rimonta Inserito: 17 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2010 Buongiorno, spero di non aver sbagliato sezione.Una semplice domanda: sono proprietario di una appartamento in un condominio con relativo garage.Dal centralino dell'appartamento parte una linea di alimentazione che porta tensione al mio garage.Il tragitto è composto da una canalina che parte dal mio appartamento, poi confluisce in una scatola di derivazione dove arrivano anche le canaline degli altri appartamenti, poi c'è un tratto di tubo esterno comune (agganciato al cemento armato) che arriva a un'altra scatola di derivazione dalla quale poi partono alcuni tubi che poi vanno nei vari garages.Avrei bisogno di portare i cavi per l'allarme nel mio garage e quindi volevo sapere se mi potete indicare se ci sono regole da rispettare per il tragitto comune. Devo chiedere un permesso all'assemblea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puan Inserita: 9 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2010 Riporto alcuni articoli del Codice civile, sull'argomento.Art. 1102 Uso della cosa comuneCiascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca aglialtri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese lemodificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compieatti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).Art. 1117 Parti comuni dell'edificioSono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrarionon risulta dal titolo:l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, ivestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale , per glistenditoi e per altri simili servizi in comune;3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gliascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per ilgas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali diproprietà esclusiva dei singoli condomini.Una precisazione dell'Associazione A.R.A.I.Molte volte un lavoro eseguito da un condomino senza il consenso dell'assemblea viene ritenuto non lecito, mentre invece è consentito dalla legge. È la legge infatti che sancisce i limiti entro i quali il singolo può eseguire un lavoro utilizzando a proprio favore la cosa comune. Tali limiti non possono essere travalicati.Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. In base al primo comma di tale articolo ogni partecipante al condominio ha la facoltà di usare la cosa comune con il divieto pero’ di non alterarne la destinazione, attuando una modificazione del bene o del suo utilizzo in modo contrario alla natura della cosa, al titolo, alla legge, o alla volontà dei partecipanti, espressa attraverso o un regolamento contrattuale o con un regolamento assembleare. Per il secondo comma ogni singolo condomino può apportare, anche a sue spese, le modifiche necessarie al miglior godimento della cosa comune, senza dover chiedere autorizzazione alcuna all’assemblea dei condomini, purché non venga alterata la consistenza e la destinazione del bene che attuano delle innovazioni.------------------------------------------------------------------------------------In base a quanto detto sembra che la modifica possa essere fatta, da personale competente e senza portare pregiudizio alla sicurezza, senza dover chiedere alcuna autorizzazione. Bisogna valutare anche se nel tubo esterno comune rimane spazio per altri eventuali inserimenti dei condomini.D'altro canto, l'assemblea concederebbe l'autorizzazione?Poi, occhio non vede...Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rimonta Inserita: 9 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 luglio 2010 In base a quanto detto sembra che la modifica possa essere fatta, da personale competente e senza portare pregiudizio alla sicurezza, senza dover chiedere alcuna autorizzazione.Molto bene!Bisogna valutare anche se nel tubo esterno comune rimane spazio per altri eventuali inserimenti dei condomini.Da quello che ho visto ne dovrebbe restare anche per gli altri tirando solo il cavo per il sensore e l'inseritore D'altro canto, l'assemblea concederebbe l'autorizzazione?Questo non lo so, il condominio è nuovo e deve ancora essere organizzata l'assemblea. Alcuni comunque si sono già buttati avanti costuendo camini sul tetto senza chiedere permessi, e tra l'altro facendoli diversi da quelli presenti.Poi, occhio non vede...Purtroppo occhio vede bene perchè il passaggio dei cavi avviene nella tromba delle scale che porta ai garage. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 9 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2010 hai valutato l'idea di una scheda radio e relativo sensore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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