renee69 Inserito: 25 giugno 2011 Segnala Inserito: 25 giugno 2011 Ciao a tutti, volevo sapere se esistono delle limitazioni per il trasporto delle bombole di gas refrigerante. Posso trasportarle su una comune auto? In caso di controllo delle forze dell'ordine posso avere problemi?Inoltre se recupero del gas R22 da un impianto di una ditta posso trasportarlo (senza rigenerarlo) presso un'altra sede della stessa ditta?Grazie !
Frigorista modena Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 Bella domanda, direi che la risposta è no, in quanto (appena la trovo lo pubblico, adesso vado a memoria) la legge dice che il gas recuperato, a parte che è di proprietà del gestore dell'impianto ( e quindi eventualmente si prende lui la responsabilità di portarlo nell'altra sede, e se lo ferma la Finanza sarà LUI a giustificare dove lo sta portando), si può ri-usare SOLO nell'impianto dal quale è stato tolto.Poi se vogliamo parlare dei controlli inesistenti è un'altro discorso, ma in linea teorica ti becchi una multa stratosferica e penso anche entri nel penale se riutilizzi o sposti gas tolto da una parte per metterla da un'altra parte.
NoNickName Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Inserita: 26 giugno 2011 No a tutte le domande. L'R22 è un trasporto di rifiuto speciale pericoloso, quindi va autorizzato, e solo verso ad punto di raccolta per la distruzione. Non può essere trasportato da punto a punto.Inoltre c'è un limite, che non ricordo quale sia, anche al trasporto di HFC. Il veicolo deve avere il vano ventilato, e altre caratteristiche. Non si può trasportare su un auto.
renee69 Inserita: 29 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2011 lo stesso vale anche per le bombole da 1Kg. di R407C?Nessuno sa indicarmi la legge o il decreto relativo al trasporto degli HFC ?Grazie comunque per le risposte date.
azzero Inserita: 29 giugno 2011 Segnala Inserita: 29 giugno 2011 La normativa di riferimento è l' ADR ovvero trasporto merci pericolose su strada, ci sono dei limiti di quantità ,a seconda della pericolosità e/o tossicità entro i quali è permesso il trasporto in esenzione, parziale o totale.
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