Unonuovo1 Inserito: 17 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 17 marzo 2008 Salve, sono nuovo del forum e mi scuso se il mio argomento è già stato proposto, ho provato a ricercare qualcosa di simile ma non ho trovato...comunque la mia necessità è legata al tempo:vi scrivo dalla provincia di Ancona, la scorsa settimana l'agenzia per il risparmio energetico che fa capo alla provincia ha effettuato un contollo a casa di mia madre, la situazione è la seguente: caldaia a tiraggio forzato istallata nel 1995 in un piccolo locale adiacente il garage, la porta di separazione tra garage e locale caldaia è in lamiera di ferro ed ha una piccola feritoia superiore, per capirci la porta è un pochini più bassa del contotelaio (8-9 cm. circa) nel garage non vengono più lasciate auto in quanto la mia è l'unica auto e non abito più lì. Ora la verifica ha avuto esito negativo proprio per la porta in questione, la prescrizione ottimale sarebbe la porta tagliafuoco a detta del tecnico, e ha dato 7 giorni di tempo per comunicare che tipo di lavoro intendiamo effettuare. Io non ero presente c'era solo mia madre e quindi non ho potuto approfondire l'argomento, ora io mi rivolgo a voi esperti avendo questo limite perentorio di 7 giorni, la porta tagliafuoco è proprio necessaria, con spesa non indifferente? per favore datemi un consiglio.....grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Unonuovo1 Inserita: 17 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 17 marzo 2008 Up...se qualcuno può darmi delucidazioni soprattutto legali, grazie.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2008 Si la porta tagliafuoco è proprio necessaria, dato che non servono le buone intenzione per definire un locale che era garage in un locale che non lo è più, semplicemente affermandolo.O si cambia la destinazione d'uso del locale con relativa pratica del geometra e registrazione catastale, oppure porta tagliafuoco, oppure spostare la caldaia. La norma esiste da sempre e pertanto non doveva essere installata nel garage o locale direttamente comunicante, solamente che nessuno ha mai controllato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Unonuovo1 Inserita: 18 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 18 marzo 2008 bè intanto grazie per l'interessamento, la norma a cui fai riferimento c'entra in qualche maniera coi vigili del fuoco? perchè parlando con un amico geometra, mi diceva che non essendo un garage condominiale o che comunque è abbondantemente sotto la capienza di 9 posti auto non dovrebbe essere soggetto a questi tipi di prescrizioni....mi puoi dire per favore qual'è la norma specifica?....grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pignocco Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2008 Confermo quello che ha scritto Ballnose, se il locale dove è installata la caldaia (o solo se passa la tubazione del GAS "Metano o GPL") è direttamente comunicante con il GARAGE è obbligo che si installata una porta antincendio certificata RE 120, anche se il GARAGE è solo per un posto auto, non centra se non è condominale e a meno di 9 posti auto, la porta CERTIFICATA RE 120 è purtroppo l'unica soluzione...Inoltre se installando la porta antincendio il locale dove è installata la caldaia diventa "CIECO" cioè non ha aperture direttamente comunicanti con l'esterno, non è a norma... deve avere una apertura direttamente comunicante con l'esterno, basta anche una finestra, o una apertura di areazione in alto di almeno 100 cm quadrati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ballnose Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 19 marzo 2008 Confermo pienamente quanto detto da "pignocco" .La Norma in vigore è sempre la UNI 7129- 92 e seguente......3.5.1.7"L'installazione di apparecchi a gas è vietata entro vani o ambienti classificati con pericolodi incendio (per esempio: rimesse, garage, box, ecc.) ".In realtà, fin dal 1994 il Ministero dell'Interno aveva chiarito che era vietato installareapparecchi a gas in tali locali (ovvero, le autorimesse e simili, anche con capacità diparcamento inferiore a 9 autoveicoli). I chiarimenti erano contenuti, però, in lettere circolari(9570/4108 sott. 22 del 10.03.1994, 16486/4108 del 15.03.1994, 1425/4108 sott. 22 del15.06.1994) poco note ai tecnici. La disposizione della nuova norma elimina ogni dubbio edivulga le indicazioni a tutti gli operatori del settore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
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