MarcoEli Inserito: 6 dicembre 2007 Segnala Inserito: 6 dicembre 2007 Ciao a tutti, non essendo ferrato in materia di ascensori volevo chiedervi se c'è qalche obbligo normativo che richiede l'installazione di un relè di sequenza fasi.Vi chiedo questo perchè un mio collaboratore sostituendo un interruttore ha invertito le fasi in uscita, l'ascensore, l'ascensore è scesa invece di salire....sono scattate le sicurezze "paracadute" e una serie di casini vari........ammettendo l'errore mi chiedo : ma una "macchina" sensibile all'inversione di fase non dovrebbe avere un controllo della sequenza fasi?Grazie a tutti in anticipo.
Hellis Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Sulle gru a ponte le montiamo, proprio per evitare che la sostituzione di un carrello di presa corrente possa creare situazioni di pericolo.
marco battilana Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 E' successo un casino anche nella ditta dove lavoro.In un capannone è stato montato un montacarichi, noi l'abbiamo alimentato, e dopo avergli dato tensione notiamo che gira storto.Giriamo una fase e l'ascensore funziona per qualche minuto, dopo di che si inchioda.Morale della storia la ditta costruttrice ci ha subito incolpato di aver bruciato il motore perche ha girato storto 3 secondi, mentre poi è saltato fuori che le valvole oleodinamiche non erano ancora state tarate e la pompa sforzava.Adesso per salvaguardarci, lo abbiamo alimentato interponendo un relè di sequenza fasi.
Pietro_1 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Esiste l'obbligo di montare un relè sequenza fasi dal 1987 in poi.
MarcoEli Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Grazie Pietro, sai darmi qualche riferimento normativo?
Pietro_1 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 D.M. 9/12/87 n. 587 (G.U. 25-3-88 n. 71) Ascensori elettrici a funeD.P.R.268/94 (G.U. 3-5-1994, n.101) Ascensori oleodinamiciPer mia precisazione di quanto da me detto prima: Tra data di pubblicazione e intervallo di tre anni per l'applicazione della (all'epoca) nuova normativa devi aggiungere altri tre anni.Link del D.M. 587http://www.marcobolletta.com/download/norm/9-1-87.pdf
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