lucadp Inserito: 14 ottobre 2010 Segnala Inserito: 14 ottobre 2010 Ciao a tutti, nel DM 37, l' art 6 comma 3 dice che un impianto ad uso abitativo, realizzato antecedentemente al 13 marzo del 90 è considerato adeguato se previso di sezionamento e protezione da sovracorrenti e di protezione contro i contatti diretti e indiretto o da differenziale con Idn >= 30mA.Im pratica se è previsto di magnetotermico di protezione a monte e di impianto di terra o di differenziale adeguato.A parte che la dizione "adeguato" mi sembra un po interpretabile, nel senso che adeguato non signifia a norma (o si?).Comunque vorrei capire se un impianto antecedente a tale data e dotato delle caratteristiche citate può essere considerato a norma ai sensi del decreto e delle norme cei nonchè della regola d' arte.Io non credo che un impianto dotato di fili rigidi e connessioni fatte col nastro di tela possa essere considerato sicuro e quindi a norma (almeno questo stando anche al buon senso).Quindi vedo l' articolo molto interpretabile.Il proprietario di un edificio come questo deve comunque avere in mano un documento che attesti la conformità dell' impianto? dovrebbe farsi fare una dichiarazione di rispondenza. Ma nessuno credo la faccia per un impianto che non si possa considerare sicuro.Se le mie considerazioni sono corrette, in ogni caso gli impianti antecedenti a quella data vanno "revisionati" e dotati almeno di apparecchiature conformi alle normative vigenti (per tipologia e dimensionamento).In questo modo sarà possibile rilasciare una conformità sul lavoro effettivamente realizzato.Cosa ne pensate?Luca
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