III “non contiene, al proprio interno, alcuna previsione sanzionatoria penale (né potrebbe se non pena la violazione del principio di riserva che vuole la legge quale fonte primaria del diritto penale) e quindi “la sentenza impugnata ha, perciò, ravvisato la violazione di un precetto contenuto in una norma regolamentare che, oltre a non essere sanzionata penalmente, non costituisce neanche una specificazione della norma primaria indicata nel capo di imputazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 374), la quale non prevede alcuna integrazione attraverso norme secondarie”. “Va, altresì, rilevato”, ha concluso la suprema Corte, “ che il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 304 ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 indicato nel capo di imputazione” per cui la sentenza impugnata va annullata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. I precedenti. Sono varie le sentenze della stessa Corte di Cassazione che si sono espresse in precedenza in senso contrario e quindi nel senso della punibilità della violazione. Fra di esse si cita la sentenza n. 35381 del 10/9/2003 Sez. III, la n. 2947 del 28/1/2004 Sez. III e la n. 26389 del 18/7/2005 Sez. III. Con la prima di tali sentenze, la n. 35381 del 10/9/2003, la Corte Suprema, pur ammettendo che "la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. in questione recita testualmente che sono abrogati gli artt. 40 e 328 del D.P.R. n. 547/1955", ha affermato che "il fatto di cui alla seconda delle norme abrogate (omessa denuncia dell'impianto di messa a terra ai fini dell'omologazione) trova continuità normativa nelle disposizioni del D.P.R. n. 462/2001 e precisamente nell'art. 2 (Messa in esercizio e omologazione dell'impianto)" ed ha precisato in più che "la salvezza, in particolare, delle disposizioni penali è desumibile con certezza dall'art. 9 del D.P.R. n. 462/2001 che, dopo aver ribadito al comma 1 le già disposte abrogazioni, al comma 2 dispone testualmente che i riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento". La Sezione III ha dedotto quindi che la sanzione penale relativa all'abrogato art. 328 del D.P.R. n. 547/1955, contenuta nell'art. 389, comma 1, lettera c) dello stesso Decreto doveva essere intesa ora relativa alle nuove disposizioni.Con la successiva sentenza n. 2947 del 28/1/2004 la Sez. III rimarcava la punibilità della mancata denuncia dell’impianto di terra e confermava in pieno tutte le considerazioni fatte in merito precedentemente dalla stessa Sez. III in merito e giungeva quindi alla conclusione, per quanto riguarda il rapporto fra il D.P.R. n. 547/1955 ed il D.P.R. n. 462/2001, di essere davanti ad una successione di leggi nel tempo e non anche ad una abolizione totale del reato. Con la sentenza n. 26389 del 18/7/2005, infine, con la quale il legale rappresentante di una azienda era stato condannato per il reato di cui all’art. 328 del D.P.R. n. 547/1955 per la mancata verifica dell’impianto di messa a terra la stessa Sez. III della Corte di Cassazione ancora, nel confermare la condanna inflitta dal Tribunale, ha avuto modo di osservare che “l’abrogazione dell’art. 328 dianzi citato non ha comportato alcuna abolitio criminis, giacche sussiste continuità normativa tra gli artt. 328 e 389 D.P.R. n. 547/1955 e gli artt. 2 e 5 D.P.R. n. 462/2001” e che “l’art. 9 comma 1, del citato D.P.R., pur abrogando l’art. 328 D.P.R. n. 547/1955, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove fattispecie previste dal D.P.R. n. 462/2001”. La stessa, infine, ha posto in evidenza che, siccome “il comma 2 della norma citata dispone che i riferimenti alle disposizioni abrogate contenuti in altri testi normativi si intendono riferiti al presente regolamento, la sanzione prevista dall’art. 389 D.P.R. n. 547/1955 si deve intendere ora relativa alle disposizioni del D.P.R. n. 462 del 2001”.io sono senza parole, non so voi.....
Livio Orsini Inserita: 2 novembre 2009 Segnala Inserita: 2 novembre 2009 Perfettamente allineato con la confusa e contradditoria giurisprudenza dell'ultimo ventennio (almeno)
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