julio74 Inserito: 4 giugno 2010 Segnala Inserito: 4 giugno 2010 Salve, sono un dipendente di una azienda che lavora nel settore della COSTRUZIONE DI MACCHINE PER LA CARTOTECNICA; all'interno della stessa svolgo da circa 15anni la "figura" di DISEGNATORE/PROGETTISTA degli impianti elettrici di automazione, relativamente alle Ns. macchine.A livello aziendale siamo strutturati secondo certe gerarchie, e quindi sopra di me ho un responsabile. Su ogni schema elettrico c'è il mio nome anche se alla fine io non firmo nulla; infatti il CERTIFICATO DI CONFORMITA' della macchina viene firmato dall'amministratore.Quello che voglio sapere è se per LEGGE ripondo direttamente sia a livello civile che penale, in caso di incidente dovuto dalla mancata e/o scarsa sicurezza su una delle Ns. macchine.So che adesso è entrata in vigore una nuova norma in materia, che va a sostituire la vecchia 626 e che sarà effettiva tra circa 2 anni.In base a tale norma e comunque in via generale, se succede un incidente, causato da applicazione errata di questa nuova norma e comunque non adeguata al LIVELLO DI RISCHIOSITA' delle Ns. macchine, gli enti preposti possono agire civilmente e soprattutto penalmente direttamente su di me (progettista elettrico)?Se SI, in che modo e in che entità?In che maniera posso tutelarmi, visto che in azienda tutti taciono e nessuno sembra considerare quaste problematiche? Almeno fino a quando NON succede un incidente!!!Personalmente sono inquadrato in azienda come Impiegato Tecnico di 5 livello.Secondo quanto prevede la legge e/o il CNDL sono inquadrato correttamente? E' il caso che chieda anche una retribuzione più adeguata al carico di rischio e responsabilità che mi hanno accollato? Se si, potreste indicarmi mansione, livello, retribuzione base (approssimativa)?CHIEDO una Vs. risposta reale r concreta per valutare e comparare i Ns. diritti e doveri di PROGETTISTA ELETTRICO. Grazie in anticipo della Vs. professionalità; Cordiali saluti.
AVC_Veronica Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 infatti il CERTIFICATO DI CONFORMITA' della macchina viene firmato dall'amministratoreda quanto scrivi la responsabilità è sua,il dipendente è perseguibile solo in caso di errore dimostrabile o colpa grave , ma questa credo che in giurisprudenza sia la regola generale.
julio74 Inserita: 4 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2010 Spero qualcuno sappia rispondere in maniera tecnica e dettagliata; magari sulla base delle proprie esperienze lavorative, problematiche e magari anche sul suo inquadramento professionale all'interno dell'azienda in cui lavora!GraziE!
Bdm Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 (modificato) Veramente il decreto che sostituisce la 626 è il D.Lgs. 81/08 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro integrato dal D.lgs. n. 106/09 che è già effettivo. Questa nuova norma a livello legislativo non so cosa sia, probabilmente parli della nuova EN 61439-1 che sostituisce la EN 60439In base alle tue affermazioni progetti quadri di bordo macchina, ed è finita la pacchia, con la nuova normativa devi rispettare sia la norma EN 61439 sia la EN 60204 e fin qui tutto chiaro. La nuova norma EN 61439 introduce la figura del progettista come responsabile del quadro sia esso di Distribuzione sia di Bordo Macchina. In pratica il progettista viene definito come il "costruttore originale" mentre chi realizza, e mette la targa viene definito come "costruttore del quadro". Il progettista quindi progetta, pertanto sceglie i componenti e le modalità di esecuzione e si assume l'onere delle verifiche.Il costruttore si assume la responsabilità di quanto eseguito. Il costruttore della macchina a sto punto sta acquisendo un prodotto certificato e potrà assemblarlo con gli altri componenti meccanici o idraulici della macchina producendo una macchina certificata in toto CE. Nel caso specifico sia il quadro elettrico sia la macchina di destinazione viene eseguita nella stessa ditta, pertanto si viene a creare quella situazione tipica di alcune ditte di impianti elettrici civili e industriali dove la dichiarazione di conformità 37/08 viene firmata sia dal rappresentante legale sia dal responsabile tecnico in quanto il secondo ha i requisiti e il primo no. Questa analogia fra automazione e impianti civili mi sembra consona a chiarire alcune dinamiche aziendali. Quando ci sono 5 operai che lavorano su un impianto la dichiarazione di conformità viene firmata solo dal responsabile tecnico della ditta mica dai 5 operai. Stessa cosa vale per i quadri di automazione, il problema è chi si assume l'onere di dichiararsi progettista e chi si assume solo la responsabilità dell'esecuzione di un disegno o di un cablaggio. Va da se che un impiegato tecnico volendo può essere inquadrato come progettista senza essere per dire un dirigente della ditta. Per quanto riguarda la sicurezza della macchina, il progettista elettrico o il costruttore si assumono responsabilità limitate al loro intervento. Comunque per conoscere meglio la norma EN 61439 bisogna studiarla. p.s. A mio avviso rimane un buco normativo, ma il progettista si autonomina tale senza accertare i requisiti ? Bho !? Modificato: 5 giugno 2010 da Bdm
Livio Orsini Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 p.s. A mio avviso rimane un buco normativo, ma il progettista si autonomina tale senza accertare i requisiti ? Bho !?"Progettista" è chi approva il progetto, non chi esegue materialmente schemi e disegni.Se l'azienda lavora correttamente c'è un responsabile della progettazione elettrica che firmerà i disegni per approvazione; chi approva è anche responsabile del progetto.
