Vai al contenuto
PLC Forum

Partecipa anche tu alla Live su Youtube martedì 28/01/2025 per festeggiare i 24 anni di PLC Forum

Per ulteriori informazioni leggi questa discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/326513-28012025




Dispersore A Picchetto Su Strada Publica


Messaggi consigliati

Inserito:

Il proprietario di un appartamento in una palazzina condominiale con giardino in occasione del rinnovo totale dell'appartamento vuole realizzare l'impianto di terra mancante (la palazzina è degli anni '50). Per evitare discussioni con i condomini ha pensato di realizzare il pozzetto del dispersore sulla strada pubblica appena al di fuori della recinzione del condominio, in prossimità tra l'altro dell'impianto di pubblica illuminazione, ed ha avuto "autorizzazione" dal Comune competente. Secondo me non è una scelta felice perchè, essendo il pozzetto ed il dispersore al di fuori della "giurisdizione" e della possibilità di controllo continuo del proprietario, potrebbe accadere per esempio che:

  • - un guasto della pubblica illuminazione, se le cose non stanno a posto nel relativo impianto, potrebbe comportare un trasferimento di potenziale a casa del proprietario dell'appartamento;

- in occasione di lavori sulla strada pubblica il conduttore di terra potrebbe essere tranciato senza che il proprietario ne abbia notizia;

- ugualmento il dispersore potrebbe fare una brutta fine.

Cosa ne pensate voi? Esiste, a parte considerazioni di buon senso e di opportunità, una norma o legge che dia indicazioni in generale sulla posizione dell'impianto di terra rispetto alla proprietà a cui serve? Esiste un "diritto di picchetto" per esempio in un giardino condominiale analogo al diritto di antenna sui tetti condominiali? Se è possibile mettere un picchetto sulla pubblica strada, si stabilisce poi un rapporto di servitù a favore del proprietario verso l'Amministrazione concedente?

Auguri a tutti di Buone Feste!


Inserita: (modificato)

Messa in questi termini, effettivamente la questione è intricata.... :unsure:

Non mi risulta ci siano norme o leggi che regolino la questione.

Installare il picchetto al di fuori dell'area condominiale e quindi al di fuori della propria giurisdizione, non è il massimo per i motivi che hai puntualmnte evidnziato, l'unico vantaggio è che si è in possesso di un'autorizzazione comunale e quindi sembrerebbe la soluzione meno indolore, per mettersi al riparo da molto probabili contestazioni.

Sarebbe più logico installare la puntazza nell'area a verde condominiale, magari non ricorrendo al binomio pozzetto-picchetto, visto che non è più richiesta da tempo l'ispezionabilità dell'installazione. Infatti, le verifiche periodiche del valore della Rt si possono fare direttamente dalla barra di terra del quadro. Certo che anche in questo caso c'è il rischio di liti condominilali, tranciature anonime del cavo, etc.

Modificato: da Benny Pascucci
Inserita:

Il diritto di "antenna" è codificato da una precisa legge, non ricordo quale (e se ricordo bene si poteva piazzare anche sull'edificio di fronte che oscurava il segnale) ma non è codificato il diritto di picchetto per cui bisogna rivolgersi all'amministratore (saprà mai questi cos'è?) o al giudice di pace ( idem).

Nessuno pensa a codificare simili inezie perchè con un buon codice condominiale non si potrebbe più litigare.

Oltr'alpe, ma sono proprio dei barbari incivili, non sono hanno dei ferrei codici condiminali (starnuti permessi dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00) ma anche un codice edile che risolva piccoli problemi alla fonte (isolamento acustico et similia).

Il tuo utente non acquisisce comunque alcun diritto di servitù e non può ovviamnete allacciarsi alla rete idrica (ormai in pc) in zinco. Non solo, ma il comune non ti riaga neppure eventuali danni, anzi, se successivamente da fastidio si deve togliere.

Inserita:
Il diritto di "antenna" è codificato da una precisa legge, non ricordo quale....

Questa.... :thumb_yello:

Inserita:

Un condomino nel caso specifico può utilizzare le parti condominiali anche senza approvazione fatto salvo, che in questo caso il dispesore essendo nelle parti comuni, che non si possono far proprie sarà a disposizione anche per gli altri condomini.

