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Fatture Per 55% Con Dicitura Manutenzione Ordinaria - è sbagliato?


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Inserito:

scusate raga ma mi è preso un dubbio atroce.

E' stato sostituito un generatore a metano con uno a metano ma a condensazione ed in più sono state posate le valvole termostatiche per avere la detrazione del 55%. Il tutto in una villetta unifamiliare.

Come le norme vogliono si sono redatte le fatture, eseguiti i bonifici con le causali, inviato il tutto all'Enea a fine 2009, attestazione di riqualificazione ecc....

A mio giudizio l'intervento ricade in manutenzione ordinaria in quanto non c'è cambio di combustibile, per cui la DIA non è necessaria.

Sono state redatte 4 fatture per il lavoro sopra descritto:

1. L'idraulico con aliquota 10% (separazione tra manodopera, materiali e caldaia)

2. L'elettricista con aliquota 10% (separazione tra manodopera e materiali)

3. Ditta verifica tenuta metano con aliquota 20%

4. Materiali isolante con aliquota 20%

Il fatto è che nelle fatture numero 1 e 2 ho fatto scrivere esplicitamente "intervento di manutenzione ordianria ai sensi della legge n°457 lettera a.....ecc....."

ma poi leggendo qui:

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm ... 0N3_08.pdf

a pagine 9 recita:"Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito,

solo quando riguardano le parti comuni."

ma come solo parti comuni? per cui su un lavoro di manutenzione ordinaria di un edificio privato non spetta l'aliquota agevolata del 10? può essere a rischio per questo motivo l'accettazione della detrazione 55% irpef?

Grazie.


Inserita:

ciao. che sappia io la dicitura corretta è manutenzione straordinaria in presenza o meno di dia

Inserita:

Sono convinto che il NON cambio di combustibile comporta di rientrare nella manutenzione ordinaria, però quel link che ho riportato dice che le agevolazioni fiscali sono valide solo per le parti comuni per coloro che hanno manutenzione ordinaria, e per agevolazioni fiscali si intende l'aliquota al 10% dell'iva.

Ma essendo un abitazione privata stando sempre a quel link non avrebbe diritto all'agevolazione fiscale dell'aliquota agevolata, però mi sembra strano.

Ovviamente spero che non comporti la perdita dell'avere la detrazione del 55% altrimenti sarebbe un disastro.

Inserita:

Buona sera cangaceiro , solitamente la sostituzione di un generatore di calore è una manutenzione straordinaria , la manutenzione ordinaria è la sola riparazione o sostituzione di una parte della stessa , per la detrazione del 55% poco importa se tu ai pagato l’IVA al 10 o al 20 % il problema nasce però se tu avevi diritto a l’Iva agevolata o no , in quanto senza DIA l’agevolazione al 10 % la dovevi applicare solo ad una parte della fattura e cioè alla manodopera e alla parte del bene a valore significativo pari alla manodopera , e mi spiego meglio ammettiamo che la caldaia costi 2.000,00 euro e che la manodopera per la sostituzione sia 500,00 euro , dovrai fatturare 500,00 + 500,00 al 10 % e i restanti 1.500,00 al 20 % se ritrovo il paragrafo dell’ agenzia delle entrate che spiega il tutto ti mando il link , comunque per sicurezza parlane con il tuo commercialista , perché in caso di controllo si tratta di iva dovuta non pagata è forse più grave .

Ciao Stefano

Inserita: (modificato)

stefano tu hai scritto: in quanto senza DIA l’agevolazione al 10 % la dovevi applicare solo ad una parte della fattura e cioè alla manodopera e alla parte del bene a valore significativo pari alla manodopera , e mi spiego meglio ammettiamo che la caldaia costi 2.000,00 euro e che la manodopera per la sostituzione sia 500,00 euro, dovrai fatturare 500,00 + 500,00 al 10 % e i restanti 1.500,00 al 20 % se ritrovo il paragrafo dell’ agenzia delle entrate che spiega il tutto ti mando il link

Ciò che definisce la "lista" dei beni significativi e le modalità di calcolo, come da te sopra scritte, è il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999. Personalmente ho risolto il problema ponendo in fattura il costo della manodopera superiore al costo del bene significativo, indi per cui rispetto la condizione della legge sopra menzionata ovvero del D.M. 29/12/1999.

