cangaceiro Inserito: 3 novembre 2009 Segnala Inserito: 3 novembre 2009 Salve,mi chiedevo se i lavori eseguiti da un elettricista per il rifacimento ex novo di un impianto elettrico, a servizio di un locale termico in virtù della sostituzione di un generatore di calore, sono anch'essi detraibili nella misura del 55%?Grazie.
cangaceiro Inserita: 24 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2009 Dunque ho un tecnico che redige la pratica valevole per le detrazioni 55%: sostituzione generatore di calore con caldaia a condensazione più posa di valvole termostatiche.Appurato che il lavoro di un elettricista all'interno del locale termico per il funzionamento del nuovo generatore rientra anch'esso nelle detrazioni al 55% e appurato che nella fattura materiali e manodopera devono essere distinti, quale è l'aliquota che si applica per ciascuno di essi?Cordialmente.
mzara Inserita: 25 novembre 2009 Segnala Inserita: 25 novembre 2009 Non sono informato su queste questioni, me le ritrovo già belle e pronte, ma se non ricordo male, l'IVA è in base alla condizione dei lavori: 4 se nuova costruzione con P.C., 10 se manutenzione conservativa con D.I.A., 20 negli altri casi.Nel tuo caso penso sia applicabile l'aliquota al 10 con autocertificazione del committente.
cangaceiro Inserita: 26 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2009 Provo a rispondermi da solo in maniera esaustiva:Partiamo dal punto che le detrazioni Irpef (55% o 36%) non hanno niente a che fare con ciò che regolamenta l’aliquota agevolata al 10%.La sostituzione di generatore di calore rientra come intervento di manutenzione straordinaria come definito:in primis dalla Legge n. 457 del 5 agosto 78 art.31 primo comma punto :interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.in secundis dalla seguente legge che implicitamente abroga quella sopra citata, ma che dice la stessa identica cosa, più precisamente dall’articolo 3, comma 1, lett. del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".Una volta appurato che siamo in manutenzione straordinaria troviamo ciò che ci permette di applicare l’aliquota agevolata:Per i lavori di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria l’IVA a regime, pari al 20%, si applicava fino al 30 settembre 2006, mentre dal 1° ottobre 2006 è scesa al 10 %.Infatti l’art. 35, comma 35-ter, della legge 248/2006 ha reintrodotto, a seguito di autorizzazionecomunitaria, per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui allalettere a) e della predetta legge n. 457/78, l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni fatturate apartire dal 1° ottobre 2006.L'agevolazione quindi si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva (ma non è il nostro caso per l’elettricità).Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore (ovvero la caldaia nel caso dell’idraulico), l'aliquota del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Ivaagevolata del 10 per cento. L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali.La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 19 febbraio 2008 ricorda che l’articolo 1, comma 18, della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2008) ha prorogato, per le annualità 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31 della legge n. 457/78 realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.La circolare precisa però che, a partire dal 1 gennaio 2008, ai fini dell’applicazione dell’iva agevolata del 10% non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura: quindi l’applicazione dell’IVA agevolata del 10 per cento sulle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio sopra indicati (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) prescinde dall’indicazione in fattura del costo della manodopera.Tale indicazione è invece necessaria sulle fatture relative agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti: interventi di recupero del patrimonio edilizio ecc….La Legge finanziaria 2009 comma 2 dell’art. 15 proroga a tutto il 2011 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa di cui alle lettere a), , c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
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