Bdm Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 Non ci siamo capiti. E' lapalissiano che il progettista non è per forza il disegnatore. Il dubbio sta sui requisiti di chi si dichiara progettista, ovvero sei un Ingegnere, un perito oppure ti autonomini per virtù innate ?
julio74 Inserita: 5 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2010 Riguardo le Norme, sto parlando di quelle che sono state prorogate per ora: Norme En62061 Ed 13849-1; in particolare mi riferisco alla parte inerente la definizione DEL GRADO DI RISCHIO della macchina e delle conseguenti soluzioni tecniche da adottare per garantire la SICUREZZA (utilizzando componenti, calcoli e circuiti opportuni al livello di rischio).Dobbiamo ancora fare dei corsi di aggiornamento a riguardo, ma già si è capito che se fino ad ora era RESPONSABILE solo che firmava la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (ad es. l'amministratore), ora non lo è più solo lui (magari solo a livello civile), ma anche e soprattutto i progettisti (elettrici, meccanici, pneumatici,...) che hanno progettato/disegnato quella particolare macchina o parte di essa (soprattutto a livello penale).Volevo quindi dei ragguagli e/o consigli di persone che hanno o avranno lo stesso problema e come potersi tutelare!Magari arrivando direttamente al "nocciolo" della discussione e magari della soluzione, senza aggirare troppo il problema.Grazie!
ifachsoftware Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 Da quello che ne so io gia' con la precedente normativa era responsabile in primis il titolare / amministartore delegato dell'azienda per poi a scendere per tutti i livelli fino all'ultimo operario che doveva stringere un bullone e non l'ha fatto , causando magari la morte di qualcuno ...So di un caso capitato anni fa (prima della legge 626) in cui il titolare di un'azienda ha chiamato lo stabilimento parlando con un operaio che di fatto (ma non ufficialmente) coordinava altri 5 operai , chiedendogli di dire ad un altro operaio di salire sul tetto per effettuare dei lavori.L'operaio (un ragazzo 25 enne) obbedì ,il tetto che cedette e morì.Sapete come è andata a finire ?I 2 soci titolari sono stati condannati civilmente a risarcire per 500 milioni delle vecchie lire la famiglia del ragazzo , il socio che aveva richiesto al coordinatore degli operai di mandare il ragazzo sul tetto è stato condannato penalmente a 2 anni con la condizionale , mentre l'operaio ccordinatore è stato condannato civilmente a risarcire 250 milioni delle vecchie lire , cosa per cui gli è stata pignorata la casa ....Traete voi le vostre conclusioni ....Ciao
Livio Orsini Inserita: 5 giugno 2010 Segnala Inserita: 5 giugno 2010 (modificato) Il dubbio sta sui requisiti di chi si dichiara progettista, ovvero sei un Ingegnere, un perito oppure ti autonomini per virtù innate ?La logica vorrebbe che progettista sia chi lo so fare, ma si sa che logica e burocrazia non vanno mai d'accordo.Fortunatamente non c'è stato ancora nessun euroburocrate che, oltre a legiferare sulla lunghezza delle banane e sul profumoi delle rose, ha voluto normare anche questo, altrimenti avremmo avuto l'ennesimo pastrocchio.Per alcuni lavori civili, di antica tradizione, esistono albi e collegi, per altri non ancora. Per il momento il progettista è colui che firma per appprovazione; questa funzione è assegnata dalla proprietà aziendale o da un dirigente delegato dalla proprietà. Se per quel tipo di progetto (una struttura in cemento armato p.e.) è richiesta l'abilitazione e la conseguente iscrizione ad un albo o collegio, sarà cura di chi assegna la funzione sincerarsi, oltre che dei requisiti tecnici, anche dei requisiti legali del candidato. Modificato: 5 giugno 2010 da Livio Orsini
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