Questo è sancito dall'articolo 1102 del Codice Civile ribadito da varie Sentenze della Cassazione Civile.

Inserita:

Non proprio. Io ricordavo quella del 1982, praticamente ...l'altroieri :( .

Per la terra , a quanto pare c'è una sentenza della Cassazione, a ben pensarci non potrebbe essere altrimenti. Quando manca una legge sopperisce. e siamo alle solite, la Corte di cassazione interpretando il diritto comune. Naturalemnet di recepire tale sentenza trasformandolo in un articolo ben preciso ed inserirlo in un codice condominiale (o edilizio) neanche a parlarne :angry:

E si che il legislatore non è pagato poi tanto male. :angry: :angry:

Inserita:

x Nino 1001

Non capisco di cosa ti lamenti, quando hai già articoli del Codice Civile in merito?

Per quanto attiene alle Sentenze della Cassazione non sono un male anzi, esse ci sono in quanto è compito della Cassazione il dipanare ogni dubbio sulle interpretazioni delle singole leggi, norme, ecc.

Ricordati che sei in Italia dove, se viene promulgata una legge non si legge o si tralascia lo scopo per cui è promulgata la legge stessa e si cercano mille cavilli interpretativi per un proprio tornaconto.

Inserita:

Ragazzi l'argomento è leggermente borderline :unsure: ...

Io ritornerei all'aspetto squisitamente tecnico....

Ma, se volete continuare sugli ultimi due post, mi sta anche bene. A patto che si riesca a dialogare senza scarrozzare, ma è ben inteso che al minimo accenno di polemica, sarò costretto, mio malgrado, a chiudere la discussione.

Perciò, attenti... ;)

Inserita:

Vi ringrazio delle risposte. Mi sembra curioso come, a fronte della mole normativa e di letteratura sulla sicurezza elettrica, un aspetto che a mio modo di vedere è importante, cioè per dargli un nome la possibilità di esercitare da parte dell'utente la "giurisdizione" sull'impianto, rimane sostanzialmente nel vago. In alcuni casi tra l'altro c'è la necessità di fare l'impianto di terra su strada pubblica. Penso per esempio al rinnovo di un appartamento in un centro storico: se il proprietario non accesso a cantine l'unica soluzione è un picchetto sulla strada quanto più possibile addossato alla costruzione. Oppure?

Inserita:

Esatto.La giurisdizione rimane sul vago oppure è assente , l'unica via è la Cassazione che deve dare un giudizio.

Infatti se ci fosse un ben preciso articolo di legge non ci sarebbe bisogno della Cassazione. Tutto ciò appesantisce il lavoro dei magistrati.

Time non ha risposto, a mio parere, in maniera corretta. Infatti non è in grado di citarmi quale art. del Codice Civile mentre può ben citarmi il n. di sentenza della Cassazione.

La messa a terra su strada pubblica viene considerata , ma non so se codficiata, al pari dell'allaccio alla rete fognaria, gas, acqua e quant'altro.

Resta inteso che devi ripristinare il tutto ben bene e che non puoi usare i tubi zincati dell'acquedotto (ora in PVC ma una volta si usava).

Tieni anche presente che è difficile che un tecnico comunale venga sul posto a tracciare una X sulla massicciata per evitare di intercettare altri servizi per cui.....ti va di rischiare?

E non sempre puoi pinatre picchetti sul pavimento .Può infatti capitare che le case del centro storico, in taluni casi, poggiano su un metro di pietre (sotto il pavimento) per cui hai voglia a piantare picchetti, i muri sono in pietra e cocci, il ferro delle armature te lo sogni per cui....rimane solo il differenziale.

Inserita:

Come già scritto in precedenza l'articolo del C.C. è il 1102 che recita:

Art. 1102 Uso della cosa comune

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).

Inserita:

Mannaggia!!

Ho preso fischi per fiaschi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

ribadito dalla Corte...

mi era sfuggito quel ribadito....avevo capito che la sentenza si era pronunciata (dando interpretazione) ecc...ecc... non che aveva ribadito la validità del...ecc...ecc.

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo/a...