Il fatto di aver sostituito un generatore di calore a metano con un nuovo generatore di calore a metano ma a condensazione fa a mio giudizio rientrare l'intervento da un punto di vista urbanistico in "manutenzione ordinaria" ed in tali casi la DIA non viene richiesta dal Comune, viceversa se sotituivo un generatore di calore a gasolio ricadevo nella "manutenzione straordinaria" per cui il deposito della DIA in comune era obbligatorio, per via del cambio di combustibile. Il quanto esposto secondo la legge n°457 del 5 Agosto 1978 e sue seguenti modifiche ed integrazioni.

Alle maestranze al lavoro che hanno messo mano al locale termico ho rilasciato una dichiarazione a mio nome facendo forza sull'iva agevolata (10%) ai sensi della solita legge D.M. 29/12/1999 e successive modificazioni.

Non ho un commercialista in quanto mi faccio io stesso da commercialista da sempre e toccandomi mi è andata sempre bene.

Il nodo che mi ha messo paura è che leggendo la guida sul sito dell'Agenzia delle Entrate, prima a pagina 8 quando recita: "Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.

e poi a pagina Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito,

solo quando riguardano le parti comuni.

La guida alla quale faccio riferimento è questa:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/c...8b59bc065cef0e8

Essendo l'intervento NON su parti comuni ecco che mi è preso il dubbio.

Modificato: da cangaceiro
Inserita:

Scusa ma che c'azzecca la DIA con la detrazione del 55%? Forse volevi dire 36%?

Per il 55% è sufficiente l'allegato E e la certificazione del produttore (immagino che la caldaia sia inferiore a 100Kw).

Puoi vedere anche qui:

Enea

Inserita:

Allora stando alla Legge del 5 Agosto del 1978 la numero 457 se non ricordo male, questa legge definisce la varie tipologie di intervento a livello edilizio distinguendole all'articolo 31 in quattro lettere: a,b,c,d.

La lettera a si riferisce alla "manutenzione ordinaria"

Las lettera b si riferisce alla "manutenzione straordinaria"

Ho diritto alle detrazioni al 55% perchè sostituisco una caldaia con una caldaia a condensazione più posa di valvole termostatiche su ogni elemento radiante, per cui rispetto la condizione dettata dalla legge finanziaria del 2007 ovvero la legge n° 296.

La DIA se operi in campo di manutenzione straordinaria ci vuole, se operi nel campo della manutenzione ordinaria no.

Essendo la mia una sostituzione con il medesimo combustibile, ovvero il metano, rientro nella manutenzione ordinaria; viceversa se sostituivo caldaia a gasolio con una a metano a condensazione il cambio di combustibile mi faceva rientrare nelle manutenzioni straordinarie per cui ai fini urbanistici era richiesta la DIA.

L'unico mio dubbio è se l'aliquota agevolata si applica anche sui lavori in edilizia privata per la manutenzione ordinaria, sicuramente per la manutenzione straordinaria ma per l'ordinaria? senza dimenticare il decreto del ministero delle finanze del 1999 che stabilisce i beni significativi quali: caldaie, condizionatori, infissi esterni ed interni ecc....ed il calcolo per l'attribuzione della loro iva.

Morale della favola nel rispetto dell'ultimo decreto che stabilisce quali sono e calcolo dei beni significativi è possibile applicare l'aliquota agevolata sulle fatture delle maestranze in ambito privato quando si parla di manutenzione ordinaria?

Inserita:

Come al solito meni il can per l'aia.

Ti hanno scritto e spiegato con un esempio il concetto di "bene significativo", finito lì.

Il regime IVA è regolato da una legge del '73 ancora in vigore e quindi ben prima delle leggi e leggine del 36 o 55%.

Poi con la DIA, manutenzione ordinarie straordinarie di quà e di là, proprio!!!?????

Discussione da chiudere, come al solito.

Inserita: (modificato)

Il regime IVA è regolato da una legge del '73 ancora in vigore e quindi ben prima delle leggi e leggine del 36 o 55%

quale sarebbe questa legge del '73? non è una domanda ironica ma giusto per saperla e leggerla.

Comunque tra le leggi e leggine che citi c'è tra queste l’art. 35, comma 35-ter, della legge 248/2006 ha reintrodotto, a seguito di autorizzazione

comunitaria, per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla lettere a) e b ) della predetta legge n. 457/78), l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006. Fatto salvo il discorso dei beni significati già da me spiegato sopra.

Poi con la DIA, manutenzione ordinarie straordinarie di quà e di là, proprio!!!?????

mi dispiace ma qui sei tu che fai disinformazione, questa l'hai proprio tirata in macchia e la spiegazione inerente a quanto riportato in grassetto l'ho data in maniera direi ampia e chiara quache post sopra.

Modificato: da cangaceiro

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