magoxax Inserito: 25 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 25 gennaio 2012 Oggi, parlando con l' ingegnere con cui collaboriamo sono venuto a conoscenza di una norizia curiosa.ovvero l' articolo 21 del DL 24 gennaio 2012 n° 1 - per chi vuole leggerselo tutto.da cui cito testualmente i paragrafi 4 e 5 dell' articolo 21Art. 21 Disposizioni per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica4. A far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante “Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt”.5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.Meno male.... solo con 20/30 anni di ritardo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 25 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 25 gennaio 2012 Anche 40. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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