Bigste Inserito: 9 maggio 2013 Segnala Share Inserito: 9 maggio 2013 Salve, Sono nuovo del forum........... Dopo anni alle dipendenze di una ditta di impianti elettrici ho deciso di aprir mi la mia p.iva come artigiano......... A livello burocratico purtroppo ho qualche dubbio,quindi cercò di spiegarmi il meglio possibile: Alcuni dei miei clienti mi hanno chiesto la conformita' di impianti antecedenti gli anni 90 e non......... Per quel che riguarda i primi se non mi sbaglio non necessitano di alcun documento, a parte fare un sopralluogo e verificare che almeno l impianto sia protetto dai contatti diretti ed indiretti, sovracorrenti e messa a terra. Per quelli dopo gli anni 90 necessitano di dichiarazione di conformita' o rispondenza da parte Dell installatore che ha realizzato l impianto. Premetto che non ho intenzione di prendermi responsabilità' di impianti non realizzati dal sottoscritto ma voglio solo capire bene quando utilizzare la dichiarazione di conformita' e quella di rispondenza e quando effettuo una regolarizzazione di un impianto realizzato prima degli anni 90 basta una fattura di quello che ho eseguito. Spero di essermi spiegato....... Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daddo79 Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2013 Occorre precisare che: - Gli impianti ante '90 non hanno sicuramente la DICO poichè all'epoca non richiesta e pertanto occorre "solo" per gli ambienti civili, che l'impianto sia stato adeguato a quanto disposto dalla L. 46/90, ovvero protezione ad inizio impianto contro sovraccarico, corto e differenziale 30mA, anche senza impianto di terra, naturalmente qualsiasi modifica posteriore invece era ed è sottoposta a DICO. Per quasti impianti ovviamente non essendo richiesta la DICO, non è necessaria neanche la DIRI. - Gli impianti post '90 e fino al 27.03.2008 (entrata in vigore del DM 37/08) dovevano avere tutti la DICO, per quelli sprovvisti è possibile rilasciare la DIRI, la stessa può essere rilasciata dall'impresa se sotto i limiti progettuali altrimenti occorre la firma di un tecnico. - Gli impianti post 27.03.2008 devono avere la DICO e NON possono avere la DIRI. Di fatto la DIRI è stata introdotta per "regolarizzare" tutti quelli impianti che dovevano avere la DICO e che per un motivo o un altro non ce l'avevano. Spero di essere stato chiaro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opeletta Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2013 (modificato) Precisazione: Gli impianti ante '90 non hanno sicuramente la DICO poichè all'epoca non richiesta e pertanto occorre "solo" per gli ambienti civili, che l'impianto sia stato adeguato a quanto disposto dalla L. 46/90, esattamente, ma Per quasti impianti ovviamente non essendo richiesta la DICO, non è necessaria neanche la DIRI. Visto che l'impianto ante '90 doveva essere adeguato alla 46/90 corredato di DI.CO e se questa non è reperibile si deve eseguire una DI.RI dopo aver eseguito interventi di adeguamento del periodo....naturalmente con DI.CO. PS.:Porto a conoscenza di chi non lo fosse, che nello specifico, TNE offre gratuitamente video corsi on-line previa registrazione....il prossimo è dal 14 maggio. Modificato: 10 maggio 2013 da opeletta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Daddo79 Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2013 Gli impianti ante '90 non hanno sicuramente la DICO poichè all'epoca non richiesta e pertanto occorre "solo" per gli ambienti civili, che l'impianto sia stato adeguato a quanto disposto dalla L. 46/90, ovvero protezione ad inizio impianto contro sovraccarico, corto e differenziale 30mA, anche senza impianto di terra, naturalmente qualsiasi modifica posteriore invece era ed è sottoposta a DICO. ...spesso gli impianti a,te '90 erano già edeguati... in ogni modo forse mi ero espresso male o forse lo davo per scontato!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opeletta Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2013 Effettivamente, rileggendo lo avevi sintetizzato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bigste Inserita: 10 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2013 Innanzi tutto grazie per le risposte, quindi se ho capito bene una volta installato il magnetotermico differenziale a monte Dell impianto posso rilasciare la di.co. Per l adeguamento effettuato ma senza avere responsabilità sul quello che è il resto Dell impianto? Scusate ma volevo essere certo di quello che ho capito. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opeletta Inserita: 10 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2013 Tu rilascerai sempre una DI.CO solo sulle lavorazioni che esegui. Il problema è rendere conforme l'intero impianto, e li dovrai eseguire dei controlli sul sezionamento e sovraccorrenti, contatti diretti e indiretti e non riscontrando anomalie potrai rilasciare la DI.RI, ma se ci sono dei lavori da fare e il cliente non vuole eseguire i lavori tu non gli potrai rilasciare la DI.RI......naturalmente sei libero di fare come credi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bigste Inserita: 11 maggio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 Grazie sei stato molto chiaro! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ligabue Inserita: 11 maggio 2013 Segnala Share Inserita: 11 maggio 2013 Il problema è che quando un installatore rilascia la Di.Co., dovrebbe verificare la compatibilità dell'intervento effettuato con la situazione pre-esistente. Quindi, se ad esempio installo un MTD a protezione del montante e rilascio la Di.Co., non posso non tener conto della sezione del montante (che potrebbe essere inadeguata). E così via per altre situazioni simili... saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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